E’ stato approvato il Decreto Legislativo nr 28 del 04 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il decreto è stato pubblicato nella GU 53 del 05 marzo 2010. Un istituto destinato a modificare il percorso del processo civile e finalizzato a decongestionare il sistema giudiziario italiano.
L’art 5 comma 1 del Decreto riassume in maniera sostanziale la novità normativa:
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la  mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Solo il tempo sarà giudice dell’efficacia di questo radicale cambiamento che interessa appunto anche il nostro settore. Tutto sommato non dovrebbero esserci, almeno ad un prima superficiale analisi, cambiamenti o effetti di sorta per la nostra attività. Ce ne saranno invece per la categoria forense e per le compagnie assicurative.
Alleghiamo il testo integrale del decreto legislativo.
imagesE’ stato approvato il Decreto Legislativo nr 28 del 04 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il decreto è stato pubblicato nella GU 53 del 05 marzo 2010. Un istituto destinato a modificare il percorso del processo civile e finalizzato a decongestionare il sistema giudiziario italiano.
L’art 5 comma 1 del Decreto riassume in maniera sostanziale la novità normativa:
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la  mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Solo il tempo sarà giudice dell’efficacia di questo radicale cambiamento che interessa appunto anche il nostro settore. Tutto sommato non dovrebbero esserci, almeno ad un prima superficiale analisi, cambiamenti o effetti di sorta per la nostra attività. Ce ne saranno invece per la categoria forense e per le compagnie assicurative.