Il fatto sul quale è stata chiamata a pronunziarsi con sentenza 37455 la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, sul ricorso presentato da due ragazzi partenopei all’epoca dei fatti minorenni, trasportati sul ciclomotore condotto da un terzo giovane, richiama alla memoria una tragedia della strada in cui perse la vita una donna, la cui unica colpa fu quella di attraversare a piedi la carreggiata al passaggio del terzetto. I giovani, dopo essersi ripresi dalla caduta, erano scappati senza prestare soccorso alla donna. Il conducente venne chiamato a rispondere di omicidio colposo, mentre per i due trasportati l’accusa fu quella di omissione di soccorso. Per onor di cronaca corre l’obbligo di indicare che nel 2006, per gli autori dell’incidente la Corte d’Appello di Napoli – sezione minorenni - concesse il perdono giudiziale, al che la difesa dei due trasportati ne contestò la condanna morale ponendo a presupposto il fatto che “viaggiando come passeggeri a bordo del mezzo non potevano prevedere che si potesse verificare l’evento comunque ricollegabile al comportamento di chi stava alla guida”. Secondo la tesi della difesa dei minorenni trasportati, non poteva scattare l’imputazione prevista dall’art. 189 C.d.S. che punisce l’ omissione di soccorso. La Cassazione, con le motivazioni di cui appreso, ha bocciato il ricorso ritenendo che i due viaggiavano con un terzo amico “ben sapendo che la loro presenza comprometteva di molto le condizioni di stabilità del motoveicolo, rendendole precarie”, e – soggiunge la Suprema Corte - dandosi alla fuga e non fermandosi per prestare assistenza all’investita, si erano resi colpevoli, anche se sono stati perdonati, delle ipotesi di reato previste dall’art. 189 del C.d.S.”. Dalle testimonianze raccolte a seguito dell’evento infortunistico, inoltre, i due passeggeri “erano caduti sopra il corpo dell’investita ed uno dei due era salito sul ciclomotore ed era scappato. Quindi non potevano non essersi resi conto che la donna urtata aveva riportato danni alla persona”. In ogni caso all’indirizzo dei due trasportati la Cassazione si esprime rimarcando la loro colpa “morale” in quanto“si dovevano fermare per verificare se” la donna travolta “avesse bisogno di soccorso. E invece si sono allontanati”, divenendo così, anch’essi, ed a pieno titolo pirati della strada.
Fonte: ASAPS
A distanza di tre mesi dalla Sentenza nr 180 del 16 giugno 2009 della Consulta finalmente qualcuno timidamente fa capolino. Nessuna comunicazione durante la relazione annuale dell’ANIA dello scorso luglio, nessuna successiva comunicazione, fino all’articolo di Maurizio Caprino e Raffaelle Pellino su “Il Sole 24 Ore” di lunedì 14 settembre u.s. Onore quindi al prestigioso quotidiano che ha anche dedicato uno spazio all’interno della trasmissione “Il Salvadanaio” di Radio24 dalle 12 alle 13 di lunedì. In collegamento telefonico l’autore dell’articolo Maurizio Caprino ed il presidente dell’UCI. E’ intervenuto telefonicamente anche il nostro “oracolo” Massimo Quezel, con l’intento di sottolineare il fallimento della procedura di indennizzo diretto dalla sua entrata in vigore ad oggi. Cercando di sottolineare come fosse impossibile che di tale procedura di liquidazione e successiva compensazione a forfait ne traessero beneficio sia i danneggiati quanto le stesse compagnie assicurative “gestionarie”. Sottolineando la disparità di trattamento tra un danneggiato, proprietario e conducente ed un altro danneggiato, trasportato. Secondo la procedura di indennizzo diretto infatti ai primi non dovrebbero essere riconosciute le competenze professionali per il patrocinio di un professionista mentre ai secondi si. Cercando di sottolineare in ultimo che l’indennizzo diretto ha stravolto i criteri con cui si giudicava il portafoglio dei clienti Rc Auto per le compagnie assicurative. Se prima il buon cliente era il virtuoso del volante, cioè colui che non aveva sinistri o quantomeno con ragione, oggi paradossalmente il buon cliente potrebbe essere quello che causa sinistri con torto.
Le considerazioni di Quezel ovviamente non potevano essere condivise dalla “controparte”. Ma su questo non v’erano dubbi. Molti invece ne rimangano circa il diktat della nominata sentenza. Che lascia spazio ad interpretazioni ed ancora una volta ANIA e compagnie assicurative vorrebbero che quella giusta sia dalla loro. Ci pare infatti di capire dall’articolo e di intendere dai commenti durante la trasmissione radiofonica che ANIA secondo la lettura costituzionalmente orientata della stessa sentenza intende facoltativa l’applicazione dell’art. 149 del Nuovo Codice delle Assicurazioni solo per l’azione legale e non già per l’attività stragiudiziale che invece seguirà inevitabilmente il canale della procedura di indennizzo diretto. La compagnia che assicura il mezzo del civile responsabile che riceverà richiesta di risarcimento danni rimetterà la richiesta alla consorella che assicura il danneggiato.
Permettendoci di rubare la battuta ad Antonio Lubrano, la domanda nasce spontanea: ma come si fa a fare causa ad un soggetto che non ho mai messo in mora? Anche perché lo stesso articolo 145 del Nuovo Codice delle Assicurazioni dice che l’azione diretta è esperibile allorquando siano trascorsi 60 gg (o novanta in caso di lesioni) dalla richiesta di risarcimento danni. Ed ancora: io tento una bonaria definizione della vertenza con la compagnia X, l’esito è negativo ed allora decido di citare in giudizio la compagnia y?
Scusate, ma a noi i conti non tornano. Di una cosa siamo sicuri. Il sistema risarcitorio non può continuare a vivere in questo limbo. E noi ci batteremo con tutte le armi a disposizione per far abrogare l’indennizzo diretto. Sperando che l’aumento del contenzioso legale che inevitabilmente ci sarà non fornisca solo un altro, sterile, alibi per la mancata riduzione delle tariffe RC Auto.
A seguito dei nuovi orientamenti forniti dal poker di sentenze gemelle calato dalla Corte di Cassazione lo scorso novembre, i tribunali di Italia, stanno muovendo i primi passi, verso il recepimento del diktat per l’aggiornamento delle tabelle per il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Il primo è stato il tribunale meneghino, seguito a ruota dai tribunali di Verona e Roma. Questi orientamenti verranno poi seguiti da molti altri tribunali, meno originali, che sceglieranno di seguire l’orientamento di queste tre sedi. Ciascuno ha adottato però diversi criteri di liquidazione, che a parità di grado di invalidità ed età del soggetto danneggiato, danno luogo a somme a volte molto distanti l’una dall’altra.
Di fatto l’art 138 del Nuovo Codice delle Assicurazioni (D. Lgs 209/2005) prevedeva l’elaborazione di una tabella unica nazionale anche per le macro invalidità, cioè oltre i 9 punti percentuali. Disposizione però sino ad ora disattesa.
Alleghiamo pertanto un articolo del Sole 24 Ore che mette a confronto i criteri liquidativi per una migliore comprensione degli orientamenti di questi tribunali.
ilsole24ore17ago094
danno morale, parte lesa, partelesa, tribunale
Si continuano a registrare record nel numero e negli importi delle sanzioni che l’ISVAP, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, ha inflitto nei primi sette mesi del 2009, alle compagnie assicurative. Nel 2008 si era registrato un incasso record di 43,4 milioni di €. Ma il trend del 2009 mette a preventivo un rialzo che farà superare la soglia dei 45 milioni, che finiranno per alimentare il Fondo di Garanzia per le Vittime della strada ed in parte anche l’Erario. L’80% delle sanzioni comminate riguarda il settore RC Auto ed in particolare il mancato rispetto delle tempestiche per la liquidazione dei sinistri. La maglia nera la indossa il Gruppo UGF che ha sofferto nei primi sette mesi dell’anno sanzioni per 6,9 milioni di €. Il 26 % del totale delle infrazioni comminate al settore RC Auto a fronte di una quota di mercato dell’11%. Seguono nella black list, Milano Assicurazioni e la capo gruppo Fondiaria Sai e Gruppo Generali.
Dal 2002 ad oggi l’ammontare delle multe è cresciuto 40 volte. Con un significativo incremento a partire dal 2007. Anno di entrata in vigore dell’Indennizzo diretto.
Scusateci, ma un dubbio amletico ci assale: l’indennizzo diretto non doveva ottimizzare e ridurre i tempi per la liquidazione dei danni derivanti da circolazione stradale?
Queste le sanzioni di luglio 2009
aassicurazioni, compagnie assicurative, Isvap, multe
Il Ministro dell’Agricoltura Luca Zaia prende una posizione precisa in merito alla “tolleranza zero” prospettata dal Governo per quanto riguarda i controlli alcolemici sulle strade.
«Bisogna finirla di considerare ubriaco chi beve due bicchieri», sostiene Zaia, «è in atto una criminalizzazione del vino che non ha senso alcuno e che sta uccidendo uno dei comparti più pregiati del made in Italy».
Pur essendo d’accordo sul giro di vite previsto per i neopatentati, visto che è stato approvato dalla Camera il provvedimento che abbassa a zero il tasso alcolemico consentito per mettersi al volante, il Ministro non è d’accordo sui parametri previsti in generale sostenento che «il limite attuale, di 0.5 grammi di alcol per litro di sangue, è quanto mai ragionevole: corrisponde a due bicchieri di un vino con meno di 11°, ed entro questa soglia si è perfettamente in grado di guidare». Anche perché «solo il 2.09% degli incidenti totali è provocato da guidatori in stato di ebbrezza. E stiamo parlando di automobilisti ben al di sopra del 5%».
Zaia pone inoltre l’attenzione su alcuni ulteriori fattori di rischio al volante, spesso sottovalutati. «Vogliamo parlare del fumo? O degli antistaminici? Ed i tranquillanti? Temo siano più pericolosi dei suddetti due bicchieri, ma nessuno se ne cura».
Queste considerazioni si pongono sicuramente in contrasto con quanto dichiarato a fine luglio dal ministro della Giustizia, Angelino Alfano, il quale sostiene che l’alcol è una piaga sociale non meno grave della droga, auspicando che il divieto totale di bere alcolici prima di mettersi al volante possa essere esteso a tutti i patentati.
Fonte: Quattroruote.