Emerge un dato preoccupante, seppur non di certo inaspettato, dall’indagine annuale compiuta dal Consiglio europeo per la sicurezza nei trasporti: sono infatti 4.739 i morti sulle strade italiane nel 2008.

Pochi meno in Germania (4.467), mentre seguono a ruota Francia (4.275),  Spagna (3.081) e Regno Unito (2.718).

Statisticamente, in Italia si parla quindi di circa 80 morti per milione di abitanti. Percentuale decisamente superiore a quella della Germania, pari a 54, ma non la peggiore a livello europeo. La maglia nera, in ogni caso, spetta alla Lituania con 148 vittime per ogni milione di abitanti, seguita da Polonia (143), Romania e Grecia (entrambe con 142).

La causa principale degli incidenti resta, evidentemente, il comportamento scorretto di chi si mette alla guida: mancato rispetto delle comuni norme di prudenza e diligenza al volante, come l’osservanza dei limiti di velocità, l’utilizzo improprio del cellulare, l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Gli incidenti più gravi si verificano sulle autostrade, ma sono le strade urbane ad essere teatro del maggior numero di sinistri (oltre il 70%).

Sicuramente, nonostante l’innalzamento degli standard di sicurezza previsti sulle vetture di ultima generazione e l’inasprimento delle sanzioni previste dal codice della strada, siamo ancora lontani dalle medie auspicate dalla Comunità Europea e da tutti gli automobilisti.

parcheggio

L’area (anche se di proprietà privata) di un parcheggio di un supermercato è considerata area aperta al pubblico e adibita al normale traffico veicolare, anche quando non è a livello strada ma in un seminterrato, e pertanto assoggettata ai dettami della circolazione stradale ed in particolare all’art. 2054 del codice civile che disciplina la responsabilità dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore. A stabilirlo è la sentenza nr 17279 della Corte di Cassazione del 23 luglio 2009 per un sinistro che ha avuto un lungo percorso giuridico iniziato nel 2003 dinanzi al tribunale di Como approdando poi sul tavolo degli ermellini che hanno finalmente fatto chiarezza sulla vicenda. Queste le motivazioni della Corte:

“ 2.1.- Il motivo appare fondato.

La Corte di appello ha escluso l’applicabilità dell’art. 2054 cod. civ., per il solo fatto che l’area adibita a parcheggio era fisicamente inserita per intero in uno stabile di proprietà privata, cioè al piano seminterrato dell’edificio in cui operava l’impresa che gestiva il supermercato; era delimitata dalle relative strutture e presumibilmente da una sbarra di ingresso, che regolava l’accesso dei clienti.

Questa Corte ha più volte rilevato, peraltro, che i criteri decisivi per individuare l’ambito di applicazione della citata norma e delle regole in tema di assicurazione obbligatoria non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica dei diritti di proprietà sulla stessa, nè nel fatto che essa sia collocata in una od altra posizione rispetto ad uno stabile di proprietà privata; consistono invece nell’apertura o meno dell’area stessa all’uso pubblico, in termini tali per cui risulti ordinariamente adibita al traffico veicolare (cfr., fra le altre, Cass. civ. Sez. 3^, 26 luglio 1997 n. 7015; Cass. civ. Sez. 3^, 27 ottobre 2005 n. 20911, che ha ritenuto applicabile l’art. 2054 c.c., al terreno di proprietà di un cantiere, al quale avevano accesso sia coloro che vi lavoravano, sia i clienti dell’impresa; Cass. civ. Sez. 3^, 6 giugno 2006 n. 13254, che ha escluso l’applicazione dell’art. 2054 c.c., con riferimento al parcheggio privato interno ad un condominio, al quale avevano accesso solo i condomini).

Vale a dire, ogniqualvolta l’area, ancorchè di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, pur se non titolari di diritti sulla stessa, e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili sia le norme del codice della strada, sia l’art. 2054 cod. civ., sia la L. n. 990 del 1969, sull’assicurazione obbligatoria.

La circostanza che accedano normalmente in luogo solo i soggetti appartenenti ad una o più categorie specifiche, o quelli che perseguano peculiari finalità, come i clienti di un supermercato, non consente di escludere che vi sia l’uso pubblico, volta che chiunque possa entrare a far parte di quella categoria o perseguire quelle finalità.

Va soggiunto che le aree di parcheggio dei supermercati, ed in particolare degli ipermercati – pur se rigorosamente private, quanto alla proprietà, al possesso od alla detenzione – sono ormai divenuti luoghi di continuo ed intenso traffico veicolare, sicchè non vi è ragione di escludere l’applicazione al loro interno delle norme in tema di circolazione stradale.”

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Nella sentenza n. 20949/2009 la III Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che gli automobilisti sono sempre obbligati a dare la precedenza ai pedoni che transitano sulla segnaletica orizzontale a loro dedicata.
Il fermarsi, infatti, non è lasciato ad una valutazione discrezionale dell’automobilista e i pedoni “non possono considerare l’attraversamento come un temerario atto di coraggio che richiede una valutazioni sulla velocità e le intenzioni altrui, perché chi guida deve ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare senza rischi”.
I Supremi Giudici ritengono che l’automobilista, nell’avvicinarsi ad un attraversamento pedonale, deve quindi essere chiaramente consapevole non soltanto di dover dare la precedenza, ma anche di dover tenere un comportamento rassicurante per il pedone, pur essendo in ogni caso ravvisabile un caso di concorso di colpa quando il pedone abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria.
Nella fattispecie, la Cassazione ha hanno accolto il ricorso dei tre figli di una signora 80enne fiorentina travolta da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali, e deceduta dopo un’ora. Nella causa contro l’investitore i giudici di primo e secondo grado avevano ravvisato un concorso di colpa, nella misura del 30%, per l’anziana che ritenevano avesse attraversato furtivamente, a testa bassa e senza guardare. Con questa sentenza, quindi, Suprema Corte ha dato ragione ai familiari della signora ordinando alla corte d’appello di Firenze di eliminare il concorso di colpa.

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