Sull’annosa questione della responsabilità civile dei magistrati si dibatte da anni. Attualmente la legge Vassalli (117/1988) prevede la possibilità di fare causa allo Stato nel caso in cui il magistrato, per dolo o colpa grave, abbia determinato un danno ingiusto per l’imputato per effetto di un suo comportamento, atto o provvedimento.

La legge Vassalli venne varata in seguito ad un referendum che, con una larghissima maggioranza, aveva evidenziato la volontà popolare di definire inequivocabilmente la responsabilità civile dei magistrati. C’è da dire che la legge prevede misure e fattispecie più limitate rispetto a quanto emerso nel mandato referendario, che indicava una linea più dura e intransigente definendo la responsabilità in capo al giudice anche nei casi di scorretta applicazione della legge, non soltanto nei casi di dolo e colpa grave, e consentendo di ricorrere direttamente contro il giudice.

Anche l’Unione Europea ebbe da ridire, deferendo in più occasioni l’Italia per la mancata corrispondenza della legge con quanto previsto a livello comunitario.

In questo scenario ieri la Camera ha detto sì con 264 voti favorevoli e 211 contrari all’emendamento presentato dalla lega che prevede modifiche sulla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, riprendendo la “linea dura” spesso richiamata nel dibattito politico.

L’emendamento stabilisce che “chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento” di un magistrato “in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia”, possa fare causa sia allo Stato che al magistrato per ottenere un risarcimento. Le novità rispetto alla legge Vassalli sono sostanzialmente due: la responsabilità è estesa alla “manifesta violazione del diritto” e il cittadino può citare in giudizio direttamente il magistrato. E’ su questo punto, in particolare, che vale la pena soffermarsi.

La previsione, infatti, appare decisamente intransigente, soprattutto se paragonata alle normative per la stessa fattispecie vigenti negli altri Paesi europei. Infatti la possibilità di citare in giudizio direttamente il magistrato non è normalmente contemplata, poichè è lo Stato, eventualmente, ad agire in rivalsa nei confronti di quest’ultimo una volta condannato.

Appare quindi probabile una ridefinizione secondo una linea più “morbida” della disciplina, sebbene l’introduzione della “manifesta violazione del diritto” costituisca di per sè una novità non di poco conto.

Dopo l’audizione di Catricalà al Senato arriva pronta la risposta dell’ANIA (associazione nazionale tra le imprese assicuratrici). Il presidente Cerchiai udito anch’egli al Senato ha proposto la disponibilità dell’associazione, in favore del legislatore, di tipo eminentemente tecnico: “conoscere per legiferare”. E su questo slogan il presidente Cerchiai ci trova assolutamente d’accordo. A patto che, le conoscenze provengano dall’una e dall’altra parte. Dalle compagnie ma anche dai danneggiati o dai loro rappresentanti. Come si suol dire: bisogna sempre sentire le due campane.

Per il resto del documento, il titolo del post sull’argomento, edito dal Dott. Stefano Mannacio, portavoce del CUPS, è assolutamente rappresentativo: “Irrise le Vittime della Strada. Vetare la cessione di credito e altre amenità.”

Le proposte dell’ANIA mirano a salvaguardare evidentemente solo gli interessi delle compagnie tentando di scavalcare diritti costituzionalmente garantiti (come quello della salute), di risparmiare sulle sofferenze umane di superare i dettami del codice civile e decenni di letteratura giurisprudenziale (cessione del credito artt 1260 e ss del codice civile).

Troverete, cliccando qui,  il documento integrale mentre riporteremo alcuni brani dell’audizione con commenti lapidari o addirittura assenti. Chiunque sia rimasto vittima di un evento lesivo, qualunque professionista del settore, chiunque abbia un po’ di buon senso, rimarrà sgomento nella lettura e farà fatica a trovare parole di commento. La cura del bene comune dovrebbe essere il faro per dominare con intelligenza gli avvenimenti. Soprattutto in questi tempi, in cui la politica né dà così magro ed umiliante esempio.

“I problemi noti da tempo riguardano principalmente:

….

L’abnorme numero dei danni alle persona di lievissima entità di origine speculativa;

il ritardo nell’emanazione della disciplina per il risarcimento dei danni alla persona di più grave entità

……

Le incertezze normative e giurisprudenziali che hanno minato il sistema di risarcimento diretto;

……….”

 

“Ne è esempio la reazione di alcuni  all’annuncio della prossima emanazione delle tabelle di  legge per la valutazione economica e medico legale dei danni alla persona di natura non  patrimoniale per le lesioni gravi derivanti dalla circolazione dei veicoli. Eppure si tratta di una normativa di attuazione del Codice delle assicurazioni, che arriva in ritardo di oltre cinque anni rispetto all’emanazione della disciplina primaria e che è diretta a uniformare i  criteri risarcitori sull’intero territorio nazionale, superando la disomogeneità e la confusione  oggi imperante in materia, che determinano incertezze per gli operatori e iniquità per le vittime degli incidenti.”

Basta dimenticarsi delle ultime espressioni della Corte di Cassazione che riconosceva alle tabelle del tribunale meneghino una validità uniforme ed equa in tutto il territorio nazionale.

 

“Il valore dell’uomo, un bene in astratto non  monetizzabile, ma che pure deve formare oggetto di una valutazione economica ai fini del risarcimento. E allorché deve essere monetizzato,  non può  che  formare oggetto di una “convenzione”. Vale a dire  di un atto che esprima una condivisione sociale ed economica dei valori da applicare, coniugando principi di equità e di sostenibilità del sistema.”

Certo una traduzione monetaria della sofferenza bisognerà pur adottarla. Ma quant’è il giusto? Qual è il parametro di riferimento Dott. Cerchiai? Una mercedes di lusso deve valere più della sofferenza per la perdita di un figlio?

 

“Anche su questo tema, le imprese vengono a torto ritenute quantomeno acquiescenti rispetto al fenomeno, poiché  ne scaricherebbero gli effetti sulle tariffe. “

E quale sarebbe la realtà dei fatti?

 

E ora una carrellata di proposte per calpestare i diritti dei danneggiati. Oltre il danno anche la beffa:

  • “l’obbligo per il danneggiato di far periziare il veicolo prima della sua riparazione;
  • la facoltà per l’impresa di sospendere i termini per la formulazione dell’offerta risarcitoria nel caso in cui dalla consultazione delle banche dati emergano almeno due parametri di significativo rischio frode
  • Occorre portare a 90 giorni il termine di sospensione e eliminare la previsione dell’alternatività tra il pagamento del danno e la presentazione della querela.
  • Il divieto di  cessione del credito del diritto al risarcimento del danno che è causa di speculazioni e aumenti immotivati degli indennizzi: ….. La prassi consiste nell’acquisto da parte di intermediari di tali diritti di credito, senza che vi sia stata alcuna valutazione dei danni in contradditorio con il responsabile, e nella successiva ripresentazione della pretesa risarcitoria nei confronti dell’impresa di assicurazione con tentativo di lucrare, aumentandole, sulle somme destinate al ristoro del danno
  • Una norma che condizioni  la validità delle testimonianze alla presenza certificata dell’asserito teste sul luogo dell’incidente…..Per arginare il fenomeno,  è quantomeno necessario che l’identificazione dell’eventuale testimone presente sul luogo dell’incidente sia immediata attraverso l’inserimento del nominativo e degli estremi identificativi, a pena di decadenza, nella denuncia di sinistro e nella richiesta di risarcimento.
  • Una previsione diretta a raddoppiare i termini per l’offerta di risarcimento in caso di richiesta di risarcimento tardiva;”

 

Dai! Dove sono le telecamere? Siamo su scherzi a parte vero?

 

Nel pacchetto di misure cosiddette anticrisi, varate dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, c’è qualcosa di importante che riguarda la giustizia italiana, ed in particolar modo l’attivazione immediata del procedimento di conciliazione anche per le liti condominiali e gli incidenti stradali. In attesa del parere della Corte Cosituzionale chiamata a verificarne la costituzionalità dalla categoria forense, in particolar modo dall’OUA e dall’Associazione Avvocati Romani capitanati dall’Avv.to Fabrizio Bruni, l’entrata in vigore dell’obbligatorietà era prevista per il 20 marzo 2012.

Sempre tra gli emendamenti che riguardano la giustizia figurano anche quelli relativi all’aumento del contributo unificato che sarà aumentato della metà per i giudizi di appello e raddoppiato per i giudizi in Cassazione. Pare che ottenere giustizia, in futuro, sarà sempre più complicato ed oneroso.

Situazione grave e cara all’Avv.to Bruni che si è rifiutato recentemente di pagare il contributo unificato per il ricorso avverso una multa presso il giudice di pace, facendone una questione di costituzionalità e additandola come una legge vessatoria. In effetti il rischio che si corre è di pagare un contributo pari o addirittura maggiore all’importo della sanzione.

Prosegue e si conclude  il nostro commento all’audizione presso il Senato della Repubblica italiana dell’AGCM sull’indagine conoscitiva sulla procedura del risarcimento diretto e sugli assetti concorrenziali del settore RCAuto.

Vedremo quali provvedimenti saranno adottati.

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In presenza di una domanda caratterizzata in larga parte da individui non in grado di effettuare scelte perfettamente razionali (scelta del prodotto con il prezzo minimo) e da una nicchia marginale di consumatori dotati di maggiore capacità di scelta, le imprese non hanno convenienza ad aumentare il grado di informazione a vantaggio della clientela per agevolarne la mobilità. La situazione può essere spiegata, da un lato, dalla possibilità di estrarre margini di profitto elevati dalla clientela meno informata.

Questa asserzione è tanto grave quanto vera. Ahinoi le compagnie sfruttano con piena consapevolezza le loro superiori competenze tecniche, nei confronti degli ignari assicurati. Purtroppo, per la nostra esperienza, dobbiamo confermare detta prassi anche per quanto riguarda la fase di liquidazione dei danni e non solo quella assuntiva. Dove la superiorità economica e quella tecnica, a volte, vincono anche su patrocinatori poco preparati.

 

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Quanto all’andamento del costo dei sinistri CARD liquidati nell’anno di generazione, si osserva come tale costo abbia un andamento crescente su tutto il periodo in ciascuna macroarea. Il corrispondente aumento del costo medio dei sinistri CARD a livello nazionale è stato pari al 27% sul periodo 2008-2010

 

Sarebbe interessante sapere se l’ANIA ha mischiato nel costo del sinistro anche i costi di gestione del sinistro, che dall’introduzione dell’indennizzo sono quantomeno duplicati. Mentre in procedura ordinaria c’è solo una compagnia, quella del civile responsabile, a  gestire la liquidazione del danno in regime di indennizzo diretto, entrambe le imprese (gestionaria e responsabile) sono impegnate. Nella gestione e, nello scambio di una quantità di informazioni enorme ed in tempi ridotti. Tanto da comportare a volte una confusione che sfocia nella liquidazione del 200% dei danni. Con conseguenti ulteriori costi in stanza di compensazione, che si ripercuoteranno ancora una volta in maniera negativa sulle tariffe.

E’ talmente ovvio da sembrare persino incredibile che nessuno prenda in considerazione l’opportunità di abrogare gli artt. 149 e 150 del Nuovo Codice delle Assicurazioni, per tornare alla univoca modalità di gestione del risarcimento, chiedendo i danni a chi li ha provocati. Ferma restando la facoltatività della procedura di indennizzo diretto previsto con la sottoscrizione della CAI dal lontano 1978.

Quel costo medio, potrebbe perdere ex abrupto il 30%, se tiriamo una bella riga sull’indennizzo diretto.

 

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Tra i fattori che influenzano l’andamento della frequenza dei sinistri, le compagnie individuano la diffusione del fenomeno delle frodi. A supporto della tesi, viene normalmente evidenziato che le aree dove si concentrano in misura prevalente gli episodi fraudolenti sono anche quelle dove è più elevata la sinistrosità.

 

Lapalisse concorda. Non poteva essere altrimenti. Speriamo che anche l’Antitrust non ci consideri, come le compagnie, utenti poco informati.

 

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Dal punto di vista quantitativo, secondo quanto emerge dalle analisi condotte sui dati forniti dalle compagnie, risulta che il fenomeno delle frodi accertate ai danni delle compagnie, nel periodo 2007-2009, si sia attestato su valori piuttosto contenuti, nell’ordine del 2-3% del numero totale dei sinistri. Si osservi che nel Regno Unito il numero di frodi accertate è pari al quadruplo di quelle accertate in Italia e in Francia è il doppio.

Ciò segnala un problema tipico del nostro sistema nel quale, è da ritenere, le compagnie non dedicano energie sufficienti all’individuazione delle frodi anche perché non hanno adeguati incentivi a controllare i propri costi, come sarà specificato in seguito.

 

Finalmente qualcuno di autorevole l’ha detto! Ovviamente ci schieriamo come più volte reso noto in tutte le forme ed in diverse occasioni, dalla parte della legalità. Pronti a sostenere fattivamente qualsiasi iniziativa volta a contrastare le frodi per la tutela dei danneggiati. Gli strumenti informatici e tecnici oggi a disposizione sono, senza ombra di dubbio, in grado di migliorare il contrasto alle frodi assicurative se usati costantemente e correttamente.

 

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Occorrerebbe allora integrare e migliorare i meccanismi di determinazione del forfait. Andrebbe introdotta nella sua formula di calcolo un coefficiente che consenta di tenere conto dell’efficienza da recuperare da un anno all’altro, come incentivo per le compagnie a contenere i costi. In sostanza, potrebbe essere utile l’introduzione di un meccanismo di controllo dei costi, eventualmente sorvegliato dall’Autorità di settore, che dovrebbe ispirarsi a criteri di regolazione già utilizzati in altri contesti.

Noi lo ripetiamo un’ultima volta: basterebbe abrogare l’indennizzo diretto.  Un sistema che dalla sua introduzione a oggi non ha prodotto nessuno, nemmeno in minima parte come si vuol far credere, dei benefici declamati all’ epoca della sua introduzione. E i dati lo confermano inesorabilmente. Non solo. Si cancellerebbero anche nuovi problemi come la sottostima dei danni, la gestione dei forfait e delle compensazioni e le compagnie ritroverebbero equilibrio nella tariffazione bonus malus. Nonostante questo, piuttosto che intraprendere la strada più semplice, si propongono soluzioni che ingarbuglierebbero una procedura già ingarbugliata che aggiungerebbe costi ai costi. Anziché eliminarlo, istituiamo ancora un altro organo che studia, controlla e dispone.

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è stata chiamata a svolgere una indagine conoscitiva sulla procedura del risarcimento diretto e sugli assetti concorrenziali del settore RCAuto.

E vogliamo commentare in questo brano alcuni contenuti espressi durante l’audizione al Senato della Repubblica da parte del Presidente dell’AGCM Antonio Catricalà, dove vengono messe in evidenza, soprattutto, le carenze del sistema di risarcimento diretto e vengono analizzati dati e cause della mancata riduzione delle tariffe assicurative in ambito di Responsabilità Civile Automobilistica.

 

Una prima audizione c’è stata nel settembre dello scorso anno e la sentenza era quantomeno sconcertante, nonostante annunciata da chi quotidianamente, per professione e passione, tutela i diritti dei danneggiati nei confronti delle Compagnie Assicurative: concorrenza inesistente; danni sottostimati; mancanza di trasparenza nei confronti degli assicurati; imposizioni agli artigiani riparatori e ai periti.

Le principali determinazioni di quest’ultima audizione rendono invece evidente un sistema risarcitorio, quello dell’indennizzo diretto, che a distanza oramai di 4 anni dalla sua introduzione, non ha minimamente prodotto i risultati auspicati e promessi dalla compagnie assicurative che tanto hanno sponsorizzato l’adozione di questa contorta procedura.

Mentre ci chiediamo dove si siano smarrite durante l’anno trascorso le critiche al risarcimento in forma specifica lesivo della libertà di scelta del danneggiati assieme alla sottostima dei danni, difettoso effetto collaterale della compensazione tra compagnia gestionaria e civile responsabile, iniziamo a commentare alcuni passi dell’audizione del Presidente Catricalà, che ovviamente condividiamo in larga parte.

 

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La procedura ordinaria, per contro, si applica nei casi di sinistro tra più di due veicoli assicurati, ovvero tra un veicolo assicurato e uno o più veicoli non assicurati, per il risarcimento dei danni fisici ai passanti, dei danni fisici al conducente non responsabile con oltre 9 punti di invalidità permanente e dei danni fisici ai trasportati a bordo del veicolo del proprio assicurato responsabile del sinistro.”

Come detto poco fa, pur apprezzando in larga parte le considerazioni, non possiamo non rilevare una inesattezza nel passaggio sopra riportato nell’interpretazione della norma. E’ notorio infatti che l’art 141 del D. Lgs 209 del 7 settembre 2005 statuisce che i danni dei trasportati debbano essere risarciti, indipendentemente dalle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e salvo il caso fortuito, dalla compagnia che assicura il vettore e non già da quella del civile responsabile come riportato.

 

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“In realtà, le prime elaborazioni dei dati raccolti mostrano un quadro non corrispondente alle aspettative, se si eccettua l’aspetto della riduzione dei tempi di liquidazione dei sinistri, effetto sicuramente positivo del nuovo regime. Risulta, infatti, che il numero complessivo dei sinistri definitivamente liquidati nell’anno di accadimento è passato dal 66% del 2007 a circa il 70% del 2010.

Sostanzialmente il brano evidenzia che la velocità di liquidazione dei sinistri nell’anno di accadimento è migliorata dall’introduzione dell’indennizzo diretto di appena l’1% all’anno. Un dato che non dovrebbe essere sinonimo nemmeno in ragione minoritaria di successo della procedura. E così è se lo accostiamo alle sanzioni comminate proprio nel periodo in esame 2007 / 2010 dall’ISVAP alle compagnie, aumentate di circa il 400%, l’85% delle quali per i ritardi nella liquidazione dei danni rispetto alle tempistiche previste dal comma II dell’art 148 del D. Lgs 209/2005.

 

…to be continued

Audizione-20111012

 

Buongiorno a tutti,
con questo breve articolo volevo portare alla Vostra attenzione i risultati di un’interessante serie di studi condotti dall’Università di Padova in collaborazione con ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro). Cliccando QUI potrete scaricare direttamente dal sito tutto il pdf relativo alle ricerche sui “Disturbi Emozionali dopo un infortunio sul lavoro”.

Nella sostanza questa serie di quattro studi conferma che:  “La sintomatologia post-traumatica si manifesta con un certo grado di gravità in una buona percentuale (attorno al 40%) delle persone che hanno subito un incidente sul lavoro, almeno fino a 5 anni dall’evento”. Disturbi che fanno riferimento all’area ansioso-depressiva, i più riscontrati sono: disturbo d’ansia, depressione, disturbo dell’adattamento, disturbo post-traumatico da stress. Questo sta ad indicare, a mio avviso, l’enorme potenzialità psicotraumatica di un infortunio sul lavoro, non solo dal punto di vista fisico, come potrete immaginare e come riportato purtroppo dagli articoli di cronaca e dai servizi al telegiornale, ma anche sul versante psicologico, aspetto dell’infortunio che, come per gli incidenti stradali, talvolta viene tralasciato e non considerato.

Un altro risultato emerso da questi studi, che conferma le ipotesi di altre ricerche scientifiche, è la persistenza anche dopo 5-10 anni della sintomatologia attiva dei disturbi. Ciò avviene in particolar modo quando si tratta del Disturbo Post-traumatico da Stress, i cui sintomi sono: pensieri intrusivi relativi all’incidente, incubi, appiattimento emotivo, evitamento del luogo dell’incidente o di qualsiasi altra cosa che lo ricordi, per elencare i principali. Un altro sintomo indicatore di problemi psicologici che è stato riscontrato è la rabbia, in passaggio si legge: “l’esperienza clinica indica che talvolta sono proprio l’irritabilità e gli scoppi di collera a suggerire la possibile presenza di un precedente evento traumatico, anche indipendentemente dal manifestarsi di quadri clinici ansioso-depressivi”.
Se pensiamo che i sintomi per stabilizzarsi e diventare cronici hanno necessità, a seconda del disturbo, di un periodo che va dai 3 ai 9 mesi circa, possiamo immaginare le condizioni di vita di queste persone dopo anni vissuti con queste problematiche. Inoltre spesso, purtroppo per gli infortunati, tale danno psicologico non viene valutato e quindi non viene risarcito. Si legge nella discussione dei risultati del secondo studio: “…degna di nota la mancanza di relazione tra entità della sintomatologia post-traumatica e grado di invalidità o distanza temporale dall’evento. Il grado di disabilità assegnato ad un individuo che ha subito un incidente sul lavoro non sembra, quindi, cogliere tutte le conseguenze psicologiche ed emozionali (di) tale evento”.

L’unico modo, per alleviare la sintomatologia dopo che si è cronicizzata, è intervenire con incontri di sostegno psicologico o psicoterapeutici.

Per dare un dimensione delle conseguenze di un infortunio sul lavoro a livello psicologico emerge da quest’altro passaggio: “Le ripercussioni psicologiche individuali possono perdurare anche a distanza di tempo dall’incidente (anni) e potrebbero essere la causa diretta di un mancato rientro al lavoro e di un ridotto funzionamento psicosociale. Questo sottolinea, di nuovo, l’utilità di intervenire tempestivamente dopo l’infortunio, con una diagnosi precoce e con l’offerta di un’assistenza psicologica mirata alle vittime di incidenti sul lavoro”.

Concludendo, ritengo sia importante tenere in considerazione anche l’aspetto psicologico relativo agli infortuni sul lavoro, che talvolta viene meno perché le conseguenze fisiche appaiono più evidenti. Poiché  come dimostrato da questa serie di studi è frequente la presenza di disturbi psicologici come conseguenza diretta di un infortunio sul lavoro. Vi invito a riflettere su cosa potrebbe rappresentare per ognuno di noi la perdita di un dito, di una mano, uno sfregio sul volto o la presenza di cicatrici sul proprio corpo, l’immagine che si ha di sé cambierebbe? Se sì, in che modo? Saremmo in grado di accettare senza “scossoni” tale nuova immagine? Per alcuni potrebbe non avere molta importanza, ma per altre persone potrebbe rappresentare un episodio grave, tale da rimettere in discussione la propria immagine con conseguenze che si riflettono sull’equilibrio psicologico messo alla prova da un evento doloroso come può essere un infortunio sul lavoro. Non si tratta solo della propria immagine corporea, ma anche di quei pensieri che ritornano di frequente sull’incidente, l’orrore provato al momento, l’aver sentito a rischio la propria vita o quella dei colleghi, il ripresentarsi continuo di queste immagini durante lo stato di veglia (tipo flash) ma anche in sogno, con incubi che sembrano essere reali. La tendenza poi a isolarsi, a evitare certi luoghi e le persone (colleghi) che in un qualche modo ricordano l’incidente. Nel caso una persona ritorni al lavoro, provate a pensare al fatto di dover ripassare ogni giorno sul luogo del proprio incidente, rivedere ogni volta, ma soprattutto rivivere ogni giorno quelle stesse terrificanti sensazioni.

Credo sia doveroso valutare anche questi aspetti e soprattutto darne un giusto riconoscimento e offrire un adeguato percorso di recupero psicologico da tale trauma, che permetta alla persona di vivere il più possibile serenamente la propria vita.

Dott. Emiliano Guarinon

psicologo – consulente – CTP

Partner Blumed

Tel: 349 6237870
Web: www.modellidicambiamento.it
Email: emiliano@modellidicambiamento.it

 

Venerdì 16 dicembre a Padova si svolgerà il 1° workshop Blurete.

“Il risarcimento del danno nella giurisprudenza:

approfondimenti e confronti”.

Dalle ore 15.00 alle 19.00 (registrazione partecipanti: ore 14.30)

Centro Congressi “A. Luciani” – Via Forcellini 170, Padova.

L’evento, gratuito e su invito,

sarà strutturato come una tavola rotonda.

Per partecipare è necessario registrarsi alla pagina www.blurete.com/seminari.asp entro e non oltre il 9 dicembre.

 

Per ulteriori informazioni potete contattare la Direzione Blurete via email all’indirizzo info@blurete.com

oppure telefonicamente al numero 049 714205.
www.blurete.com

Per tutti quelli che “La direzione dice che…. Il danno morale non è dovuto” alleghiamo una recentissima ed epocale sentenza della Corte di Cassazione, che scagiona una volta per tutte il danno morale dal confino cui era stato, per alcuni, relegato a seguito del parto quadrigemellare delle SS.UU. del novembre 2008.

La massima:

1. Il danno non patrimoniale, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cosiddetto danno morale, ovverosia della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante un reato, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di salutazione economica.

2. Il principio dell’unitarietà del danno non patrimoniale, quale categoria omnicomprensiva che include anche il danno biologico ed il danno da reato, impone al giudice di procedere ad una valutazione ponderale analitica che tenga conto del diverso peso dei beni della vita compromessi, e segnatamente della libertà e della dignità umana, nonché della salute psichica, gravemente pregiudicata in una fase fondamentale della crescita umana e della formazione del carattere e della disponibilità a relazionarsi nella vita sociale, non potendo attribuirsi a priori un maggior rilievo al danno biologico rispetto al danno morale, il quale non si configura esclusivamente come pretium doloris, ma anche come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana.

In allegato invece il testo integrale: SENTENZA 12 settembre 2011, n.18641

In questa edizione del TG Blu l’avv.to Massimo Palisi esprime il proprio parere sulla bozza del DPR per la tabella unica nazionale delle gravi lesioni di cui all’art 138 del D.Lgs 209 del 07 settembre 2005.

Una bozza che ha suscitato indignazione tra gli operatori del settore e tra i rappresentanti dell’Associazione dei famigliari delle vittime della strada che hanno chiesto al Presidente della Repubblica di non firmare il provvedimento.

 

All’interno del centro prenotazioni di un presidio ospedaliero dell’alta padovana, affianco ad opuscoli “promozional – informativi” ne rinveniamo uno dal titolo: “Il colpo di frusta”. Prosegue poi il sottotitolo: “E’ importante sapere che … Consigli Utili”, a cura del Dipartimento di Riabilitazione.

Incuriositi, proseguiamo la nostra lettura all’interno dell’opuscolo e rinveniamo:

“…spesso però, nel giro di 12-24 ore compaiono dei fastidiosi dolori al collo accompagnati da rigidità nei movimenti e, a volte, da altri sintomi che spingono il malcapitato a tornare in ospedale…”

“Durante il tamponamento il tratto cervicale viene sottoposto ad una estensione e successiva flessione che a seconda della forza dell’impatto può provocare lesioni di gravità variabile. Le lesioni più importanti vengono identificate rapidamente al Pronto Soccorso dove, a seconda del giudizio del medico e della gravità del caso, viene eventualmente eseguita una radiografia che permette di visualizzare le strutture ossee e le connessioni tra le vertebre: i successivi accertamenti permettono di instaurare il trattamento opportuno.”

Dolore e rigidità possono essere presenti per un periodo di durata variabile e limitare le attività quotidiane”.

“Seguiti i consigli terapeutici forniti al Pronto Soccorso e superata la fase acuta, i sintomi tendono ad attenuarsi con il passare dei giorni e, nella maggior parte dei casi, si risolvono in un periodo medio di due mesi. … In questo periodo si possono avvertire anche vertigini, formicolii alle braccia o alle mani, dolore irradiato anche al dorso ed alla zona lombare…”

“Gradualmente la mobilità del collo migliorerà, ed anche il dolore che accompagnava i movimenti si attenuerà man mano. Contemporaneamente si potranno riprendere le proprie attività abituali iniziando dalle meno gravose. Le attività che costringono in posizioni fisse prolungate andranno interrotte di frequente facendo gli esercizi…”

Se uniamo queste informazioni a quanto statuito dall’art 32 della Costituzione Italiana combinato coi disposti degli articoli 2043 e 2054 del Codice Civile, restiamo disorientati leggendo invece le affissioni pubblicitarie in quel della Puglia, ad opera degli agenti assicurativi, dal titolo “Stupidi Furbetti”. L’obiettivo di questa iniziativa, segnalano, è quello di smontare i presupposti della truffa, rappresentando con nasi da Pinocchio e collarini sanitari le richieste risarcitorie, a loro dire esagerate, legate a lesioni fisiche. Dicono ancora gli agenti: “stiamo parlando di persone che frodano e che pensano di essere così Furbetti, simulando colpi di frusta immaginari…”

Prima di proseguire la nostra dissertazione sottolineiamo ancora una volta (in più occasioni lo abbiamo ribadito nei nostri articoli) la nostra totale e severa condanna alle truffe assicurative. E ribadiamo la nostra disponibilità, in quanto operatori del settore, ad una massima collaborazione con le compagnie, con le autorità e gli organi di controllo ad una lotta serrata contro le frodi.

La giusta condanna alle frodi e a tutto quanto risulti illecito nel nostro stato di diritto, ci trova concordi fino a quando l’esasperazione mediatica ad opera dell’ANIA non faccia venir meno la garanzia costituzionale del diritto alla salute ed il diritto del danneggiato di ricevere il giusto ristoro ai pregiudizi subiti. Contrastiamo le frodi per salvaguardare i diritti dei danneggiati e degli assicurati. E questo non può essere possibile se c’è disinformazione.

Navigando il sito internet dell’Associazione delle Compagnie assicurative, ANIA, si reperiscono esclusivamente articoli dai seguenti titoli:

  • Truffa sulla RCA e record al SUD – 05/09/2011
  • Assicurazioni e danni biologici arriva la stretta del governo – 04/08/2011
  • Bari da Record: feriti in un incidente su tre – 14/07/2011
  • Falsi incidenti maxi truffa al Fondo – 07/07/2011
  • Falsi incidenti stradali e truffe – 17/05/2011

La lista è lunga e monotona: truffe, truffe, falsi, truffe, truffe, falsi… Tanto da costringere il web master ANIA a dedicare un’intera sessione del sito, suddivisa per anni dal 2009 ai giorni nostri, con una strepitosa raccolta di articoli e interviste coi soliti titoli: truffe, truffe, falsi, truffe, truffe, falsi…

Condanniamo ed inaspriamo le pene per le frodi assicurative. Lo ribadiamo. Al contempo non possiamo accettare passivamente le dichiarazioni di Verdone, Direttore Auto dell’ANIA, in un articolo de “Il Sole 24 Ore” dello scorso 5 settembre: “…ci vuole una radicale modifica delle regole sui risarcimenti che consenta alle compagnie di non pagare (sostanzialmente bloccando il conteggio dei termini) fino a quando ci sono elementi di sospetto sul sinistro.” E poi prosegue: “Si chiede anche di ridurre la valutazione delle lesioni lievissime a persona, di fatto eliminando i falsi colpi di frusta dall’attuale tabella prevista dalla legge….”

Ci viene da chiedere al Dott. Verdone se nelle attuali tabelle di legge è contemplata la valorizzazione del “falso” colpo di frusta o se più semplicemente non si vogliono più pagare, in maniera arbitraria e anticostituzionale, le lesioni lievi dei danneggiati. Quindi la soluzione all’annosa questione degli aumenti delle tariffe RCA sarebbe di facile soluzione ci pare di capire: non liquidiamo più i danni fino al 4% di invalidità permanente. E per quelli più gravi? Non paghiamo più fino a quando non saranno svaniti tutti gli elementi di sospetto con relativa sospensione dei termini.

Tradotto per i non tecnici: non paghiamo più. E basta. Questo sarebbe l’obiettivo dell’ANIA e delle compagnie. O se proprio dovessero pagare qualcosa, il meno possibile, facendo approvare ai nostri governanti anche la tabella unica nazionale che falcia circa il 50% dei risarcimenti per le gravi lesioni.

Ci sentiamo pertanto in obbligo morale e sociale di tentare di riequilibrare, a partire da questo post, la comunicazione e l’informazione verso i consumatori, raccontando, dall’altra parte della scrivania come si comportano le compagnie di fronte all’obbligo di liquidare un danno. Raccontando e documentando la nostra quotidiana attività in difesa dei lesi diritti dei danneggiati nelle sedi stragiudiziali e giudiziali.