
L’area (anche se di proprietà privata) di un parcheggio di un supermercato è considerata area aperta al pubblico e adibita al normale traffico veicolare, anche quando non è a livello strada ma in un seminterrato, e pertanto assoggettata ai dettami della circolazione stradale ed in particolare all’art. 2054 del codice civile che disciplina la responsabilità dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore. A stabilirlo è la sentenza nr 17279 della Corte di Cassazione del 23 luglio 2009 per un sinistro che ha avuto un lungo percorso giuridico iniziato nel 2003 dinanzi al tribunale di Como approdando poi sul tavolo degli ermellini che hanno finalmente fatto chiarezza sulla vicenda. Queste le motivazioni della Corte:
“ 2.1.- Il motivo appare fondato.
La Corte di appello ha escluso l’applicabilità dell’art. 2054 cod. civ., per il solo fatto che l’area adibita a parcheggio era fisicamente inserita per intero in uno stabile di proprietà privata, cioè al piano seminterrato dell’edificio in cui operava l’impresa che gestiva il supermercato; era delimitata dalle relative strutture e presumibilmente da una sbarra di ingresso, che regolava l’accesso dei clienti.
Questa Corte ha più volte rilevato, peraltro, che i criteri decisivi per individuare l’ambito di applicazione della citata norma e delle regole in tema di assicurazione obbligatoria non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica dei diritti di proprietà sulla stessa, nè nel fatto che essa sia collocata in una od altra posizione rispetto ad uno stabile di proprietà privata; consistono invece nell’apertura o meno dell’area stessa all’uso pubblico, in termini tali per cui risulti ordinariamente adibita al traffico veicolare (cfr., fra le altre, Cass. civ. Sez. 3^, 26 luglio 1997 n. 7015; Cass. civ. Sez. 3^, 27 ottobre 2005 n. 20911, che ha ritenuto applicabile l’art. 2054 c.c., al terreno di proprietà di un cantiere, al quale avevano accesso sia coloro che vi lavoravano, sia i clienti dell’impresa; Cass. civ. Sez. 3^, 6 giugno 2006 n. 13254, che ha escluso l’applicazione dell’art. 2054 c.c., con riferimento al parcheggio privato interno ad un condominio, al quale avevano accesso solo i condomini).
Vale a dire, ogniqualvolta l’area, ancorchè di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, pur se non titolari di diritti sulla stessa, e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili sia le norme del codice della strada, sia l’art. 2054 cod. civ., sia la L. n. 990 del 1969, sull’assicurazione obbligatoria.
La circostanza che accedano normalmente in luogo solo i soggetti appartenenti ad una o più categorie specifiche, o quelli che perseguano peculiari finalità, come i clienti di un supermercato, non consente di escludere che vi sia l’uso pubblico, volta che chiunque possa entrare a far parte di quella categoria o perseguire quelle finalità.
Va soggiunto che le aree di parcheggio dei supermercati, ed in particolare degli ipermercati – pur se rigorosamente private, quanto alla proprietà, al possesso od alla detenzione – sono ormai divenuti luoghi di continuo ed intenso traffico veicolare, sicchè non vi è ragione di escludere l’applicazione al loro interno delle norme in tema di circolazione stradale.”
Incidente, parcheggio, supermercato