Prosegue l’approfondimento in merito alla procedura di mediazione obbligatoria assieme all’avvocato Francesco Carraro del foro di Padova. Lo scenario descritto dall’avvocato lascia trasparire ancora molta incertezza su quelli che saranno gli effetti reali di questo nuovo istituto per tutti i soggetti coinvolti: dalle compagnie assicurative, ai legali, ai consulenti di infortunistica stradale.

Da questo primo approfondimento appare chiaro che per le prime ci sarà solo un aggravio di costi mentre bisognerà attendere i decreti ministeriali che regoleranno l’attuazione di questo nuovo procedimento per capire quali conseguenze ci saranno per l’attività dei professionisti.

Rimane però ancora senza risposta l’annoso quesito circa le reali possibilità del procedimento di mediazione obbligatoria di decongestionare la magistratura italiana. Anzi dalle parole dell’avvocato sembrerebbe proprio di no.

Non perdetevi il video, in due parti.

E’ stato approvato il Decreto Legislativo nr 28 del 04 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il decreto è stato pubblicato nella GU 53 del 05 marzo 2010. Un istituto destinato a modificare il percorso del processo civile e finalizzato a decongestionare il sistema giudiziario italiano.
L’art 5 comma 1 del Decreto riassume in maniera sostanziale la novità normativa:
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la  mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Solo il tempo sarà giudice dell’efficacia di questo radicale cambiamento che interessa appunto anche il nostro settore. Tutto sommato non dovrebbero esserci, almeno ad un prima superficiale analisi, cambiamenti o effetti di sorta per la nostra attività. Ce ne saranno invece per la categoria forense e per le compagnie assicurative.
Alleghiamo il testo integrale del decreto legislativo.
imagesE’ stato approvato il Decreto Legislativo nr 28 del 04 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il decreto è stato pubblicato nella GU 53 del 05 marzo 2010. Un istituto destinato a modificare il percorso del processo civile e finalizzato a decongestionare il sistema giudiziario italiano.
L’art 5 comma 1 del Decreto riassume in maniera sostanziale la novità normativa:
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la  mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Solo il tempo sarà giudice dell’efficacia di questo radicale cambiamento che interessa appunto anche il nostro settore. Tutto sommato non dovrebbero esserci, almeno ad un prima superficiale analisi, cambiamenti o effetti di sorta per la nostra attività. Ce ne saranno invece per la categoria forense e per le compagnie assicurative.

Lo scorso 27 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale nr 48 è stata pubblicata la Legge 26/02/2010 nr 25 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30/12/2009 nr 194, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”.

La sentenza della Consulta nr 180/2009 dichiarava facoltativa la procedura di indennizzo diretto in caso di azione legale nei confronti delle compagnie assicurative. Cioè, il danneggiato, può scegliere di esercitare l’azione diretta nei confronti della propria compagnia assicurativa oppure secondo quanto previsto dal Codice Civile citare la compagnia del civile responsabile.

All’interno del decreto in oggetto però, era stato proposto dal relatore Lucio Malan, un emendamento cosiddetto “salva indennizzo diretto”, che mirava a rendere obbligatorio l’esercizio dell’azione diretta esclusivamente nei confronti della propria compagnia assicurativa.

Tale emendamento, che si presentava come un attacco al diritto di difesa del cittadino, fortunatamente è stato stralciato e non figura nel testo della legge, con buona soddisfazione degli operatori del settore ed a tutela dei danneggiati.