La disastrosa situazione del settore assicurativo nel meridione è sotto gli occhi di tutti: da qualche anno le compagnie di assicurazioni stanno fuggendo dal sud, dove gli incidenti e le truffe sono statisticamente superiori rispetto al centro e al nord.
Questa circostanza determina una fortissima limitazione del mercato per la popolazione del meridione, ed un innalzamento spropositato dei costi di polizza, soprattutto per gli automobilisti più prudenti e onesti costretti, ingiustamente, a pagare molto di più rispetto agli abitanti delle regioni del nord.
Su questo punto il Decreto liberalizzazioni avrebbe dovuto prevedere una importante novità, ovvero l’introduzione di offerte assicurative assolutamente identiche in tutta Italia, a parità di condizioni soggettive ed oggettive: in sostanza, la tanto agognata tariffa unica Rca per la prima classe di sconto, ovvero per gli assicurati più “virtuosi”.
Pochi giorni prima di Pasqua, invece, è arrivata un’amara sorpresa: la tariffa unica resta un miraggio in quanto le compagnie hanno deciso di interpretare l’inciso “a parità di condizioni soggettive e oggettive” in maniera negativa, ovvero ritengono che sia un presupposto essenziale non esistente al sud. Infatti, secondo l’ANIA, le diverse percentuali di rischio nelle varie aree geografiche del nostro Paese costituiscono una situazione di disparità in forza della quale non è possibile fissare costi di polizza paritari. Inoltre, sempre l’ANIA ha definito la nuova previsione normativa come contraria alle disposizioni comunitarie che vietano l’ingerenza dello Stato sulla libertà tariffaria fissata dal libero mercato.
Il nostro parere è che, anche in questo caso, siamo di fronte ad una clamorosa occasione mancata. Uniformare i costi di polizza non per tutti, si badi bene, ma per gli automobilisti con attestato di rischio “immacolato” e nelle prime classi di merito ci sembra necessario per garantire una uniformità di trattamento per tutti i cittadini e per rilanciare il mercato assicutarivo al sud, anche se, in ogni caso, l’introduzione di una così importante novità avrebbe comportato delle difficoltà non di poco conto.

Il “livellamento” dei costi di polizza, infatti, molto difficilmente sarebbe stato definito al ribasso: riteniamo improbabile, se non impossibile, ritenere che le compagnie avrebbero portato i costi di polizza RCA per le prime classi di merito al sud agli stessi livelli dei costi al nord Italia. Si sarebbe dovuto, per forza di cose, trovare un prezzo di compromesso, probabilmente una media tra i costi previsti nelle varie regioni del nostro Paese, con conseguente inasprimento delle polemiche, questa volta dei guidatori settentrionali.
Insomma, il problema resta grave e una soluzione che accontenti tutti è quasi utopia.
In questo scenario, paradossalmente, è la stessa crisi economica ad aiutarci: infatti i costi spropositati della benzina hanno determinato un calo drastico del numero di veicoli in circolazione, con conseguente diminuzione dei sinistri. Questa circostanza ha generato una flessione dei premi impensabile fino a qualche mese fa.

Costi dei sinistri gonfiati, truffe alle assicurazioni.
Da sempre è questa la cantilena proposta dalle compagnie per motivare i prezzi inarrestabilmente crescenti delle polizze RCAuto, che negli ultimi 10 anni sono cresciute per più del 150%.
Non nascondiamoci dietro a un dito: in Italia il 21% dei sinistri stradali hanno come conseguenza una lesione fisica (mentre nel resto dell’Europa la media è del 10%) con zone del nostro Paese dove questa percentuale schizza al 42%. Difficile pensare che queste percentuali non risentano del conteggio di sinistri non “genuini”.
Il problema c’è e non va nascosto. E’ soprattutto sbagliato considerare le truffe assicurative delle mancanze di poca rilevanza perchè, come per l’evasione fiscale, le conseguenze sono sopportate dalla collettività.

La soluzione ideata dal Legislatore (e dalla lobby degli assicuratori) che punta ad un taglio netto dei risarcimento non comprovati da esami strumentali ha una logica di fondo che è inoppugnabile: pagare solo le lesioni effettivamente subite. Le ripercussioni, anche molto problematiche, di questa nuova disciplina sono già state oggetto dei nostri approfondimenti.

Se è vero che in un anno vengono smascherate 83.000 truffe alle assicurazioni (secondo l’ISVAP) e se l’ANIA parla di un numero di rimborsi gonfiati di 350.000 all’anno, ovvero un 10% del totale dei sinistri (!) il proverbiale “giro di vite” non poteva che essere inevitabile.

Considerato che in questi giorni molte compagnie hanno deciso di applicare alla lettera il disposto della nuova norma non pagando i colpi di frusta anche relativi a sinistri in gestione da 6 mesi, c’è da aspettarsi un netto taglio al risarcimento di queste tipologie di lesioni con un risparmio per le compagnie che, se la matematica non è un’opinione, dovrebbe ripercuotersi in positivo sui costi delle tariffe.

Ma siamo sicuri che solo una soluzione così drastica costituisse la via d’uscita?

Da anni giace impotente in Parlamento un disegno di legge che avrebbe dovuto istituire una Agenzia anti-frodi assicurative con ampi poteri investigativi. Ma già adesso gli ispettorati sinistri e i centri di liquidazione danni potrebbero e dovrebbero fare di più per limitare il problema delle truffe, considerato che le denunce alla Procura della Repubblica sono sicuramente uno strumento deterrente formidabile.

Insomma, a voler pensare male verrebbe da dire che non combattere le frodi con gli strumenti più idonei sia stata, finora, una scelta di convenienza, per giustificare costi di polizze sempre maggiori. Certo, a voler pensare male…

Ma noi ora vogliamo essere fiduciosi, e vogliamo pensare che un meccanismo dove il furbetto non ha più spazio per beffare la compagnia possa servire finalmente a tutelare al meglio i diritti di tutti i cittadini, anche ad avere un costo di polizza ragionevole, nonchè ad elevare la professionalità di chi offre il proprio patrocinio ai soggetti danneggiati con preparazione e passione.
Ma poi ci ricordiamo che anche nel 2007, quando venne introdotto il sistema di risarcimento diretto, ci venne promesso che le tariffe RCA si sarebbero abbassate, che le tempistiche di risarcimento sarebbero diminuite e che il sistema sarebbe stato più efficiente. Tutte situazioni che, invece, si sono aggravate.

E allora, forse, un minimo di scetticismo non è poi così infondato.

Pubblichiamo un interessante approfondimento del dott. Emiliano Guarinon, psicologo, formatore e consulente tecnico di parte, esperto in particolare in danni biologici di natura psichica derivanti da incidenti stradali e infortuni sul lavoro. 

E’ vivace la polemica in atto sugli emendamenti all’art. 32 del decreto liberalizzazioni ed in particolare sul tema della valutazione del danno che deve essere “visivamente e strumentalmente accertato”. A quanto sembra gli emendamenti vogliono colpire in particolar modo il danno da “colpo di frusta”, o comunque quei danni (di cui non ho trovato specificazione sulla loro natura) di lieve entità. Tali danni, da quanto ho letto, rappresentano buona parte delle richieste di risarcimento derivanti da incidenti stradali. Questi emendamenti avrebbero lo scopo di restringere ancor di più i margini di manovra dei soliti “furbetti” del risarcimento seriale, come ho letto in più di qualche blog e fonte web che parla dell’argomento.

Vorrei portare comunque, essendo psicologo ed occupandomi di consulenza tecnica di parte nell’ambito degli incidenti stradali ma non solo, il mio punto di vista su quanto emerso relativamente al danno psichico.

Ho letto vari comunicati e articoli che riportavano dichiarazioni della Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e del Presidente del CNOP, oltre alle richieste del SIMSLA e dell’associazione Vittime della Strada al Sottosegretario Catricalà di rivedere gli emendamenti in questione. Non ultimo l’articolo a firma della Vicepresidente dell’Ordine del Veneto la quale sostiene che il danno psichico non verrà più riconosciuto. Posizione quest’ultima a mio avviso alquanto discutibile. Infatti non ho trovato riferimenti diretti nel testo del decreto al danno psichico, ma solo riferimenti al danno di lieve entità e mi sembra che sia una differenza alquanto significativa. Quindi non si tratta di una differenza qualitativa ma piuttosto quantitativa. Le dichiarazioni delle figure citate poco sopra, ma anche di altri esperti del settore, presumo siano sono state ricavate per analogia, come è lecito fare, ci mancherebbe, ma sempre a mio modesto avviso hanno creato un allarmismo che mi sembra ingiustificato, soprattutto tra i miei colleghi che operano in questo settore.

Il danno psichico può essere strumentalmente accertato, tramite gli strumenti propri della psicologia, riporto la definizione di psicologo contenuta nella legge 56 del 18 febbraio 1989:

Articolo 1. Definizione della professione di psicologo.
1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”

Gli strumenti sono i test psicodiagnostici (il cui utilizzo compete esclusivamente allo psicologo iscritto all’albo), quindi se la mettiamo sul piano dell’interpretazione di un termine, in questo caso strumenti, il problema non si pone, in quanto nel decreto, se non erro, non viene specificato il tipo di strumento da utilizzare. La psicologia, ma la stessa pratica clinica, che condivido con tanti colleghi che operano in questo settore dimostra che, normalmente, vengono accettate le diagnosi psicologiche che si sono avvalse di strumenti conoscitivi quali i test psicodiagnostici. Semmai il vero problema su cui discutere è se sia legittimo o meno escludere a priori il risarcimento di un danno la cui quantificazione è inferiore al 9%, la cosiddetta micropermanente, del quale non vi siano esami strumentali a supporto.

Torno a ribadire che da quanto ho potuto appurare non si parla di esclusione del danno psichico dalle configurazioni di danno risarcibili, ma di danno di lieve entità. Quindi certe dichiarazioni mi sembrano fuori luogo e credo siano partite da presupposti non corretti. Il problema, da quanto ho capito e ripeto, non è il danno psichico ma il danno di lieve entità e i conseguenti alti costi per la sua valutazione strumentale.

La preoccupazione dell’associazione Vittime della Strada è, a ragione, che chi è meno abbiente non possa sostenere le spese per tali accertamenti e quindi rischia di non vedere risarcito equamente e giustamente il danno. Altra preoccupazione espressa dall’associazione è che “l’esame strumentale deve essere la conferma, e solo in caso di necessità, di una diagnosi clinica che riveste l’importanza primaria. Il danno psichico o le sindromi di natura ansioso-depressiva possono sfuggire per loro natura all’accertamento strumentale, e rischiano di non essere più valutabili al fine del dovuto risarcimento.”. Anche in questo caso, dal mio punto di vista professionale di psicologo, ci sono dei presupposti di ragionamento che non possono essere condivisi e accettati. La diagnosi clinica (anche psicologica) è il risultato di un esame che si avvale di strumenti conoscitivi: i test. E quindi viene meno il problema a cui fa riferimento l’associazione Vittime della Strada.

dott. Emiliano Guarinon

Lo affermo nel massimo rispetto di tutti quelli che operano nell’associazione, ma in questo caso non è corretto il presupposto da cui partono, ovvero che l’accertamento strumentale non preveda i test psicodiagnostici come strumenti idonei alla valutazione. Certo, mi rendo conto che può sembrare una mera speculazione teorica, ma secondo me l’allarmismo parte da presupposti che non sono corretti. Solo nel momento in cui l’attuale Governo specificherà la tipologia di accertamento strumentale si potranno trarre delle conclusioni. Fino a quel momento non credo ci sia di che preoccuparsi, perlomeno come categoria professionale e quindi di riflesso anche chi chiede una valutazione ai fini del risarcimento del danno. Se il Governo dirà che tra gli strumenti non ci sono i test psicodiagnostici allora come professionista intraprenderò, anche con l’aiuto degli Ordini Professionali, tutte le azioni necessarie a tutela della mia professionalità.

Le preoccupazioni del SIMSLA sono relative al Sistema Sanitario Nazionale che corre il rischio di gravarsi di costi per provvedere a questi esami strumentali, che avrà come ricaduta l’aggravio della spesa per la sanità in generale e l’aumento delle polizze assicurative. Non mi sembra sia stata messa in discussione, nemmeno in questo caso, la risarcibilità del danno psichico.

Su questo punto riporto una riflessione in merito di un altro collega:

le assicurazioni gioiscono per questa normativa perché risparmieranno e non è detto che abbasseranno i premi… il danno psichico in senso stretto ha un evidente riscontro funzionale, è un danno biologico, come fai a non pagarlo?”

Concludo con questo ragionamento: se il Governo esclude i test psicodiagnostici dagli strumenti di accertamento medicolegale, non dovrebbe anche cambiare l’articolo 1 della legge 56/89? Non sarebbe una norma in aperto contrasto con una legge dello Stato?

Mi chiedo da dove sia emersa questa preoccupazione così allarmata da parte della Vicepresidente dell’OPV e della Presidente del Lazio e del Presidente del CNOP, che non trova a mio avviso riscontri oggettivi.

 Dott. Emiliano Guarinon
www.emilianoguarinon.it
www.modellidicambiemento.it

Da oggi diventa obbligatorio anche in materia RCA esperire il tentativo di conciliazione presso un organismo accreditato.
La mediazione per le dispute in materia di responsabilità civile automobilistica è una “condizione di procedibilità”, il che significa che, se non viene tentata, il giudizio è precluso.

Riepiloghiamo come funziona la procedura. Per attivare la mediazione è necessario presentare domanda depositando un’istanza presso un organismo di mediazione accreditato, che indichi quali sono le parti, l’oggetto, le ragioni della pretesa e il valore della lite. Tale deposito “costa” 40 euro, stessa somma che dovrà versare la controparte al momento dell’adesione.
A queste cifre dovranno poi aggiungersi le spese di mediazione (da 65 a 9.200 euro). Dal momento della presentazione della domanda parte il conteggio dei 4 mesi entro i quali svolgere la mediazione, passati i quali si considererà comunque tentata.
Ricevuta la domanda, l’organismo di mediazione designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti entro il termine di 15 giorni dal deposito della domanda. L’incontro tra le parti si svolge in maniera informale presso la sede dell’organismo di mediazione, dove il mediatore farà la proposta che, entro 7 giorni, dovrà ricevere risposta dalle parti.
Se viene raggiunto un accordo, il mediatore redigerà un verbale poi omologato, su istanza di parte, dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo, e costituirà titolo esecutivo. Se l’accordo non viene raggiunto, il verbale del mediatore ne darà atto e sarà possibile procedere in giudizio.
Se la controparte non si presenta per la mediazione, nel successivo giudizio il giudice la condannerà al pagamento del contributo unificato. Inoltre la tariffa per la mediazione che dovrà comunque pagare l’istante sarà di 40 euro per controversie di valore inferiore a 1.000 euro, di 50 euro se il valore è superiore. Ecco quali sono, nel dettaglio, i costi che vengono fissati in base al valore della lite:

Fino a € 1.000: € 65;
da €1.001 a € 5.000: €130;
da € 5.001 a € 10.000: € 240;
da € 10.001 a € 25.000: € 360;
da € 25.001 a € 50.000: € 600;
da € 50.001 a € 250.000: € 1.000;
da € 250.001 a € 500.000: € 2.000;
da € 500.001 a € 2.500.000: € 3.800;
da € 2.500.001 a € 5.000.000: € 5.200;
oltre € 5.000.000: € 9.200.

Si tratta dello schema generale previsto per la mediazione tout court. E’ importante ricordare che nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità (come in materia RCA) questi costi sono diminuiti di un terzo.

Resta il sospetto di incostituzionalità dell’art. 5 del Dlgs 28/2010, che prevede questa nuova procedura, tanto che all’attenzione della Corte Costituzionale vi sono diverse questioni rimesse da molti tribunali, tra i quali anche il Tar del Lazio. E’ evidente, infatti, che questa sorta di “doppione” del tentativo di risoluzione stragiudiziale di dette vertenze già previsto dal Codice delle Assicurazioni manca di coordinamento con l’attuale procedura.
Al di là di quelli che saranno gli sviluppi futuri del procedimento (sui quali sicuramente peserà in maniera determinante le future pronunce giurisprudenziali) a partire da oggi il ricorso alla mediazione civile si pone comunque in un momento intermedio tra la procedura di composizione stragiudiziale prevista dal Codice delle Assicurazioni (che si presume abbia avuto esito negativo) e la causa. Risulta chiaro che l’iter per ottenere il proprio risarcimento si allunga, introducendo una terza procedura la cui ratio è identica a quella già prevista agli articoli 148 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.

Dopo l’approvazione al Senato, gli emendamenti all’art. 32 del decreto sulle liberalizzazioni è attualmente al vaglio della Camera.
Non si fermano, però, le proteste. Infatti dopo la lettera inviata dal sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (www.simsla.it) alla decima commissione del Senato, anche l’associazione familiari vittime della strada (www.vittimestrada.org) ha deciso di dire la sua inviando una lettera ad Antonio Catricalà, sottosegretario alla presidenza del Consiglio esprimendo tutta la propria preoccupazione per la nuova disciplina.
Le osservazioni sono sostanzialmente le stesse fatte dal Sismla: è forte lo scetticismo in merito alla possibilità che prevedere l’obbligo di accertamenti strumentali per vedere risarcite lesioni di lieve entità possa contrastare le truffe assicurative, anzi la conseguenza molto probabilmente sarebbe un ulteriore aumento dei costi assicurativi.
Infatti, subordinare il risarcimento alla dimostrazione strumentale dei postumi incrementerebbe in maniera enorme il ricorso ad accertamenti costosi e spesso superflui, i cui costi ricadrebbero sul sistema sanitario nazionale e sulle compagnie di assicurazione, che vedrebbero lievitare in modo abnorme le spese mediche.
Costi, ovviamente che dovrebbero in ogni caso risarcire vista l’obbligatorietà di tali accertamenti.
Il Sismla punta il dito anche contro la dannosità di alcuni di questi esami diagnostici, che dovrebbero quindi essere eseguiti solo in casi di reale necessità, come l’esame radiografico statico nelle tre proiezioni ortogonali ed eventualmente nelle proiezioni dinamiche per le prove di funzionalità del rachide cervicale, da eseguire in flesso-estensione forzata. Oppure come l’ecografia dei muscoli lunghi del collo, l’ecodoppler delle arterie vertebrali, l’esame elettronistagmografico ed elettromiografico; e ancora, Tac e risonanze magnetiche.
Un ulteriore profilo problematico che emerge sia dalla lettera dell’associazione vittime della strada, sia da quella del Sismla riguarda l’iniquità di fondo del nuovo sistema: i danneggiati meno abbienti vedrebbero negato loro il diritto a un giusto risarcimento non potendo anticipare le spese necessarie a detti accertamenti, ed inoltre dovrebbero sopportare l’inevitabile aumenti dei costi di polizza.
Vi è poi una questione di dubbia costituzionalità della nuova disciplina: subordinare il risarcimento alla presenza di accertamenti strumentali, di fatto, costringerebbe i danneggiati ad eseguire tali pratiche, in aperto contrasto con l’articolo 32 della nostra Costituzione che, al secondo comma, statuisce “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”.

Ma è una problematica in particolare sollevata dall’associazione vittime della strada che è sicuramente destinata a suscitare forti polemiche in futuro, ovvero l’impossibilità di valutare gli aspetti relativi al danno psichico o al danno esistenziale attraverso “accertamenti strumentali” così come indicati nella nuova normativa: quale macchina potrebbe infatti accertare uno stato depressivo? L’associazione sottolinea che l’esame strumentale deve essere la conferma, e solo in caso di necessità, di una diagnosi clinica che riveste l’importanza primaria. Il danno psichico o le sindromi di natura ansioso-depressiva possono sfuggire per loro natura all’accertamento strumentale, e rischiano di non essere più valutabili al fine del dovuto risarcimento.
Torneremo presto su questo argomento.

Ancora novità riguardo il settore assicurativo nel decreto sulle liberalizzazioni voluto dal Governo Monti. Gli emendamenti presentati e votati in questi giorni in Commissione Industria al Senato confermano la volontà di contrastare il fenomeno delle frodi e, conseguentemente, ridurre i costi delle polizze. Intento lodevole prima ancora che necessario, ma particolarmente delicato nella sua attuazione vista la necessità di tutelare in ogni caso il cittadino.

Di quanto sia problematica la questione è indice l’emendamento approvato nei giorni scorsi circa la risarcibilità del danno permanente conseguente alle lesioni di lieve entità, tra le quali rientra anche il cosiddetto “colpo di frusta”:

«le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente».

Il modello di riferimento è quello inglese dove, come ha ricordato l’Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, le richieste di indennizzo per colpo di frusta sono soggette a regolamentazione molto più restrittiva rispetto all’Italia.

Evidentemente la portata della previsione normativa indica come necessario, per poter configurare la risarcibilità della lesione lieve, una dimostrazione strumentale dei postumi. Ecco che il maggior rigore (e costo) di tali accertamenti tenderebbe a scoraggiare i truffatori e tutelare coloro i quali hanno effettivamente subito una lesione, seppur lieve, risarcibile.

È facile dunque prevedere il ricorso più frequente ad esami più specifici e complessi, come gli esami radiografici statici nelle tre proiezioni ortogonali ed eventualmente nelle proiezioni dinamiche, per le prove di funzionalità del rachide cervicale. Oppure l’ecografia dei muscoli lunghi del collo, l’ecodoppler delle arterie vertebrali, l’esame elettronistagmografico ed elettromiografico; e ancora, Tac e risonanze magnetiche. Sebbene si tratti di esami costosi, sono costi che, ove sia riconosciuta l’effettiva lesione, saranno risarciti dalle compagnie, ma nel bilancio complessivo è lecito aspettarsi comunque un risparmio rispetto al risarcire, come accade oggi, in 23 casi su 100 una lesione di lieve entità in conseguenza di un sinistro stradale.
Tutto questo per chiarire che l’emendamento non abolisce la risarcibilità delle lesioni lievi, ma ne richiede una più precisa e compiuta verifica.
Motivo in più, per i danneggiati, per affidarsi ad un professionista serio e capace nel gestire l’iter verso il proprio giusto risarcimento danni.

Altra novità riguardala cancellazione da parte della commissione di un comma che stabiliva che le compagnie rimborsassero ai proprietari delle auto danneggiate il 30% in meno se non si recavano da un carrozziere convenzionato con l’assicurazione. Si potrà quindi continuare ad andare dall’artigiano di fiducia.

Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato

Dopo il “no” del Consiglio di Stato al decreto riguardante la tabella unica nazionale per le menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, proposto dal Consiglio dei Ministri lo scorso agosto, sembrava ormai confermato l’orientamento giurisprudenziale emerso con la sentenza 12408/2011 della Cassazione, che identificava nelle tabelle del Comune di Milano il riferimento nazionale per la quantificazione di tale tipologia di lesioni.
In questi giorni, invece, la tabella unica nazionale per le macrolesioni è tornata d’attualità in quanto il Governo ha riproposto l’opportunità di giungere all’approvazione di detta tabella, recependo i suggerimenti del Consiglio di Stato sulle necessarie modifiche e correzioni.
Il Consiglio di Stato, infatti, aveva sottolineato in fatto che l’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni prevede un aumento più che proporzionale dell’incidenza sul valore della menomazione degli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, rispetto all’aumento in percentuale assegnato ai postumi. Tale mancanza avrebbe avuto come conseguenza, secondo il Consiglio di Stato, la disapplicazione delle tabelle da parte dei giudici. Inoltre si precisava la mancanza di una disciplina transitoria tra il precedente sistema e il nuovo, nonchè la necessità di estendere per analogia i parametri previsti dalla tabella a tutte le discipline risarcitorie che coinvolgono diritti alla persona, non soltanto in materia di danni da circolazione stradale.
Il sottosegretario alle Infrastrutture Guido Improta ha quindi proposto di rivedere il testo del decreto alla luce delle osservazioni del Consiglio di Stato, riscrivendolo in un testo che tenga conto di tutti i suggerimenti provenienti da Palazzo Spada.

Luci e ombre nel settore assicurativo per quanto riguarda le nuove norme contenute nel “pacchetto liberalizzazioni” del Governo.

Sembra, infatti, che le imprese assicuratrici avranno la facoltà di risarcire i danni in forma specifica, ovvero prevedendo la riparazione delle vetture direttamente presso le proprie carrozzerie convenzionate, non più soltanto mediante una previsione contrattuale in polizza (più volte e in più sedi qualificata come vessatoria e, dunque, invalida) ma addirittura forti di una previsione normativa vera e propria.
Inoltre le compagnie che forniranmno “un’idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore a due anni su tutte le parti non soggette ad usura ordinaria” avranno un incentivo in più.
E non è finita: se l’automobilista vorrà comunque avere un risarcimento in denaro, la somma potrà essere diminuita del 30 per cento.
Le compagnie risparmiano sui costi di riparazione, utilizzando ricambi spesso non originali e fornendo soluzioni “chiavi in mano” che sacrificano inevitabilmente la qualità del lavoro di riparazione.
Ma ciò che evidentemente risulta essere quasi un’affronto alla tutela dell’interesse del danneggiato ad essere risarcito equamente è quella penalizzazione del 30% sul risarcimento in denaro qualora si volesse seguire questa strada: perchè il danneggiato dovrebbe affidarsi obbligatoriamente ad una carrozzeria convenzionata con la compagnia piuttosto che rivolgersi al professionista altrettanto (se non maggiormante) capace e serio, in grado di fare un lavoro a regola d’arte con l’uso di ricambi magari di migliore qualità? Perchè il danneggiato dovrebbe accontentarsi di manodopera e ricambi per forza di cose scadenti?

Altra novità potranno riguardare possibili riduzioni delle tariffe rca per chi monterà nella propria autovettura una sorta di “scatola nera” capace di controllare telematicamente tutti i dati relativi all’autovettura, nonchè gli spostamenti della stessa. Iniziativa lodevole o inutile sacrificio della privacy del cittadino?

Ancora più problematico pare l’obbligo che il Governo vorrebbe imporre agli agenti assicurativi di fornire ai loro clienti almeno tre preventivi di polizze Rc auto offerte da compagnie in concorrenza tra loro.
Domandiamoci: chi è l’agente? Per conto di chi agisce? Perchè mai dovrebbero presentare le polizze delle altre compagnie diverse dalla propria casa madre in maniera obiettiva? L’agente non è un broker, e le due figure non sono parificabili!
Non sarebbe forse più auspicabile favorire l’aumento degli intermediari indipendenti, realizzando un vero mercato in regime di concorrenza, a totale vantaggio degli assicurati?

Ma gli agenti non sono broker e non si capisce perché dovrebbero fare pubblicità a polizze più convenienti di quella offerta da propria impresa. E se non lo fanno è legittimo il sospetto che il confronto sia taroccato. Non è chiaro perché, sulla Rc auto, il Governo non promuova una politica attiva per favorire la diffusione di broker nel canale al dettaglio dove finora sono praticamente assenti. Un maggiore ruolo di intermediari indipendenti al servizio dei clienti (e da quest’ultimi remunerati) realizzerebbe una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei prodotti migliori e dei consumatori.

In merito alla “presunta” abrogazione dell’indennizzo diretto, l’approfondimento è rimandato a lunedì…

I ragazzi del programma televisivo Stuntbusters hanno replicato un esperimento già condotto nel 2009 dall’IIHS, ovvero l’istituito statunitense per la sicurezza stradale (differisce dall’NHTSA per la maggior severità dei crash test). In questa occasione si sono scontrate le Cadillac Sedan de Ville e Deville, risalenti al 1962 e al 2002, lanciate a 50 mph nel più anacronistico dei frontali. Lo scopo di questo crash test è evidenziare i progressi che le vetture hanno attraversato in questi 50 anni nel campo della sicurezza, dove il ruolo dell’IIHS è stato fondamentale. Infatti, come emerge anche dal video, il conducente della Cadillac Sedan de Ville avrebbe solo qualche problema alle ginocchia, mentre quello della Deville morirebbe all’istante.

Dopo l’audizione di Catricalà al Senato arriva pronta la risposta dell’ANIA (associazione nazionale tra le imprese assicuratrici). Il presidente Cerchiai udito anch’egli al Senato ha proposto la disponibilità dell’associazione, in favore del legislatore, di tipo eminentemente tecnico: “conoscere per legiferare”. E su questo slogan il presidente Cerchiai ci trova assolutamente d’accordo. A patto che, le conoscenze provengano dall’una e dall’altra parte. Dalle compagnie ma anche dai danneggiati o dai loro rappresentanti. Come si suol dire: bisogna sempre sentire le due campane.

Per il resto del documento, il titolo del post sull’argomento, edito dal Dott. Stefano Mannacio, portavoce del CUPS, è assolutamente rappresentativo: “Irrise le Vittime della Strada. Vetare la cessione di credito e altre amenità.”

Le proposte dell’ANIA mirano a salvaguardare evidentemente solo gli interessi delle compagnie tentando di scavalcare diritti costituzionalmente garantiti (come quello della salute), di risparmiare sulle sofferenze umane di superare i dettami del codice civile e decenni di letteratura giurisprudenziale (cessione del credito artt 1260 e ss del codice civile).

Troverete, cliccando qui,  il documento integrale mentre riporteremo alcuni brani dell’audizione con commenti lapidari o addirittura assenti. Chiunque sia rimasto vittima di un evento lesivo, qualunque professionista del settore, chiunque abbia un po’ di buon senso, rimarrà sgomento nella lettura e farà fatica a trovare parole di commento. La cura del bene comune dovrebbe essere il faro per dominare con intelligenza gli avvenimenti. Soprattutto in questi tempi, in cui la politica né dà così magro ed umiliante esempio.

“I problemi noti da tempo riguardano principalmente:

….

L’abnorme numero dei danni alle persona di lievissima entità di origine speculativa;

il ritardo nell’emanazione della disciplina per il risarcimento dei danni alla persona di più grave entità

……

Le incertezze normative e giurisprudenziali che hanno minato il sistema di risarcimento diretto;

……….”

 

“Ne è esempio la reazione di alcuni  all’annuncio della prossima emanazione delle tabelle di  legge per la valutazione economica e medico legale dei danni alla persona di natura non  patrimoniale per le lesioni gravi derivanti dalla circolazione dei veicoli. Eppure si tratta di una normativa di attuazione del Codice delle assicurazioni, che arriva in ritardo di oltre cinque anni rispetto all’emanazione della disciplina primaria e che è diretta a uniformare i  criteri risarcitori sull’intero territorio nazionale, superando la disomogeneità e la confusione  oggi imperante in materia, che determinano incertezze per gli operatori e iniquità per le vittime degli incidenti.”

Basta dimenticarsi delle ultime espressioni della Corte di Cassazione che riconosceva alle tabelle del tribunale meneghino una validità uniforme ed equa in tutto il territorio nazionale.

 

“Il valore dell’uomo, un bene in astratto non  monetizzabile, ma che pure deve formare oggetto di una valutazione economica ai fini del risarcimento. E allorché deve essere monetizzato,  non può  che  formare oggetto di una “convenzione”. Vale a dire  di un atto che esprima una condivisione sociale ed economica dei valori da applicare, coniugando principi di equità e di sostenibilità del sistema.”

Certo una traduzione monetaria della sofferenza bisognerà pur adottarla. Ma quant’è il giusto? Qual è il parametro di riferimento Dott. Cerchiai? Una mercedes di lusso deve valere più della sofferenza per la perdita di un figlio?

 

“Anche su questo tema, le imprese vengono a torto ritenute quantomeno acquiescenti rispetto al fenomeno, poiché  ne scaricherebbero gli effetti sulle tariffe. “

E quale sarebbe la realtà dei fatti?

 

E ora una carrellata di proposte per calpestare i diritti dei danneggiati. Oltre il danno anche la beffa:

  • “l’obbligo per il danneggiato di far periziare il veicolo prima della sua riparazione;
  • la facoltà per l’impresa di sospendere i termini per la formulazione dell’offerta risarcitoria nel caso in cui dalla consultazione delle banche dati emergano almeno due parametri di significativo rischio frode
  • Occorre portare a 90 giorni il termine di sospensione e eliminare la previsione dell’alternatività tra il pagamento del danno e la presentazione della querela.
  • Il divieto di  cessione del credito del diritto al risarcimento del danno che è causa di speculazioni e aumenti immotivati degli indennizzi: ….. La prassi consiste nell’acquisto da parte di intermediari di tali diritti di credito, senza che vi sia stata alcuna valutazione dei danni in contradditorio con il responsabile, e nella successiva ripresentazione della pretesa risarcitoria nei confronti dell’impresa di assicurazione con tentativo di lucrare, aumentandole, sulle somme destinate al ristoro del danno
  • Una norma che condizioni  la validità delle testimonianze alla presenza certificata dell’asserito teste sul luogo dell’incidente…..Per arginare il fenomeno,  è quantomeno necessario che l’identificazione dell’eventuale testimone presente sul luogo dell’incidente sia immediata attraverso l’inserimento del nominativo e degli estremi identificativi, a pena di decadenza, nella denuncia di sinistro e nella richiesta di risarcimento.
  • Una previsione diretta a raddoppiare i termini per l’offerta di risarcimento in caso di richiesta di risarcimento tardiva;”

 

Dai! Dove sono le telecamere? Siamo su scherzi a parte vero?