Molte le perplessità che hanno animato l’attivismo delle associazioni forensi per contrastare l’obbligatorietà della procedura della conciliazione obbligatoria. Dimostrazioni, scioperi ma soprattutto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, che con l’ ordinanza tar lazio n. 3202-11, ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate, con motivazioni praticamente inconfutabili, le seguenti questioni di legittimità costituzionale sollevate:
- introduzione dell’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione;
- esperimento della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- previsione che a gestire il procedimento di mediazione possano essere gli enti pubblici e privati, con omissione dell’individuazione di criteri volti a delineare i requisiti attinenti alla specifica professionalità giuridico-processuale del mediatore.

L’OUA e le Associazioni di categoria più attive (come Agire e Informare e l’Associazione degli Avvocati Romani) hanno quindi segnato un primo importante punto verso la speranza di un cambiamento.

La parola ora spetta alla Corte Costituzionale.