Dopo l’audizione di Catricalà al Senato arriva pronta la risposta dell’ANIA (associazione nazionale tra le imprese assicuratrici). Il presidente Cerchiai udito anch’egli al Senato ha proposto la disponibilità dell’associazione, in favore del legislatore, di tipo eminentemente tecnico: “conoscere per legiferare”. E su questo slogan il presidente Cerchiai ci trova assolutamente d’accordo. A patto che, le conoscenze provengano dall’una e dall’altra parte. Dalle compagnie ma anche dai danneggiati o dai loro rappresentanti. Come si suol dire: bisogna sempre sentire le due campane.

Per il resto del documento, il titolo del post sull’argomento, edito dal Dott. Stefano Mannacio, portavoce del CUPS, è assolutamente rappresentativo: “Irrise le Vittime della Strada. Vetare la cessione di credito e altre amenità.”

Le proposte dell’ANIA mirano a salvaguardare evidentemente solo gli interessi delle compagnie tentando di scavalcare diritti costituzionalmente garantiti (come quello della salute), di risparmiare sulle sofferenze umane di superare i dettami del codice civile e decenni di letteratura giurisprudenziale (cessione del credito artt 1260 e ss del codice civile).

Troverete, cliccando qui,  il documento integrale mentre riporteremo alcuni brani dell’audizione con commenti lapidari o addirittura assenti. Chiunque sia rimasto vittima di un evento lesivo, qualunque professionista del settore, chiunque abbia un po’ di buon senso, rimarrà sgomento nella lettura e farà fatica a trovare parole di commento. La cura del bene comune dovrebbe essere il faro per dominare con intelligenza gli avvenimenti. Soprattutto in questi tempi, in cui la politica né dà così magro ed umiliante esempio.

“I problemi noti da tempo riguardano principalmente:

….

L’abnorme numero dei danni alle persona di lievissima entità di origine speculativa;

il ritardo nell’emanazione della disciplina per il risarcimento dei danni alla persona di più grave entità

……

Le incertezze normative e giurisprudenziali che hanno minato il sistema di risarcimento diretto;

……….”

 

“Ne è esempio la reazione di alcuni  all’annuncio della prossima emanazione delle tabelle di  legge per la valutazione economica e medico legale dei danni alla persona di natura non  patrimoniale per le lesioni gravi derivanti dalla circolazione dei veicoli. Eppure si tratta di una normativa di attuazione del Codice delle assicurazioni, che arriva in ritardo di oltre cinque anni rispetto all’emanazione della disciplina primaria e che è diretta a uniformare i  criteri risarcitori sull’intero territorio nazionale, superando la disomogeneità e la confusione  oggi imperante in materia, che determinano incertezze per gli operatori e iniquità per le vittime degli incidenti.”

Basta dimenticarsi delle ultime espressioni della Corte di Cassazione che riconosceva alle tabelle del tribunale meneghino una validità uniforme ed equa in tutto il territorio nazionale.

 

“Il valore dell’uomo, un bene in astratto non  monetizzabile, ma che pure deve formare oggetto di una valutazione economica ai fini del risarcimento. E allorché deve essere monetizzato,  non può  che  formare oggetto di una “convenzione”. Vale a dire  di un atto che esprima una condivisione sociale ed economica dei valori da applicare, coniugando principi di equità e di sostenibilità del sistema.”

Certo una traduzione monetaria della sofferenza bisognerà pur adottarla. Ma quant’è il giusto? Qual è il parametro di riferimento Dott. Cerchiai? Una mercedes di lusso deve valere più della sofferenza per la perdita di un figlio?

 

“Anche su questo tema, le imprese vengono a torto ritenute quantomeno acquiescenti rispetto al fenomeno, poiché  ne scaricherebbero gli effetti sulle tariffe. “

E quale sarebbe la realtà dei fatti?

 

E ora una carrellata di proposte per calpestare i diritti dei danneggiati. Oltre il danno anche la beffa:

  • “l’obbligo per il danneggiato di far periziare il veicolo prima della sua riparazione;
  • la facoltà per l’impresa di sospendere i termini per la formulazione dell’offerta risarcitoria nel caso in cui dalla consultazione delle banche dati emergano almeno due parametri di significativo rischio frode
  • Occorre portare a 90 giorni il termine di sospensione e eliminare la previsione dell’alternatività tra il pagamento del danno e la presentazione della querela.
  • Il divieto di  cessione del credito del diritto al risarcimento del danno che è causa di speculazioni e aumenti immotivati degli indennizzi: ….. La prassi consiste nell’acquisto da parte di intermediari di tali diritti di credito, senza che vi sia stata alcuna valutazione dei danni in contradditorio con il responsabile, e nella successiva ripresentazione della pretesa risarcitoria nei confronti dell’impresa di assicurazione con tentativo di lucrare, aumentandole, sulle somme destinate al ristoro del danno
  • Una norma che condizioni  la validità delle testimonianze alla presenza certificata dell’asserito teste sul luogo dell’incidente…..Per arginare il fenomeno,  è quantomeno necessario che l’identificazione dell’eventuale testimone presente sul luogo dell’incidente sia immediata attraverso l’inserimento del nominativo e degli estremi identificativi, a pena di decadenza, nella denuncia di sinistro e nella richiesta di risarcimento.
  • Una previsione diretta a raddoppiare i termini per l’offerta di risarcimento in caso di richiesta di risarcimento tardiva;”

 

Dai! Dove sono le telecamere? Siamo su scherzi a parte vero?

 

Nel pacchetto di misure cosiddette anticrisi, varate dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, c’è qualcosa di importante che riguarda la giustizia italiana, ed in particolar modo l’attivazione immediata del procedimento di conciliazione anche per le liti condominiali e gli incidenti stradali. In attesa del parere della Corte Cosituzionale chiamata a verificarne la costituzionalità dalla categoria forense, in particolar modo dall’OUA e dall’Associazione Avvocati Romani capitanati dall’Avv.to Fabrizio Bruni, l’entrata in vigore dell’obbligatorietà era prevista per il 20 marzo 2012.

Sempre tra gli emendamenti che riguardano la giustizia figurano anche quelli relativi all’aumento del contributo unificato che sarà aumentato della metà per i giudizi di appello e raddoppiato per i giudizi in Cassazione. Pare che ottenere giustizia, in futuro, sarà sempre più complicato ed oneroso.

Situazione grave e cara all’Avv.to Bruni che si è rifiutato recentemente di pagare il contributo unificato per il ricorso avverso una multa presso il giudice di pace, facendone una questione di costituzionalità e additandola come una legge vessatoria. In effetti il rischio che si corre è di pagare un contributo pari o addirittura maggiore all’importo della sanzione.

A Napoli, in occasione del convegno iTech tenutosi il 13 ottobre e dedicato alle biotecnologie applicate alla patologia articolare del ginocchio, si è discusso delle tecniche rigenerative del tessuto cartilagineo.

“Le biotecnologie applicate all’ortopedia – spiega il Prof. Donato Rosa, dell’Università Federico II di Napoli – sono probabilmente il futuro dell’ortopedia. La lesione cartilaginea è la più frequente, ma ad oggi la diagnosi non è sempre facile. C’è l’artroscopia che aiuta; vi sono le possibilità non chirurgiche di cura, che però non sono risolutive, e gli interventi antalgici e ricostruttivi. Di sicuro le biotecnologie, i nuovi materiali e le tecniche chirurgiche in evoluzione sono a supporto dell’ortopedia con risultati interessanti. Gli scaffold, impalcature biodegradabili con l’applicazione di condrociti e/o staminali possono dare buoni risultati. É importante però proseguire nella ricerca”.

Al convegno si è parlato anche di chirurgia protesica attraverso la presentazione dei più innovativi modelli di protesi totale, monocompartimentale e di rivestimento, fino al loro possibile impianto per via artroscopica. Ultimamente poi si possono eseguire metodiche mininvasive artroscopiche. “Come terapia fisica – spiega il Prof. Rosa – una valida opzione terapeutica è la stimolazione biofisica della cartilagine articolare, che si basa sull’utilizzo di specifici campi magnetici pulsanti. Il razionale di questa terapia è rappresentato dal fatto che tali campi magnetici , con una frequenza definita, stimolano i recettori dell’adenosina A2A, responsabili del blocco del processo infiammatorio e del dolore”.

(Da www.ilgiornale.it)

Prosegue e si conclude  il nostro commento all’audizione presso il Senato della Repubblica italiana dell’AGCM sull’indagine conoscitiva sulla procedura del risarcimento diretto e sugli assetti concorrenziali del settore RCAuto.

Vedremo quali provvedimenti saranno adottati.

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In presenza di una domanda caratterizzata in larga parte da individui non in grado di effettuare scelte perfettamente razionali (scelta del prodotto con il prezzo minimo) e da una nicchia marginale di consumatori dotati di maggiore capacità di scelta, le imprese non hanno convenienza ad aumentare il grado di informazione a vantaggio della clientela per agevolarne la mobilità. La situazione può essere spiegata, da un lato, dalla possibilità di estrarre margini di profitto elevati dalla clientela meno informata.

Questa asserzione è tanto grave quanto vera. Ahinoi le compagnie sfruttano con piena consapevolezza le loro superiori competenze tecniche, nei confronti degli ignari assicurati. Purtroppo, per la nostra esperienza, dobbiamo confermare detta prassi anche per quanto riguarda la fase di liquidazione dei danni e non solo quella assuntiva. Dove la superiorità economica e quella tecnica, a volte, vincono anche su patrocinatori poco preparati.

 

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Quanto all’andamento del costo dei sinistri CARD liquidati nell’anno di generazione, si osserva come tale costo abbia un andamento crescente su tutto il periodo in ciascuna macroarea. Il corrispondente aumento del costo medio dei sinistri CARD a livello nazionale è stato pari al 27% sul periodo 2008-2010

 

Sarebbe interessante sapere se l’ANIA ha mischiato nel costo del sinistro anche i costi di gestione del sinistro, che dall’introduzione dell’indennizzo sono quantomeno duplicati. Mentre in procedura ordinaria c’è solo una compagnia, quella del civile responsabile, a  gestire la liquidazione del danno in regime di indennizzo diretto, entrambe le imprese (gestionaria e responsabile) sono impegnate. Nella gestione e, nello scambio di una quantità di informazioni enorme ed in tempi ridotti. Tanto da comportare a volte una confusione che sfocia nella liquidazione del 200% dei danni. Con conseguenti ulteriori costi in stanza di compensazione, che si ripercuoteranno ancora una volta in maniera negativa sulle tariffe.

E’ talmente ovvio da sembrare persino incredibile che nessuno prenda in considerazione l’opportunità di abrogare gli artt. 149 e 150 del Nuovo Codice delle Assicurazioni, per tornare alla univoca modalità di gestione del risarcimento, chiedendo i danni a chi li ha provocati. Ferma restando la facoltatività della procedura di indennizzo diretto previsto con la sottoscrizione della CAI dal lontano 1978.

Quel costo medio, potrebbe perdere ex abrupto il 30%, se tiriamo una bella riga sull’indennizzo diretto.

 

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Tra i fattori che influenzano l’andamento della frequenza dei sinistri, le compagnie individuano la diffusione del fenomeno delle frodi. A supporto della tesi, viene normalmente evidenziato che le aree dove si concentrano in misura prevalente gli episodi fraudolenti sono anche quelle dove è più elevata la sinistrosità.

 

Lapalisse concorda. Non poteva essere altrimenti. Speriamo che anche l’Antitrust non ci consideri, come le compagnie, utenti poco informati.

 

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Dal punto di vista quantitativo, secondo quanto emerge dalle analisi condotte sui dati forniti dalle compagnie, risulta che il fenomeno delle frodi accertate ai danni delle compagnie, nel periodo 2007-2009, si sia attestato su valori piuttosto contenuti, nell’ordine del 2-3% del numero totale dei sinistri. Si osservi che nel Regno Unito il numero di frodi accertate è pari al quadruplo di quelle accertate in Italia e in Francia è il doppio.

Ciò segnala un problema tipico del nostro sistema nel quale, è da ritenere, le compagnie non dedicano energie sufficienti all’individuazione delle frodi anche perché non hanno adeguati incentivi a controllare i propri costi, come sarà specificato in seguito.

 

Finalmente qualcuno di autorevole l’ha detto! Ovviamente ci schieriamo come più volte reso noto in tutte le forme ed in diverse occasioni, dalla parte della legalità. Pronti a sostenere fattivamente qualsiasi iniziativa volta a contrastare le frodi per la tutela dei danneggiati. Gli strumenti informatici e tecnici oggi a disposizione sono, senza ombra di dubbio, in grado di migliorare il contrasto alle frodi assicurative se usati costantemente e correttamente.

 

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Occorrerebbe allora integrare e migliorare i meccanismi di determinazione del forfait. Andrebbe introdotta nella sua formula di calcolo un coefficiente che consenta di tenere conto dell’efficienza da recuperare da un anno all’altro, come incentivo per le compagnie a contenere i costi. In sostanza, potrebbe essere utile l’introduzione di un meccanismo di controllo dei costi, eventualmente sorvegliato dall’Autorità di settore, che dovrebbe ispirarsi a criteri di regolazione già utilizzati in altri contesti.

Noi lo ripetiamo un’ultima volta: basterebbe abrogare l’indennizzo diretto.  Un sistema che dalla sua introduzione a oggi non ha prodotto nessuno, nemmeno in minima parte come si vuol far credere, dei benefici declamati all’ epoca della sua introduzione. E i dati lo confermano inesorabilmente. Non solo. Si cancellerebbero anche nuovi problemi come la sottostima dei danni, la gestione dei forfait e delle compensazioni e le compagnie ritroverebbero equilibrio nella tariffazione bonus malus. Nonostante questo, piuttosto che intraprendere la strada più semplice, si propongono soluzioni che ingarbuglierebbero una procedura già ingarbugliata che aggiungerebbe costi ai costi. Anziché eliminarlo, istituiamo ancora un altro organo che studia, controlla e dispone.

 

Da questo mese ci si potrà recare presso la propria farmacia di fiducia per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagare la relativa spesa e ritirarne il referto.

Il 16 Ottobre, infatti, è entrato in vigore il decreto del ministero della Salute dell’8 luglio 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2011, n.229). Il nuovo provvedimento, previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 153/2009, individua i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e disciplina e rende omogenee le modalità di organizzazione del servizio CUP, volte a garantire al cittadino una più vasta possibilità di scelta e una riduzione dei tempi di attesa notoriamente molto lunghi.

In base al disposto della legge, il farmacista, attraverso un’apposita postazione fornita dall’Azienda sanitaria, provvederà a prenotare l’assistito che si presenterà con l’apposita prescrizione medica, offrendo  il primo posto libero nell’ambito territoriale di riferimento e, qualora l’assistito ne faccia richiesta, le ulteriori disponibilità. La farmacia dovrà essere dotata di postazioni adeguate per permettere un servizio di prenotazione efficiente.

E’ da evidenziare che sono escluse le prestazioni prescritte su ricettario non del servizio sanitario nazionale, gli esami di laboratorio ad accesso diretto, le urgenze di primo e secondo livello e le prestazioni per cui sia chiaramente indicata, sull’applicazione collegata al sistema CUP, una diversa modalità di prenotazione.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è stata chiamata a svolgere una indagine conoscitiva sulla procedura del risarcimento diretto e sugli assetti concorrenziali del settore RCAuto.

E vogliamo commentare in questo brano alcuni contenuti espressi durante l’audizione al Senato della Repubblica da parte del Presidente dell’AGCM Antonio Catricalà, dove vengono messe in evidenza, soprattutto, le carenze del sistema di risarcimento diretto e vengono analizzati dati e cause della mancata riduzione delle tariffe assicurative in ambito di Responsabilità Civile Automobilistica.

 

Una prima audizione c’è stata nel settembre dello scorso anno e la sentenza era quantomeno sconcertante, nonostante annunciata da chi quotidianamente, per professione e passione, tutela i diritti dei danneggiati nei confronti delle Compagnie Assicurative: concorrenza inesistente; danni sottostimati; mancanza di trasparenza nei confronti degli assicurati; imposizioni agli artigiani riparatori e ai periti.

Le principali determinazioni di quest’ultima audizione rendono invece evidente un sistema risarcitorio, quello dell’indennizzo diretto, che a distanza oramai di 4 anni dalla sua introduzione, non ha minimamente prodotto i risultati auspicati e promessi dalla compagnie assicurative che tanto hanno sponsorizzato l’adozione di questa contorta procedura.

Mentre ci chiediamo dove si siano smarrite durante l’anno trascorso le critiche al risarcimento in forma specifica lesivo della libertà di scelta del danneggiati assieme alla sottostima dei danni, difettoso effetto collaterale della compensazione tra compagnia gestionaria e civile responsabile, iniziamo a commentare alcuni passi dell’audizione del Presidente Catricalà, che ovviamente condividiamo in larga parte.

 

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La procedura ordinaria, per contro, si applica nei casi di sinistro tra più di due veicoli assicurati, ovvero tra un veicolo assicurato e uno o più veicoli non assicurati, per il risarcimento dei danni fisici ai passanti, dei danni fisici al conducente non responsabile con oltre 9 punti di invalidità permanente e dei danni fisici ai trasportati a bordo del veicolo del proprio assicurato responsabile del sinistro.”

Come detto poco fa, pur apprezzando in larga parte le considerazioni, non possiamo non rilevare una inesattezza nel passaggio sopra riportato nell’interpretazione della norma. E’ notorio infatti che l’art 141 del D. Lgs 209 del 7 settembre 2005 statuisce che i danni dei trasportati debbano essere risarciti, indipendentemente dalle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e salvo il caso fortuito, dalla compagnia che assicura il vettore e non già da quella del civile responsabile come riportato.

 

Pagina 3

“In realtà, le prime elaborazioni dei dati raccolti mostrano un quadro non corrispondente alle aspettative, se si eccettua l’aspetto della riduzione dei tempi di liquidazione dei sinistri, effetto sicuramente positivo del nuovo regime. Risulta, infatti, che il numero complessivo dei sinistri definitivamente liquidati nell’anno di accadimento è passato dal 66% del 2007 a circa il 70% del 2010.

Sostanzialmente il brano evidenzia che la velocità di liquidazione dei sinistri nell’anno di accadimento è migliorata dall’introduzione dell’indennizzo diretto di appena l’1% all’anno. Un dato che non dovrebbe essere sinonimo nemmeno in ragione minoritaria di successo della procedura. E così è se lo accostiamo alle sanzioni comminate proprio nel periodo in esame 2007 / 2010 dall’ISVAP alle compagnie, aumentate di circa il 400%, l’85% delle quali per i ritardi nella liquidazione dei danni rispetto alle tempistiche previste dal comma II dell’art 148 del D. Lgs 209/2005.

 

…to be continued

Audizione-20111012

 

Buongiorno a tutti,
con questo breve articolo volevo portare alla Vostra attenzione i risultati di un’interessante serie di studi condotti dall’Università di Padova in collaborazione con ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro). Cliccando QUI potrete scaricare direttamente dal sito tutto il pdf relativo alle ricerche sui “Disturbi Emozionali dopo un infortunio sul lavoro”.

Nella sostanza questa serie di quattro studi conferma che:  “La sintomatologia post-traumatica si manifesta con un certo grado di gravità in una buona percentuale (attorno al 40%) delle persone che hanno subito un incidente sul lavoro, almeno fino a 5 anni dall’evento”. Disturbi che fanno riferimento all’area ansioso-depressiva, i più riscontrati sono: disturbo d’ansia, depressione, disturbo dell’adattamento, disturbo post-traumatico da stress. Questo sta ad indicare, a mio avviso, l’enorme potenzialità psicotraumatica di un infortunio sul lavoro, non solo dal punto di vista fisico, come potrete immaginare e come riportato purtroppo dagli articoli di cronaca e dai servizi al telegiornale, ma anche sul versante psicologico, aspetto dell’infortunio che, come per gli incidenti stradali, talvolta viene tralasciato e non considerato.

Un altro risultato emerso da questi studi, che conferma le ipotesi di altre ricerche scientifiche, è la persistenza anche dopo 5-10 anni della sintomatologia attiva dei disturbi. Ciò avviene in particolar modo quando si tratta del Disturbo Post-traumatico da Stress, i cui sintomi sono: pensieri intrusivi relativi all’incidente, incubi, appiattimento emotivo, evitamento del luogo dell’incidente o di qualsiasi altra cosa che lo ricordi, per elencare i principali. Un altro sintomo indicatore di problemi psicologici che è stato riscontrato è la rabbia, in passaggio si legge: “l’esperienza clinica indica che talvolta sono proprio l’irritabilità e gli scoppi di collera a suggerire la possibile presenza di un precedente evento traumatico, anche indipendentemente dal manifestarsi di quadri clinici ansioso-depressivi”.
Se pensiamo che i sintomi per stabilizzarsi e diventare cronici hanno necessità, a seconda del disturbo, di un periodo che va dai 3 ai 9 mesi circa, possiamo immaginare le condizioni di vita di queste persone dopo anni vissuti con queste problematiche. Inoltre spesso, purtroppo per gli infortunati, tale danno psicologico non viene valutato e quindi non viene risarcito. Si legge nella discussione dei risultati del secondo studio: “…degna di nota la mancanza di relazione tra entità della sintomatologia post-traumatica e grado di invalidità o distanza temporale dall’evento. Il grado di disabilità assegnato ad un individuo che ha subito un incidente sul lavoro non sembra, quindi, cogliere tutte le conseguenze psicologiche ed emozionali (di) tale evento”.

L’unico modo, per alleviare la sintomatologia dopo che si è cronicizzata, è intervenire con incontri di sostegno psicologico o psicoterapeutici.

Per dare un dimensione delle conseguenze di un infortunio sul lavoro a livello psicologico emerge da quest’altro passaggio: “Le ripercussioni psicologiche individuali possono perdurare anche a distanza di tempo dall’incidente (anni) e potrebbero essere la causa diretta di un mancato rientro al lavoro e di un ridotto funzionamento psicosociale. Questo sottolinea, di nuovo, l’utilità di intervenire tempestivamente dopo l’infortunio, con una diagnosi precoce e con l’offerta di un’assistenza psicologica mirata alle vittime di incidenti sul lavoro”.

Concludendo, ritengo sia importante tenere in considerazione anche l’aspetto psicologico relativo agli infortuni sul lavoro, che talvolta viene meno perché le conseguenze fisiche appaiono più evidenti. Poiché  come dimostrato da questa serie di studi è frequente la presenza di disturbi psicologici come conseguenza diretta di un infortunio sul lavoro. Vi invito a riflettere su cosa potrebbe rappresentare per ognuno di noi la perdita di un dito, di una mano, uno sfregio sul volto o la presenza di cicatrici sul proprio corpo, l’immagine che si ha di sé cambierebbe? Se sì, in che modo? Saremmo in grado di accettare senza “scossoni” tale nuova immagine? Per alcuni potrebbe non avere molta importanza, ma per altre persone potrebbe rappresentare un episodio grave, tale da rimettere in discussione la propria immagine con conseguenze che si riflettono sull’equilibrio psicologico messo alla prova da un evento doloroso come può essere un infortunio sul lavoro. Non si tratta solo della propria immagine corporea, ma anche di quei pensieri che ritornano di frequente sull’incidente, l’orrore provato al momento, l’aver sentito a rischio la propria vita o quella dei colleghi, il ripresentarsi continuo di queste immagini durante lo stato di veglia (tipo flash) ma anche in sogno, con incubi che sembrano essere reali. La tendenza poi a isolarsi, a evitare certi luoghi e le persone (colleghi) che in un qualche modo ricordano l’incidente. Nel caso una persona ritorni al lavoro, provate a pensare al fatto di dover ripassare ogni giorno sul luogo del proprio incidente, rivedere ogni volta, ma soprattutto rivivere ogni giorno quelle stesse terrificanti sensazioni.

Credo sia doveroso valutare anche questi aspetti e soprattutto darne un giusto riconoscimento e offrire un adeguato percorso di recupero psicologico da tale trauma, che permetta alla persona di vivere il più possibile serenamente la propria vita.

Dott. Emiliano Guarinon

psicologo – consulente – CTP

Partner Blumed

Tel: 349 6237870
Web: www.modellidicambiamento.it
Email: emiliano@modellidicambiamento.it

 

Venerdì 16 dicembre a Padova si svolgerà il 1° workshop Blurete.

“Il risarcimento del danno nella giurisprudenza:

approfondimenti e confronti”.

Dalle ore 15.00 alle 19.00 (registrazione partecipanti: ore 14.30)

Centro Congressi “A. Luciani” – Via Forcellini 170, Padova.

L’evento, gratuito e su invito,

sarà strutturato come una tavola rotonda.

Per partecipare è necessario registrarsi alla pagina www.blurete.com/seminari.asp entro e non oltre il 9 dicembre.

 

Per ulteriori informazioni potete contattare la Direzione Blurete via email all’indirizzo info@blurete.com

oppure telefonicamente al numero 049 714205.
www.blurete.com

Il 28 maggio 2009, un 45enne di Boara Pisani e residente a Monselice (PD), finì al pronto soccorso per le ferite riportate a seguito di un grave incidente stradale.I sanitari del nosocomio dopo gli accertamenti di rito ed una diagnosi di “lesioni guaribili in meno di venti giorni” in via precauzionale disponevano un ricovero per eseguire anche una radiografica toracica.

Alle 09.30 del mattino successivo se ne registrava purtroppo il decesso. L’accertamento autoptico disposto dal pm mette poi sorprendentemente in evidenza un grave trauma addominale con lesioni interne e vaste emorragie, non rilevate dai sanitari che avevano prestato le prime cure, per i quali ovviamente scatta la richiesta di rinvio a giudizio per cooperazione in omicidio colposo.

Dal punto di vista penale, all’esito di una ulteriore disposta perizia medico legale l’automobilista di controparte potrebbe anche essere prosciolto pendenti le accuse nei confronti dei medici.

Sotto il profilo civile e più propriamente riguardo al risarcimento dei danni spettanti ai congiunti della vittima, la negligenza anche grave del medico non comporta automaticamente l’addebito della resposanbilità quando l’evento si è verificato a seguito di un incidente stradale.

Ad affermarlo sono gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza nr 22165 del 01 giugno 2011 con cui è stato stabilito che la responsabilità del personale medico non è sufficiente a scagionare il soggetto che ha provocato il sinistro. Secondo il giudizio di legittimità, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale ex art. 41 c.p., comma 2, rispetto al comportamento dell’agente. Le lesioni, infatti, hanno reso necessario l’intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un’ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale.

Di seguito il testo integrale della sentenza.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONESEZIONE IV PENALE

Sentenza 16 marzo – 1° giugno 2011, n. 22165

Svolgimento del processo – Motivi della decisioneS.O. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole di omicidio e lesioni personali colpose gravi plurimi aggravati dalla violazione della normativa in tema di circolazione stradale, perchè alla guida della propria autovettura, nell’effettuare un sorpasso in un tratto con linea continua, si scontrava frontalmente con altra autovettura, sulla quale si trovavano Z.Z. (che decedeva), B.J. e B.Z. (che riportavano lesioni).Vengono presentati due distinti ricorsi che meritano di essere trattati congiuntamente, anche perchè articolano motivi in parte sostanzialmente identici.Si censura il giudizio di responsabilità per il decesso della Z., non condividendosi la ritenuta irrilevanza, per interrompere il nesso causale, del comportamento dei sanitari che ebbero a curare, in patria, la donna. Secondo la difesa erroneamente la Corte, recependo altra consulenza tecnica acquisita in atti che aveva concluso per la sussistenza del nesso causale tra la morte e l’incidente stradale, aveva invece disatteso le conclusioni del consulente di ufficio che aveva sostenuto di ricondurre la morte al cambiamento di terapia effettuato dai medici nella Repubblica Ceca:tale cambiamento doveva invece ritenersi un caso di decorso causale atipico tale da interrompere il nesso causale tra l’evento morte e l’incidente stradale.Si censura l’affermazione di responsabilità per le lesioni gravi riportate dalle B. (dimesse dall’ospedale con prognosi di soli gg. 28 e gg. 4) sul rilievo che difettava un accertamento tecnico sull’entità effettiva delle lesioni, che la Corte non aveva inteso effettuare, sul rilievo che si trattasse di accertamento “inutile e gravoso”, limitandosi a recepire la documentazione del risarcimento del danno (ove si faceva riferimento ad una durata degli esiti compatibile con la contestazione) e le sit rese dalla B.J., costituitasi parte civile.Si sostiene l’irritualità della condanna per le lesioni subite dalla B.J., sul rilievo che sarebbe difettata rituale querela, giacchè la delega rilasciata in proposito al marito per la presentazione della querela sarebbe stata, appunto, irrituale.Infatti sarebbe stata direttamente consegnata ad un ufficiale di p.g. e non invece presentata ad un agente consolare all’estero, secondo il disposto dell’art. 337 c.p.p.. Per l’effetto, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela relativamente alla posizione della B.J..Si censura la sentenza per l’erronea applicazione dell’art. 122 c.p. sul presupposto che, in assenza di una valida querela, non era utilmente invocabile l’applicazione della norma citata che si assume inapplicabile nell’ipotesi di concorso formale di reati, come configurabile nel caso in esame.Si censura il diniego dell’attenuante del risarcimento del danno (art. 62 c.p., n. 6), negata sul rilievo che il risarcimento sarebbe stato effettuato dalla compagnia di assicurazione.E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse delle parti civili costituite con la quale sono stati analiticamente contestati i motivi di ricorso, del quale è stato chiesto il rigetto. E’ stata depositata memoria difensiva nell’interesse dell’imputato a sostegno del ricorso con motivi aggiunti. In particolare, con riferimento al terzo motivo di ricorso, afferente la ritualità della querela, si sostiene che la “delega” agli atti, tradotta dall’interprete all’udienza dell’11 marzo 2010, non era un titolo idoneo ex art. 122 c.p.p. ad autorizzare il B. a sporgere querela in nome e per conto della moglie.Il ricorso è infondato.Infondata è la censura che prospetta l’interruzione del nesso di causalità tra l’incidente e la morte della Z..La Corte ha fatto corretta applicazione del principio in forza del quale, nel caso di lesioni personali (nella specie, provocate da incidente stradale) cui sia seguito il decesso della vittima, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente – tale da interrompere il nesso causale ex art. 41 c.p., comma 2, – rispetto al comportamento dell’agente, perchè questi, provocando tale evento (le lesioni), ha reso necessario l’intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un’ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale (cfr. tra le tante, Sezione 4, 4 ottobre 2006, Lestingi ed altro; cfr. anche Sezione 4, 15 novembre 2007, Magnarelli).Del resto, con accertamento di fatto supportato da idonea motivazione, la Corte ha ritenuto di recepire quella consulenza tecnica che ha concluso per la positiva sussistenza del nesso causale, spiegando come il decesso della donna fosse dipeso proprio dall’immobilizzazione cui era stata costretta per le lesioni subite che aveva così provocato la patologia (l’embolia) che l’aveva portata alla morte; spiegando, quindi, l’irrilevanza, sotto questo profilo, ai fini del preteso atto interruttivo, della terapia somministrata alla donna in patria.La censura allora diventa di merito, perchè si risolve, a ben vedere, in una opinabile contestazione sull’apprezzamento valutativo (sulle diverse consulenze mediche) del giudice di merito, che non può essere censurato perchè supportato da adeguata spiegazione razionale.Anche l’inquadramento delle lesioni come gravi è stato spiegato in modo corretto, attraverso una coerente applicazione del principio del libero convincimento: il giudice ha ritenuto dimostrata l’entità delle lesioni dalle prove documentali e dichiarative acquisite (documentazione dell’assicurazione; dichiarazioni della p.o.), spiegando la ragione per cui non potesse ritenersi satisfattiva la più modesta prognosi formulata in ospedale, che, appunto, come “prognosi”, meritava di essere verificata apprezzando il momento dell’effettiva guarigione. Corretta, allora, la scelta di non effettuare la perizia, che, quale mezzo di prova neutro, è sottratto alla disponibilità delle parti: è noto, infatti, il principio in forza del quale la perizia è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze, onde la sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (tra le tante, Sezione 6, 25 novembre 2008, Bretoni, non massimata).Strettamente connessa alla questione sulla ritualità della querela, è quella pregiudiziale afferente la validità della “delega” “al compimento di tutti gli atti connessi con la querela” rilasciata all’estero da B.J. al marito Ba.Ja., sollevata con i motivi aggiunti e ritenuta fondata dal Procuratore generale in udienza.Le deduzioni del ricorrente partono dal presupposto che la delega all’estero debba essere legalizzata da parte dell’autorità consolare italiana all’estero o comunque essere conferita a mezzo di notaio in paese aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, formalità non adempiute nel caso in esame. Si sostiene, inoltre, che, pur volendo ritenere che la formalità della legalizzazione dei documenti presso le autorità consolari sia stata superata dalla cosiddetta a postille – introdotta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 – la delega conferita al marito non risultava essere stata verificata nell’apposizione della apostille dagli unici organi a ciò autorizzati nella Repubblica ceca, ossia il Ministero della Giustizia e/o il Ministero degli Affari esteri.Sul punto osserva il Collegio che la necessità di apporre la c.d. apostille alle firme di atti da e per l’estero è stata espressamente esclusa dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1997, resa esecutiva in Italia con L. 24 aprile 1990, n. 106. La convenzione di Bruxelles ha sostituito tra gli stati contraenti le disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi, relativi alla semplificazione o alla soppressione della legalizzazioni di atti ed ha fatto riferimento specifico agli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente; ha precisato (art. 1, comma 2, lett. d) che, per atti pubblici, devono intendersi ai sensi della convenzione anche “le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata”; ha aggiunto (art. 3) che la legalizzazione, ai sensi della convenzione, non concerne che la formalità con cui viene attestata l’autenticità della firma, la legale qualità del firmatario dell’atto e, se necessario, l’identità del sigillo o del timbro apposto sull’atto (v. in tema, Sezione 4, 18 febbraio 2009, n.14413, P.C.. in proc. Dafermos, rv. 243880).In conclusione, per effetto di tale disciplina normativa, da ritenersi vigente ad ogni effetto anche in Italia, non è più necessaria, tra gli Stati membri dell’Unione Europea, la formalità della c.d. “apostille”, che la citata Convenzione dell’Aja del 1961 all’art. 3, comma 1, prevedeva, come formalità, residua, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono formati. Tale semplificazione si concreta, pertanto, nell’esonero da qualsiasi forma di legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente o analoga.Tale regime giuridico è applicabile anche al caso in esame giacchè la Repubblica Ceca è uno Stato membro dell’Unione europea e, pertanto, la “delega” in esame deve ritenersi legalmente conferita anche in assenza dell’apostille.Ciò detto, anche alla luce di quanto in fatto riscontrato dal giudice di merito, che ha proceduto alla traduzione della “delega”, non vi è motivo di dubitare della ritualità della stessa, non risultando, del resto, che le modalità di confezionamento dell’atto (in cui l’autenticità della firma e la legale qualità del firmatario è stata attestata da un funzionario del locale Comune) in quello Stato risultino in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano nella subiecta materia, che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore.Ciò premesso, nessun vizio è apprezzabile a proposito della ritenuta ritualità della querela (il cui contenuto non è in contestazione, ed è comunque rimesso al giudice di merito): la censura proposta infatti attiene solo alla modalità di presentazione e si basa su una inesatta lettura dell’art. 337 c.p.p..Al riguardo, non può sostenersi che il soggetto all’estero sia obbligato a presentare la querela presso l’agente consolare, trattandosi di una mera modalità alternativa (basata su un’esigenza di comodità che il legislatore ha voluto soddisfare), ma che non esclude il ricorso alle altre modalità codificate nel codice di rito (come nella specie, a quanto consta, con la presentazione ad un ufficiale di p.g.).L’accertata ritualità della querela esclude la fondatezza del motivo di ricorso con il quale si censura la violazione dell’art. 122 c.p..Anche l’ultimo motivo afferente il risarcimento del danno è infondato, pur dovendosi dare atto che la motivazione sul punto è solo parzialmente corretta.Infatti, contrariamente a quanto affermato in sentenza, è da ritenere che, alla luce dell’interpretazione adeguatrice dell’art. 63 c.p., n. 6, fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 1998, detta attenuante (da riguardarsi come soggettiva solo relativamente agli effetti mentre, quanto al suo contenuto, è qualificabile come essenzialmente oggettiva), sia riconoscibile anche nel caso in cui il risarcimento sia stato effettuato da un istinto o un’impresa di assicurazione (cfr. Sez. 4, 4 ottobre 2004, n. 46557, Albrizzi, rv. 230195).Il predetto vizio motivazione non incide però sulla statuizione giacchè per beneficiare dell’attenuante del risarcimento del danno, la riparazione deve essere integrale (v. Sez. 2, 24 marzo 2010, n. 12366, Sola, rv. 246673), e la Corte di merito, con valutazione qui insindacabile, ha escluso la configurabilità di questo presupposto nel caso in esame.Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite in questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè alla rifusione in favore delle parti civili costituite delle spese sostenute per questo giudizio di Cassazione e liquidate in favore di B.J. in Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge e per B.Z. e Za.To. in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

 

In questa edizione del TG Blu l’avv.to Massimo Palisi esprime il proprio parere sulla bozza del DPR per la tabella unica nazionale delle gravi lesioni di cui all’art 138 del D.Lgs 209 del 07 settembre 2005.

Una bozza che ha suscitato indignazione tra gli operatori del settore e tra i rappresentanti dell’Associazione dei famigliari delle vittime della strada che hanno chiesto al Presidente della Repubblica di non firmare il provvedimento.