foto da aggiungere a pag 62Il rinomato sito www.affaripropri.com, sito dedicato ad idee, consigli e progetti per fare impresa, pubblica una mia intervista per completare il servizio dedicato alle agenzie di infortunistica stradale in franchising.

All’interno dell’intervista spunti interessanti per chi vuole intraprendere un’attività di successo con un gruppo di successo.

L’intervista è divisa in due parti e di seguito ci sono i link. Buona lettura.

Umberto Coccia

http://affaripropri.com/2009/11/aprire-una-agenzia-di-infortunistica-stradale-terza-parte/

http://affaripropri.com/2009/12/aprire-una-agenzia-di-infortunistica-stradale-quarta-parte/

Cassazione 997 2010La Cassazione con sentenza 997 – 2010 della terza sezione civile ha sancito che:
“in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento di detto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”.
Un’altra sentenza, che si aggiunge ad altri precedenti giudizi di merito, che riconosce l’importanza della nostra professionalità nel settore.

cassazioneLa Cassazione con sentenza 997 – 2010 della terza sezione civile ha sancito che:

in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento di detto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”.

Un’altra sentenza, che si aggiunge ad altri precedenti giudizi di merito, che riconosce l’importanza della nostra professionalità nel settore.

Il testo integrale della sentenza

L’art 1900 comma 1 del codice civile che recita:
“L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”.
Proprio da questa definizione dobbiamo partire per dare una significativa risposta al quesito del titolo del post. Per esempio, se lascio incustodita l’auto, aperta e con le chiavi inserite vado a bere un caffè al bar, vale quanto stabilito dal Codice Civile e pertanto la compagnia è svincolata dal dover pagare il danno.
Per meglio comprendere la situazione facciamo riferimento ad un paio di sentenze che mettono in evidenza fatti apparentemente simili che però sortiscono sentenze diverse dai giudicanti circa la colpa grave del conducente del mezzo al momento del furto.

Tribunale Napoli, sez. XI civile, sentenza 22.03.2007 n° 3331

Questo il fatto:
Con atto di citazione del 19-3-2003 C (omissis) esponeva di essere proprietario dell’autovettura Toyota Yaris , assicurata) contro il furto con la H.D.I. Assicurazioni s.p.a, (omissis); che il (omissis) uto, sentiva un rumore metallico)proveniente dalla parte posteriore, come se avesse urtato qualcosa o avesse perso qualche pezzo dell’auto; che, fermatosi a ridosso del marciapiede, dopo aver spento il motore scendeva dall’autovettura, rilevando un’ammaccatura al parafango posteriore; che sopraggiungeva un’altra auto il cui conducente lo “informava” che aveva perso qualcosa, ovvero un pezzo meccanico alcuni metri più indietro; che, mentre si voltava per vedere cosa avesse perso nel tratto di strada percorso, uno sconosciuto si metteva al volante dell’autovettura Toyota Yaris targata xxxx;

Questa la decisione del tribunale
La giurisprudenza ha più volte affermato che il principio di cui all’art. 1900 del nesso causale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della “conditio sine qua non” temperato da quello della regolarità causale, secondo il disposto degli artt. 40 e 41 cod. pen.. Ne consegue che, quando l’evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi, tra cui un comportamento colposo dell’assicurato, è sufficiente per negare l’estensione della polizza accertate che, se detto comportamento non si fosse verificato, l’evento non si sarebbe prodotto. Sulla scorta di quanto innanzi rilevato non appare dubbio che il furto del veicolo è derivato anche da un comportamento gravemente colposo dell’assicurato, consistito nell’aver lasciato incustodita l’auto aperta e con le chiavi inserite, se non addirittura con il motore avviato, tale da incidere casualmente in maniera decisiva nella produzione dell’evento.
Trattandosi di disposizione prevista direttamente dalla legge, appare evidente che la norma contrattuale che ne riproduce il contenuto non assume alcun carattere vessatorio (art. 1469 ter c.c.) atteso che peraltro, il dispositivo normativo sarebbe direttamente applicabile nei sensi predetti anche in mancanza della clausola contrattuale. La domanda va pertanto rigettata. Ogni ulteriore questione è da considerare assorbita nella statuizione predetta.

Tribunale di Nola, sentenza del 24 gennaio 2004

Questo il fatto e la decisione del tribunale

La sig.ra Tizia, giunta davanti al cancello di ingresso della scuola, scendeva dall’auto per aprirlo, lasciando le chiavi inserite nel quadro e la portiera di ingresso lato conducente aperta, quando una persona, entrata all’interno della vettura, si impossessava della stessa dandosi alla fuga.
La Tizia era scesa dalla macchina per il tempo strettamente necessario alla apertura del cancello, operazione questa che, con ogni verosimiglianza, richiedeva al massimo poco più di un minuto.
Per ritenere che il comportamento tenuto sia da ricondurre al concetto di colpa grave, occorre prendere necessariamente a modello quello che sarebbe stato il comportamento dell’uomo medio nella circostanza in esame, e cioè di essere arrivati oramai a destinazione. Ciò, secondo il giudicante, non indurrebbe alcuno a prendere particolari precauzioni (spegnere l’auto, togliere le chiavi, chiudere la porta), non essendovi ragione alcuna per ipotizzare la sussistenza di particolari pericoli.
Secondo il giudicante la repentinità e soprattutto l’imprevedibilità della condotta del ladro, che non consentirono alla sig.ra Tizia di porre in essere un’apprezzabile reazione, portano ad escludere la colpa grave dell’assicurata e sussistente la garanzia assicurativa.

Occhio quindi alla custodia della vostra autovettura!