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	<title>Infortunistica Stradale Blog &#187; Infortunistica Stradale</title>
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	<description>Il blog dell&#039;infortunistica stradale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:38:15 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Pacchetto liberalizzazioni nel settore assicurativo: luci (poche) e ombre (tante)</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infortunistica Stradale]]></category>

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		<description><![CDATA[Luci e ombre nel settore assicurativo per quanto riguarda le nuove norme contenute nel &#8220;pacchetto liberalizzazioni&#8221; del Governo. Sembra, infatti, che le imprese assicuratrici avranno la facoltà di risarcire i danni in forma specifica, ovvero prevedendo la riparazione delle vetture direttamente presso le proprie carrozzerie convenzionate, non più soltanto mediante una previsione contrattuale in polizza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="luci e ombre" src="http://www.ilcannocchiale.it/blogs/bloggerarchimg/devilswan/luci-e--ombre-blog.jpg" alt="" width="182" height="257" />Luci e ombre nel settore assicurativo per quanto riguarda le nuove norme contenute nel &#8220;pacchetto liberalizzazioni&#8221; del Governo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sembra, infatti, che le imprese assicuratrici avranno la facoltà di risarcire i danni in forma specifica, ovvero prevedendo la riparazione delle vetture direttamente presso le proprie carrozzerie convenzionate, non più soltanto mediante una previsione contrattuale in polizza (più volte e in più sedi qualificata come vessatoria e, dunque, invalida) ma addirittura forti di una previsione normativa vera e propria.<br />
Inoltre le compagnie che forniranmno &#8220;un&#8217;idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore a due anni su tutte le parti non soggette ad usura ordinaria&#8221; avranno un incentivo in più.<br />
E non è finita: se l&#8217;automobilista vorrà comunque avere un risarcimento in denaro, la somma potrà essere diminuita del 30 per cento.<br />
Le compagnie risparmiano sui costi di riparazione, utilizzando ricambi spesso non originali e fornendo soluzioni &#8220;chiavi in mano&#8221; che sacrificano inevitabilmente la qualità del lavoro di riparazione.<br />
Ma ciò che evidentemente risulta essere quasi un&#8217;affronto alla tutela dell&#8217;interesse del danneggiato ad essere risarcito equamente è quella penalizzazione del 30% sul risarcimento in denaro qualora si volesse seguire questa strada: perchè il danneggiato dovrebbe affidarsi obbligatoriamente ad una carrozzeria convenzionata con la compagnia piuttosto che rivolgersi al professionista altrettanto (se non maggiormante) capace e serio, in grado di fare un lavoro a regola d&#8217;arte con l&#8217;uso di ricambi magari di migliore qualità? Perchè il danneggiato dovrebbe accontentarsi di manodopera e ricambi per forza di cose scadenti?</p>
<p style="text-align: justify;">Altra novità potranno riguardare possibili riduzioni delle tariffe rca per chi monterà nella propria autovettura una sorta di &#8220;scatola nera&#8221; capace di controllare telematicamente tutti i dati relativi all&#8217;autovettura, nonchè gli spostamenti della stessa. Iniziativa lodevole o inutile sacrificio della privacy del cittadino?</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora più problematico pare l&#8217;obbligo che il Governo vorrebbe imporre agli agenti assicurativi di fornire ai loro clienti almeno tre preventivi di polizze Rc auto offerte da compagnie in concorrenza tra loro.<br />
Domandiamoci: chi è l&#8217;agente? Per conto di chi agisce? Perchè mai dovrebbero presentare le polizze delle altre compagnie diverse dalla propria casa madre in maniera obiettiva? L&#8217;agente non è un broker, e le due figure non sono parificabili!<br />
Non sarebbe forse più auspicabile favorire l&#8217;aumento degli intermediari indipendenti, realizzando un vero mercato in regime di concorrenza, a totale vantaggio degli assicurati?</p>
<p style="text-align: justify;">Ma gli agenti non sono broker e non si capisce perché dovrebbero fare pubblicità a polizze più convenienti di quella offerta da propria impresa. E se non lo fanno è legittimo il sospetto che il confronto sia taroccato. Non è chiaro perché, sulla Rc auto, il Governo non promuova una politica attiva per favorire la diffusione di broker nel canale al dettaglio dove finora sono praticamente assenti. Un maggiore ruolo di intermediari indipendenti al servizio dei clienti (e da quest&#8217;ultimi remunerati) realizzerebbe una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei prodotti migliori e dei consumatori.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito alla &#8220;presunta&#8221; abrogazione dell&#8217;indennizzo diretto, l&#8217;approfondimento è rimandato a lunedì&#8230;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Crash Test Cadillac: 1962 contro 2002.</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blucar]]></category>
		<category><![CDATA[Infortunistica Stradale]]></category>

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		<description><![CDATA[I ragazzi del programma televisivo Stuntbusters hanno replicato un esperimento già condotto nel 2009 dall’IIHS, ovvero l’istituito statunitense per la sicurezza stradale (differisce dall’NHTSA per la maggior severità dei crash test). In questa occasione si sono scontrate le Cadillac Sedan de Ville e Deville, risalenti al 1962 e al 2002, lanciate a 50 mph nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/O-WYKYrq5FI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">I ragazzi del programma televisivo Stuntbusters hanno replicato un esperimento già condotto nel 2009 dall’IIHS, ovvero l’istituito statunitense per la sicurezza stradale (differisce dall’NHTSA per la maggior severità dei crash test). In questa occasione si sono scontrate le Cadillac Sedan de Ville e Deville, risalenti al 1962 e al 2002, lanciate a 50 mph nel più anacronistico dei frontali. Lo scopo di questo crash test è evidenziare i progressi che le vetture hanno attraversato in questi 50 anni nel campo della sicurezza, dove il ruolo dell’IIHS è stato fondamentale. Infatti, come emerge anche dal video, il conducente della Cadillac Sedan de Ville avrebbe solo qualche problema alle ginocchia, mentre quello della Deville morirebbe all’istante.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Siamo su scherzi a parte!</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blulex]]></category>
		<category><![CDATA[Blurete]]></category>
		<category><![CDATA[Incidente stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Indennizzo diretto]]></category>
		<category><![CDATA[Infortunistica Stradale]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo l’audizione di Catricalà al Senato arriva pronta la risposta dell’ANIA (associazione nazionale tra le imprese assicuratrici). Il presidente Cerchiai udito anch’egli al Senato ha proposto la disponibilità dell’associazione, in favore del legislatore, di tipo eminentemente tecnico: “conoscere per legiferare”. E su questo slogan il presidente Cerchiai ci trova assolutamente d’accordo. A patto che, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dopo l’audizione di <a title="Commento all’audizione di Catricalà: seconda puntata" href="http://infortunisticastradale.biz/generale/commento-allaudizione-di-catricala-seconda-puntata/">Catricalà al Senato</a> arriva pronta la risposta dell’<a title="Il disco rotto…dell’ANIA" href="http://infortunisticastradale.biz/generale/il-disco-rotto-dellania/">ANIA</a> (associazione nazionale tra le imprese assicuratrici). Il presidente Cerchiai udito anch’egli al Senato ha proposto la disponibilità dell’associazione, in favore del legislatore, di tipo eminentemente tecnico: “conoscere per legiferare”. E su questo slogan il presidente Cerchiai ci trova assolutamente d’accordo. A patto che, le conoscenze provengano dall’una e dall’altra parte. Dalle compagnie ma anche dai danneggiati o dai loro rappresentanti. Come si suol dire: <em>bisogna sempre sentire le due campane</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il resto del documento, il titolo del post sull’argomento, edito dal <a href="http://www.stefanomannacio.it/2011/11/09/audizione-ania-al-senato-vietare-la-cessione-di-credito-e-altre-amenita/" target="_blank">Dott. Stefano Mannacio, portavoce del CUPS</a>, è assolutamente rappresentativo: “Irrise le Vittime della Strada. Vetare la cessione di credito e altre amenità.”</p>
<p style="text-align: justify;">Le proposte dell’ANIA mirano a salvaguardare evidentemente solo gli interessi delle compagnie tentando di scavalcare diritti costituzionalmente garantiti (come quello della salute), di risparmiare sulle sofferenze umane di superare i dettami del codice civile e decenni di letteratura giurisprudenziale (cessione del credito artt 1260 e ss del codice civile).</p>
<p style="text-align: justify;">Troverete, <a href="http://www.ania.it/opencms/openmcs/export/sites/default/documenti/1e9f2cad-0a13-11e1-9b12-f3c446ddba06___Audizione_Senato_Comm_Ind_Antifrode_8_novenbre_2011.pdf" target="_blank">cliccando qui,  il documento integrale</a> mentre riporteremo alcuni brani dell’audizione con commenti lapidari o addirittura assenti. Chiunque sia rimasto vittima di un evento lesivo, qualunque professionista del settore, chiunque abbia un po’ di buon senso, rimarrà sgomento nella lettura e farà fatica a trovare parole di commento. La cura del bene comune dovrebbe essere il faro per dominare con intelligenza gli avvenimenti. Soprattutto in questi tempi, in cui la politica né dà così magro ed umiliante esempio.</p>
<p><a href="http://infortunisticastradale.biz/wp-content/uploads/2011/11/Cameraman_a_fumetti.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-812" title="Cameraman_a_fumetti" src="http://infortunisticastradale.biz/wp-content/uploads/2011/11/Cameraman_a_fumetti.jpg" alt="" width="490" height="561" /></a></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>“I problemi noti da tempo riguardano principalmente:</em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>….</em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>L’abnorme numero dei danni alle persona di lievissima entità di origine speculativa;</em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>il ritardo nell’emanazione della disciplina per il risarcimento dei danni alla persona di più grave entità</em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>……</em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>Le incertezze normative e giurisprudenziali che hanno minato il sistema di risarcimento diretto;</em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>……….”</em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>“Ne è esempio la reazione di alcuni  all’annuncio della prossima emanazione delle tabelle di  legge per la valutazione economica e medico legale dei danni alla persona di natura non  patrimoniale per le lesioni gravi derivanti dalla circolazione dei veicoli. Eppure si tratta di una normativa di attuazione del Codice delle assicurazioni, che arriva in ritardo di oltre cinque anni rispetto all’emanazione della disciplina primaria e che è diretta a uniformare i  criteri risarcitori sull’intero territorio nazionale, <strong><span style="text-decoration: underline;">superando la disomogeneità e la confusione  oggi imperante in materia</span></strong>, che determinano incertezze per gli operatori e <strong><span style="text-decoration: underline;">iniquità</span></strong> per le vittime degli incidenti.”</em></span></p>
<p>Basta dimenticarsi delle ultime espressioni della Corte di Cassazione che riconosceva alle tabelle del tribunale meneghino una validità uniforme ed equa in tutto il territorio nazionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>“Il valore dell’uomo, un bene in astratto non  monetizzabile, ma che pure deve formare oggetto di una valutazione economica ai fini del risarcimento. E allorché deve essere monetizzato,  non può  che  formare oggetto di una “convenzione”. Vale a dire  di un atto che esprima una condivisione sociale ed economica dei valori da applicare, coniugando principi di equità e di sostenibilità del sistema.”</em></span></p>
<p>Certo una traduzione monetaria della sofferenza bisognerà pur adottarla. Ma quant’è il giusto? Qual è il parametro di riferimento Dott. Cerchiai? Una mercedes di lusso deve valere più della sofferenza per la perdita di un figlio?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>“Anche su questo tema, le imprese vengono a torto ritenute quantomeno acquiescenti rispetto al fenomeno, poiché  ne scaricherebbero gli effetti sulle tariffe. “</em></span></p>
<p style="text-align: justify;">E quale sarebbe la realtà dei fatti?</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">E ora una carrellata di proposte per calpestare i diritti dei danneggiati. Oltre il danno anche la beffa:</p>
<ul>
<li><span style="color: #0000ff;">“l’obbligo per il danneggiato di far periziare il veicolo prima della sua riparazione;</span></li>
<li><span style="color: #0000ff;">la facoltà per l’impresa di sospendere i termini per la formulazione dell’offerta risarcitoria nel caso in cui dalla consultazione delle banche dati emergano almeno due parametri di significativo rischio frode</span></li>
<li><span style="color: #0000ff;">Occorre portare a 90 giorni il termine di sospensione e eliminare la previsione dell’alternatività tra il pagamento del danno e la presentazione della querela.</span></li>
<li><span style="color: #0000ff;">Il divieto di  cessione del credito del diritto al risarcimento del danno che è causa di speculazioni e aumenti immotivati degli indennizzi: ….. La prassi consiste nell’acquisto da parte di intermediari di tali diritti di credito, senza che vi sia stata alcuna valutazione dei danni in contradditorio con il responsabile, e nella successiva ripresentazione della pretesa risarcitoria nei confronti dell’impresa di assicurazione con tentativo di lucrare, aumentandole, sulle somme destinate al ristoro del danno</span></li>
<li><span style="color: #0000ff;">Una norma che condizioni  la validità delle testimonianze alla presenza certificata dell’asserito teste sul luogo dell’incidente…..Per arginare il fenomeno,  è quantomeno necessario che l’identificazione dell’eventuale testimone presente sul luogo dell’incidente sia immediata attraverso l’inserimento del nominativo e degli estremi identificativi, a pena di decadenza, nella denuncia di sinistro e nella richiesta di risarcimento.</span></li>
<li><span style="color: #0000ff;">Una previsione diretta a raddoppiare i termini per l’offerta di risarcimento in caso di richiesta di risarcimento tardiva;&#8221;</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><em>Dai! Dove sono le telecamere? Siamo su scherzi a parte vero?</em></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>In sordina, nel maxiemendamento al ddl stabilità, mediazione subito per RCA e liti condominiali</title>
		<link>http://infortunisticastradale.biz/generale/in-sordina-nel-maxiemendamento-al-ddl-stabilita-mediazione-subito-per-rca-e-liti-condominiali/</link>
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		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blulex]]></category>
		<category><![CDATA[Blurete]]></category>
		<category><![CDATA[Incidente stradale]]></category>
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		<description><![CDATA[Nel pacchetto di misure cosiddette anticrisi, varate dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, c’è qualcosa di importante che riguarda la giustizia italiana, ed in particolar modo l’attivazione immediata del procedimento di conciliazione anche per le liti condominiali e gli incidenti stradali. In attesa del parere della Corte Cosituzionale chiamata a verificarne la costituzionalità dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel <a href="http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Finanza-Pu/Legge-di-s/La-legge-13-dicembre-2010-n-220.pdf">pacchetto di misure cosiddette anticrisi</a>, varate dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, c’è qualcosa di importante che riguarda la giustizia italiana, ed in particolar modo l’<strong>attivazione immediata del procedimento di <a title="Conciliazione? La parola alla Corte Costituzionale." href="http://infortunisticastradale.biz/blulex/conciliazione-la-parola-alla-corte-costituzionale-2/">conciliazione </a>anche per le liti condominiali e gli incidenti stradali</strong>. In attesa del parere della Corte Cosituzionale chiamata a verificarne la costituzionalità dalla categoria forense, in particolar modo dall’OUA e dall’Associazione Avvocati Romani capitanati dall’Avv.to Fabrizio Bruni, l’entrata in vigore dell’obbligatorietà era prevista per il 20 marzo 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre tra gli emendamenti che riguardano la giustizia figurano anche quelli relativi all’aumento del contributo unificato che sarà aumentato della metà per i giudizi di appello e raddoppiato per i giudizi in Cassazione. Pare che ottenere giustizia, in futuro, sarà sempre più complicato ed oneroso.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://infortunisticastradale.biz/wp-content/uploads/2011/11/anticrisi.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-803" title="anticrisi" src="http://infortunisticastradale.biz/wp-content/uploads/2011/11/anticrisi.jpg" alt="" width="239" height="211" /></a>Situazione grave e cara all’Avv.to Bruni che si è rifiutato recentemente di pagare il contributo unificato per il ricorso avverso una multa presso il giudice di pace, facendone una questione di costituzionalità e additandola come una legge vessatoria. In effetti il rischio che si corre è di pagare un contributo pari o addirittura maggiore all’importo della sanzione.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Commento all&#8217;audizione di Catricalà: seconda puntata</title>
		<link>http://infortunisticastradale.biz/generale/commento-allaudizione-di-catricala-seconda-puntata/</link>
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		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blulex]]></category>
		<category><![CDATA[Blurete]]></category>
		<category><![CDATA[Incidente stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Indennizzo diretto]]></category>
		<category><![CDATA[Infortunistica Stradale]]></category>

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		<description><![CDATA[Prosegue e si conclude  il nostro commento all&#8217;audizione presso il Senato della Repubblica italiana dell&#8217;AGCM sull&#8217;indagine conoscitiva sulla procedura del risarcimento diretto e sugli assetti concorrenziali del settore RCAuto. Vedremo quali provvedimenti saranno adottati. Pagina 15 In presenza di una domanda caratterizzata in larga parte da individui non in grado di effettuare scelte perfettamente razionali (scelta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prosegue e si conclude  <a title="Commento all’Audizione di Catricalà: prima puntata" href="http://infortunisticastradale.biz/generale/commento-all%e2%80%99audizione-di-catricala-prima-puntata/" target="_blank">il nostro commento all&#8217;audizione presso il Senato della Repubblica italiana dell&#8217;AGCM</a> sull&#8217;indagine conoscitiva sulla procedura del risarcimento diretto e sugli assetti concorrenziali del settore RCAuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Vedremo quali provvedimenti saranno adottati.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pagina 15</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>In presenza di una domanda caratterizzata in larga parte da individui non in grado di effettuare scelte perfettamente razionali</strong></span> (scelta del prodotto con il prezzo minimo) e da una nicchia marginale di consumatori dotati di maggiore capacità di scelta, <span style="color: #ff0000;"><strong>le imprese non hanno convenienza ad aumentare il grado di informazione</strong></span> a vantaggio della clientela per agevolarne la mobilità. La situazione può essere spiegata, da un lato, dalla possibilità di estrarre margini di profitto elevati dalla clientela meno informata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://infortunisticastradale.biz/wp-content/uploads/2011/10/GARANZIA1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-791" title="GARANZIA" src="http://infortunisticastradale.biz/wp-content/uploads/2011/10/GARANZIA1.jpg" alt="" width="337" height="271" /></a>Questa asserzione è tanto grave quanto vera. Ahinoi le compagnie sfruttano con piena consapevolezza le loro superiori competenze tecniche, nei confronti degli ignari assicurati. Purtroppo, per la nostra esperienza, dobbiamo confermare detta prassi anche per quanto riguarda la fase di liquidazione dei danni e non solo quella assuntiva. Dove la superiorità economica e quella tecnica, a volte, vincono anche su patrocinatori poco preparati.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pagina 19</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all’andamento del costo dei sinistri CARD liquidati nell’anno di generazione, si osserva come tale costo abbia un andamento crescente su tutto il periodo in ciascuna macroarea. <span style="color: #ff0000;"><strong>Il corrispondente aumento del costo medio dei sinistri CARD a livello nazionale è stato pari al 27%</strong></span> sul periodo 2008-2010</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe interessante sapere se l’ANIA ha mischiato nel costo del sinistro anche i costi di gestione del sinistro, che dall’introduzione dell’indennizzo sono quantomeno duplicati. Mentre in procedura ordinaria c’è solo una compagnia, quella del civile responsabile, a  gestire la liquidazione del danno in regime di indennizzo diretto, entrambe le imprese (gestionaria e responsabile) sono impegnate. Nella gestione e, nello scambio di una quantità di informazioni enorme ed in tempi ridotti. Tanto da comportare a volte una confusione che sfocia nella liquidazione del 200% dei danni. Con conseguenti ulteriori costi in stanza di compensazione, che si ripercuoteranno ancora una volta in maniera negativa sulle tariffe.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ talmente ovvio da sembrare persino incredibile che nessuno prenda in considerazione l’opportunità di abrogare gli artt. 149 e 150 del Nuovo Codice delle Assicurazioni, per tornare alla univoca modalità di gestione del risarcimento, chiedendo i danni a chi li ha provocati. Ferma restando la facoltatività della procedura di indennizzo diretto previsto con la sottoscrizione della CAI dal lontano 1978.</p>
<p style="text-align: justify;">Quel costo medio, potrebbe perdere ex abrupto il 30%, se tiriamo una bella riga sull’indennizzo diretto.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pagina 20</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Tra i fattori che influenzano l’andamento della frequenza dei sinistri, le compagnie individuano la diffusione del fenomeno delle frodi. A supporto della tesi, viene normalmente evidenziato che<span style="color: #ff0000;"> <strong>le aree dove si concentrano in misura prevalente gli episodi fraudolenti sono anche quelle dove è più elevata la sinistrosità.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong> </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Lapalisse concorda. Non poteva essere altrimenti. Speriamo che anche l’Antitrust non ci consideri, come le compagnie, utenti poco informati.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pagina 20/21</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista quantitativo, secondo quanto emerge dalle analisi condotte sui dati forniti dalle compagnie, risulta che<span style="color: #ff0000;"> <strong>il fenomeno delle frodi accertate ai danni delle compagnie, nel periodo 2007-2009, si sia attestato su valori piuttosto contenuti, nell’ordine del 2-3%</strong></span> del numero totale dei sinistri. Si osservi che <span style="color: #ff0000;"><strong>nel Regno Unito il numero di frodi accertate è pari al quadruplo di quelle accertate in Italia e in Francia è il doppio</strong></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò segnala un problema tipico del nostro sistema nel quale, è da ritenere, <span style="color: #ff0000;"><strong>le compagnie non dedicano energie sufficienti all’individuazione delle frodi anche perché non hanno adeguati incentivi a controllare i propri costi</strong></span>, come sarà specificato in seguito.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente qualcuno di autorevole l’ha detto! Ovviamente ci schieriamo come più volte reso noto in tutte le forme ed in diverse occasioni, dalla parte della legalità. Pronti a sostenere fattivamente qualsiasi iniziativa volta a contrastare le frodi per la tutela dei danneggiati. Gli strumenti informatici e tecnici oggi a disposizione sono, senza ombra di dubbio, in grado di migliorare il contrasto alle frodi assicurative se usati costantemente e correttamente.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pagina 25</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Occorrerebbe allora integrare e migliorare i meccanismi di determinazione del <em>forfait</em>. <span style="color: #ff0000;"><strong>Andrebbe introdotta nella sua formula di calcolo un coefficiente</strong> </span>che consenta di tenere conto dell’efficienza da recuperare da un anno all’altro, come incentivo per le compagnie a contenere i costi. In sostanza, potrebbe essere utile <span style="color: #ff0000;"><strong>l’introduzione di un meccanismo di controllo dei costi, eventualmente sorvegliato dall’Autorità di settore</strong></span>, che dovrebbe ispirarsi a criteri di regolazione già utilizzati in altri contesti.</p>
<p style="text-align: justify;">Noi lo ripetiamo un’ultima volta: basterebbe abrogare l’indennizzo diretto.  Un sistema che dalla sua introduzione a oggi non ha prodotto nessuno, nemmeno in minima parte come si vuol far credere, dei benefici declamati all’ epoca della sua introduzione. E i dati lo confermano inesorabilmente. Non solo. Si cancellerebbero anche nuovi problemi come la sottostima dei danni, la gestione dei forfait e delle compensazioni e le compagnie ritroverebbero equilibrio nella tariffazione bonus malus. Nonostante questo, piuttosto che intraprendere la strada più semplice, si propongono soluzioni che ingarbuglierebbero una procedura già ingarbugliata che aggiungerebbe costi ai costi. Anziché eliminarlo, istituiamo ancora un altro organo che studia, controlla e dispone.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Commento all’Audizione di Catricalà: prima puntata</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Incidente stradale]]></category>
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		<description><![CDATA[L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è stata chiamata a svolgere una indagine conoscitiva sulla procedura del risarcimento diretto e sugli assetti concorrenziali del settore RCAuto. E vogliamo commentare in questo brano alcuni contenuti espressi durante l’audizione al Senato della Repubblica da parte del Presidente dell’AGCM Antonio Catricalà, dove vengono messe in evidenza, soprattutto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è stata chiamata a svolgere una indagine conoscitiva sulla procedura del risarcimento diretto e sugli assetti concorrenziali del settore RCAuto.</p>
<p style="text-align: justify;">E vogliamo commentare in questo brano alcuni contenuti espressi durante l’audizione al Senato della Repubblica da parte del Presidente dell’AGCM Antonio Catricalà, dove vengono messe in evidenza, soprattutto, le carenze del sistema di risarcimento diretto e vengono analizzati dati e cause della mancata riduzione delle tariffe assicurative in ambito di Responsabilità Civile Automobilistica.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://infortunisticastradale.biz/wp-content/uploads/2011/10/GARANZIA.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-777" title="GARANZIA" src="http://infortunisticastradale.biz/wp-content/uploads/2011/10/GARANZIA.jpg" alt="" width="337" height="271" /></a>Una<a title="Effetti disastrosi dell’indennizzo diretto" href="http://infortunisticastradale.biz/generale/357/" target="_blank"> prima audizione c’è stata nel settembre dello scorso anno</a> e la sentenza era quantomeno sconcertante, nonostante annunciata da chi quotidianamente, per professione e passione, tutela i diritti dei danneggiati nei confronti delle Compagnie Assicurative: concorrenza inesistente; danni sottostimati; mancanza di trasparenza nei confronti degli assicurati; imposizioni agli artigiani riparatori e ai periti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le principali determinazioni di quest’ultima audizione rendono invece evidente un sistema risarcitorio, quello dell’indennizzo diretto, che a distanza oramai di 4 anni dalla sua introduzione, non ha minimamente prodotto i risultati auspicati e promessi dalla compagnie assicurative che tanto hanno sponsorizzato l’adozione di questa contorta procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre ci chiediamo dove si siano smarrite durante l’anno trascorso le critiche al <a title="La riparazione degli autoveicoli in caso di collisione: come garantire la libertà di scelta e la sicurezza dei consumatori?" href="http://infortunisticastradale.biz/blucar/la-riparazione-degli-autoveicoli-in-caso-di-collisione-come-garantire-la-liberta-di-scelta-e-la-sicurezza-dei-consumatori/" target="_blank">risarcimento in forma specifica</a> lesivo della libertà di scelta del danneggiati assieme alla <a title="Effetti disastrosi dell’indennizzo diretto" href="http://infortunisticastradale.biz/generale/357/" target="_blank">sottostima dei danni</a>, difettoso effetto collaterale della compensazione tra compagnia gestionaria e civile responsabile, iniziamo a commentare alcuni passi dell’audizione del Presidente Catricalà, che ovviamente condividiamo in larga parte.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pagina 3</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>“<span style="color: #ff0000;">La procedura ordinaria, per contro, si applica</span></strong><span style="color: #000000;"> nei casi di sinistro tra più di due veicoli assicurati, ovvero tra un veicolo assicurato e uno o più veicoli non assicurati, per il risarcimento dei danni fisici ai passanti, dei danni fisici al conducente non responsabile con oltre 9 punti di invalidità permanente e dei danni fisici </span><strong><span style="color: #ff0000;">ai trasportati a bordo del veicolo del proprio assicurato responsabile del sinistro</span>.”</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Come detto poco fa, pur apprezzando in larga parte le considerazioni, non possiamo non rilevare una inesattezza nel passaggio sopra riportato nell’interpretazione della norma. E’ notorio infatti che l’art 141 del D. Lgs 209 del 7 settembre 2005 statuisce che i danni dei trasportati debbano essere risarciti, indipendentemente dalle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e salvo il caso fortuito, dalla compagnia che assicura il vettore e non già da quella del civile responsabile come riportato.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pagina 3</strong></p>
<p style="text-align: justify;">“In realtà, le prime elaborazioni dei dati raccolti mostrano un quadro non corrispondente alle aspettative, se si eccettua l’aspetto della riduzione dei tempi di liquidazione dei sinistri, effetto sicuramente positivo del nuovo regime. Risulta, infatti, che il numero complessivo dei sinistri definitivamente liquidati nell’anno di accadimento è passato dal <strong><span style="color: #ff0000;">66% del 2007 a circa il 70% del 2010</span>.</strong>”</p>
<p style="text-align: justify;">Sostanzialmente il brano evidenzia che la velocità di liquidazione dei sinistri nell’anno di accadimento è migliorata dall’introduzione dell’indennizzo diretto di appena l’1% all’anno. Un dato che non dovrebbe essere sinonimo nemmeno in ragione minoritaria di successo della procedura. E così è se lo accostiamo alle sanzioni comminate proprio nel periodo in esame 2007 / 2010 dall’ISVAP alle compagnie, aumentate di circa il 400%, l’85% delle quali per i ritardi nella liquidazione dei danni rispetto alle tempistiche previste dal comma II dell’art 148 del D. Lgs 209/2005.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong><em>…to be continued</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong><em><a href="http://infortunisticastradale.biz/wp-content/uploads/2011/10/Audizione-20111012.pdf">Audizione-20111012</a><br />
</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Danni psichici e infortunio sul lavoro.</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti, con questo breve articolo volevo portare alla Vostra attenzione i risultati di un’interessante serie di studi condotti dall’Università di Padova in collaborazione con ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro). Cliccando QUI potrete scaricare direttamente dal sito tutto il pdf relativo alle ricerche sui “Disturbi Emozionali dopo un infortunio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Buongiorno a tutti,<br />
con questo breve articolo volevo portare alla Vostra attenzione i risultati di un’interessante serie di studi condotti dall’Università di Padova in collaborazione con ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro). Cliccando <a href="http://www.anmil.it/Iniziative/StudieRicerche/RicercaUniversit%C3%A0diPadova/tabid/1936/language/it-IT/Default.aspx " target="_blank">QUI</a> potrete scaricare direttamente dal sito tutto il pdf relativo alle ricerche sui “Disturbi Emozionali dopo un infortunio sul lavoro”.<a href="http://infortunisticastradale.biz/wp-content/uploads/2011/10/ansia.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-769" style="margin-left: 2px; margin-right: 2px;" title="ansia" src="http://infortunisticastradale.biz/wp-content/uploads/2011/10/ansia-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nella sostanza questa serie di quattro studi conferma che:  <em>“La sintomatologia post-traumatica si manifesta con un certo grado di gravità in una buona percentuale (attorno al 40%) delle persone che hanno subito un incidente sul lavoro, almeno fino a 5 anni dall’evento”</em>. Disturbi che fanno riferimento all’area ansioso-depressiva, i più riscontrati sono: disturbo d’ansia, depressione, disturbo dell’adattamento, disturbo post-traumatico da stress. Questo sta ad indicare, a mio avviso, l’enorme <span style="text-decoration: underline;">potenzialità psicotraumatica</span> di un infortunio sul lavoro, non solo dal punto di vista fisico, come potrete immaginare e come riportato purtroppo dagli articoli di cronaca e dai servizi al telegiornale, ma anche sul versante psicologico, aspetto dell’infortunio che, come per gli incidenti stradali, talvolta viene tralasciato e non considerato.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro risultato emerso da questi studi, che conferma le ipotesi di altre ricerche scientifiche, è la <span style="text-decoration: underline;">persistenza</span> anche dopo 5-10 anni della sintomatologia attiva dei disturbi. Ciò avviene in particolar modo quando si tratta del Disturbo Post-traumatico da Stress, i cui sintomi sono: pensieri intrusivi relativi all’incidente, incubi, appiattimento emotivo, evitamento del luogo dell’incidente o di qualsiasi altra cosa che lo ricordi, per elencare i principali. Un altro sintomo indicatore di problemi psicologici che è stato riscontrato è la <span style="text-decoration: underline;">rabbia</span>, in passaggio si legge: <em>“l’esperienza clinica indica che talvolta sono proprio l’irritabilità e gli scoppi di collera a suggerire la possibile presenza di un precedente evento traumatico, anche indipendentemente dal manifestarsi di quadri clinici ansioso-depressivi”</em>.<br />
Se pensiamo che i sintomi <span style="text-decoration: underline;">per stabilizzarsi e diventare cronici </span>hanno necessità, a seconda del disturbo, di un periodo che va dai 3 ai 9 mesi circa, possiamo immaginare le condizioni di vita di queste persone dopo anni vissuti con queste problematiche. Inoltre spesso, purtroppo per gli infortunati, tale danno psicologico non viene valutato e quindi non viene risarcito. Si legge nella discussione dei risultati del secondo studio: <em>“…degna di nota la mancanza di relazione tra entità della sintomatologia post-traumatica e grado di invalidità o distanza temporale dall’evento. Il grado di disabilità assegnato ad un individuo che ha subito un incidente sul lavoro non sembra, quindi, cogliere tutte le conseguenze psicologiche ed emozionali (di) tale evento”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’unico modo, per alleviare la sintomatologia dopo che si è cronicizzata, è intervenire con incontri di <span style="text-decoration: underline;">sostegno psicologico</span> o <span style="text-decoration: underline;">psicoterapeutici</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per dare un dimensione delle conseguenze di un infortunio sul lavoro a livello psicologico emerge da quest’altro passaggio: <em>“Le ripercussioni psicologiche individuali possono perdurare anche a distanza di tempo dall’incidente (anni) e potrebbero essere la causa diretta di un mancato rientro al lavoro e di un ridotto funzionamento psicosociale. Questo sottolinea, di nuovo, l’utilità di intervenire tempestivamente dopo l’infortunio, con una diagnosi precoce e con l’offerta di un’assistenza psicologica mirata alle vittime di incidenti sul lavoro”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Concludendo, ritengo sia importante tenere in considerazione <span style="text-decoration: underline;">anche</span> l’aspetto psicologico relativo agli infortuni sul lavoro, che talvolta viene meno perché le conseguenze fisiche appaiono più evidenti. Poiché  come dimostrato da questa serie di studi è frequente la presenza di disturbi psicologici come <span style="text-decoration: underline;">conseguenza diretta</span> di un infortunio sul lavoro. Vi invito a riflettere su cosa potrebbe rappresentare per ognuno di noi la perdita di un dito, di una mano, uno sfregio sul volto o la presenza di cicatrici sul proprio corpo, l’immagine che si ha di sé cambierebbe? Se sì, in che modo? Saremmo in grado di accettare senza “scossoni” tale nuova immagine? Per alcuni potrebbe non avere molta importanza, ma per altre persone potrebbe rappresentare un episodio grave, tale da rimettere in discussione la propria immagine con conseguenze che si riflettono sull’equilibrio psicologico messo alla prova da un evento doloroso come può essere un infortunio sul lavoro. Non si tratta solo della propria immagine corporea, ma anche di quei pensieri che ritornano di frequente sull’incidente, l’orrore provato al momento, l’aver sentito a rischio la propria vita o quella dei colleghi, il ripresentarsi continuo di queste immagini durante lo stato di veglia (tipo flash) ma anche in sogno, con incubi che sembrano essere reali. La tendenza poi a isolarsi, a evitare certi luoghi e le persone (colleghi) che in un qualche modo ricordano l’incidente. Nel caso una persona ritorni al lavoro, provate a pensare al fatto di dover ripassare ogni giorno sul luogo del proprio incidente, rivedere ogni volta, ma soprattutto <span style="text-decoration: underline;">rivivere ogni giorno</span> quelle stesse terrificanti sensazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Credo sia doveroso valutare anche questi aspetti e soprattutto darne un giusto riconoscimento e offrire un adeguato percorso di recupero psicologico da tale trauma, che permetta alla persona di vivere il più possibile serenamente la propria vita.</p>
<p style="text-align: justify;">Dott. Emiliano Guarinon</p>
<p style="text-align: justify;">psicologo – consulente – CTP</p>
<p style="text-align: justify;">Partner Blumed</p>
<p style="text-align: justify;">Tel: 349 6237870<br />
Web: www.modellidicambiamento.it<br />
Email: emiliano@modellidicambiamento.it</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
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		<title>WORKSHOP 16 DICEMBRE &#8211; Padova.</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Venerdì 16 dicembre a Padova si svolgerà il 1° workshop Blurete. “Il risarcimento del danno nella giurisprudenza: approfondimenti e confronti”. Dalle ore 15.00 alle 19.00 (registrazione partecipanti: ore 14.30) Centro Congressi “A. Luciani” &#8211; Via Forcellini 170, Padova. L’evento, gratuito e su invito, sarà strutturato come una tavola rotonda. Per partecipare è necessario registrarsi alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Venerdì 16 dicembre a Padova si svolgerà il 1° workshop Blurete. <a href="http://infortunisticastradale.biz/wp-content/uploads/2011/10/LOCANDINA1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-762" style="margin-left: 2px; margin-right: 2px;" title="LOCANDINA" src="http://infortunisticastradale.biz/wp-content/uploads/2011/10/LOCANDINA1-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">“Il risarcimento del danno nella giurisprudenza:</p>
<p style="text-align: center;">approfondimenti e confronti”.</p>
<p style="text-align: center;">Dalle ore 15.00 alle 19.00 (registrazione partecipanti: ore 14.30)</p>
<p style="text-align: center;">Centro Congressi “A. Luciani” &#8211; Via Forcellini 170, Padova.</p>
<p style="text-align: center;">L’evento, gratuito e su invito,</p>
<p style="text-align: center;">sarà strutturato come una tavola rotonda.</p>
<p style="text-align: center;">Per partecipare è necessario registrarsi alla pagina <a href="http://www.blurete.com/seminari.asp" target="_blank">www.blurete.com/seminari.asp</a> entro e non oltre il 9 dicembre.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">Per ulteriori informazioni potete contattare la Direzione Blurete via email all&#8217;indirizzo info@blurete.com</p>
<p style="text-align: center;">oppure telefonicamente al numero 049 714205.<br />
<a href="http://www.blurete.com" target="_blank">www.blurete.com</a></p>
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		<title>Anche se la vittima muore per errore sanitario, l&#8217;automobilista colpevole paga!</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 21:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il 28 maggio 2009, un 45enne di Boara Pisani e residente a Monselice (PD), finì al pronto soccorso per le ferite riportate a seguito di un grave incidente stradale.I sanitari del nosocomio dopo gli accertamenti di rito ed una diagnosi di &#8220;lesioni guaribili in meno di venti giorni&#8221; in via precauzionale disponevano un ricovero per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il 28 maggio 2009, un 45enne di Boara Pisani e residente a Monselice (PD), finì al pronto soccorso per le ferite riportate a seguito di un grave incidente stradale.I sanitari del nosocomio dopo gli accertamenti di rito ed una diagnosi di &#8220;lesioni guaribili in meno di venti giorni&#8221; in via precauzionale disponevano un ricovero per eseguire anche una radiografica toracica.</p>
<p style="text-align: justify;">Alle 09.30 del mattino successivo se ne registrava purtroppo il decesso. L&#8217;accertamento autoptico disposto dal pm mette poi sorprendentemente in evidenza un grave trauma addominale con lesioni interne e vaste emorragie, non rilevate dai sanitari che avevano prestato le prime cure, per i quali ovviamente scatta la richiesta di rinvio a giudizio per cooperazione in omicidio colposo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista penale, all&#8217;esito di una ulteriore disposta perizia medico legale l&#8217;automobilista di controparte potrebbe anche essere prosciolto pendenti le accuse nei confronti dei medici.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il profilo civile e più propriamente riguardo al risarcimento dei danni spettanti ai congiunti della vittima, la negligenza anche grave del medico non comporta automaticamente l&#8217;addebito della resposanbilità quando l&#8217;evento si è verificato a seguito di un incidente stradale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://infortunisticastradale.biz/wp-content/uploads/2011/10/sanita.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-756" title="sanita" src="http://infortunisticastradale.biz/wp-content/uploads/2011/10/sanita.jpg" alt="" width="286" height="306" /></a>Ad affermarlo sono gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza nr 22165 del 01 giugno 2011 con cui è stato stabilito che la responsabilità del personale medico non è sufficiente a scagionare il soggetto che ha provocato il sinistro. Secondo il giudizio di legittimità, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale ex art. 41 c.p., comma 2, rispetto al comportamento dell&#8217;agente. Le lesioni, infatti, hanno reso necessario l&#8217;intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un&#8217;ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale.</p>
<p style="text-align: justify;">Di seguito il testo integrale della sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONESEZIONE IV PENALE</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>Sentenza 16 marzo &#8211; 1° giugno 2011, n. 22165</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisioneS.O. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole di omicidio e lesioni personali colpose gravi plurimi aggravati dalla violazione della normativa in tema di circolazione stradale, perchè alla guida della propria autovettura, nell&#8217;effettuare un sorpasso in un tratto con linea continua, si scontrava frontalmente con altra autovettura, sulla quale si trovavano Z.Z. (che decedeva), B.J. e B.Z. (che riportavano lesioni).Vengono presentati due distinti ricorsi che meritano di essere trattati congiuntamente, anche perchè articolano motivi in parte sostanzialmente identici.Si censura il giudizio di responsabilità per il decesso della Z., non condividendosi la ritenuta irrilevanza, per interrompere il nesso causale, del comportamento dei sanitari che ebbero a curare, in patria, la donna. Secondo la difesa erroneamente la Corte, recependo altra consulenza tecnica acquisita in atti che aveva concluso per la sussistenza del nesso causale tra la morte e l&#8217;incidente stradale, aveva invece disatteso le conclusioni del consulente di ufficio che aveva sostenuto di ricondurre la morte al cambiamento di terapia effettuato dai medici nella Repubblica Ceca:tale cambiamento doveva invece ritenersi un caso di decorso causale atipico tale da interrompere il nesso causale tra l&#8217;evento morte e l&#8217;incidente stradale.Si censura l&#8217;affermazione di responsabilità per le lesioni gravi riportate dalle B. (dimesse dall&#8217;ospedale con prognosi di soli gg. 28 e gg. 4) sul rilievo che difettava un accertamento tecnico sull&#8217;entità effettiva delle lesioni, che la Corte non aveva inteso effettuare, sul rilievo che si trattasse di accertamento &#8220;inutile e gravoso&#8221;, limitandosi a recepire la documentazione del risarcimento del danno (ove si faceva riferimento ad una durata degli esiti compatibile con la contestazione) e le sit rese dalla B.J., costituitasi parte civile.Si sostiene l&#8217;irritualità della condanna per le lesioni subite dalla B.J., sul rilievo che sarebbe difettata rituale querela, giacchè la delega rilasciata in proposito al marito per la presentazione della querela sarebbe stata, appunto, irrituale.Infatti sarebbe stata direttamente consegnata ad un ufficiale di p.g. e non invece presentata ad un agente consolare all&#8217;estero, secondo il disposto dell&#8217;art. 337 c.p.p.. Per l&#8217;effetto, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela relativamente alla posizione della B.J..Si censura la sentenza per l&#8217;erronea applicazione dell&#8217;art. 122 c.p. sul presupposto che, in assenza di una valida querela, non era utilmente invocabile l&#8217;applicazione della norma citata che si assume inapplicabile nell&#8217;ipotesi di concorso formale di reati, come configurabile nel caso in esame.Si censura il diniego dell&#8217;attenuante del risarcimento del danno (art. 62 c.p., n. 6), negata sul rilievo che il risarcimento sarebbe stato effettuato dalla compagnia di assicurazione.E&#8217; stata depositata una memoria difensiva nell&#8217;interesse delle parti civili costituite con la quale sono stati analiticamente contestati i motivi di ricorso, del quale è stato chiesto il rigetto. E&#8217; stata depositata memoria difensiva nell&#8217;interesse dell&#8217;imputato a sostegno del ricorso con motivi aggiunti. In particolare, con riferimento al terzo motivo di ricorso, afferente la ritualità della querela, si sostiene che la &#8220;delega&#8221; agli atti, tradotta dall&#8217;interprete all&#8217;udienza dell&#8217;11 marzo 2010, non era un titolo idoneo ex art. 122 c.p.p. ad autorizzare il B. a sporgere querela in nome e per conto della moglie.Il ricorso è infondato.Infondata è la censura che prospetta l&#8217;interruzione del nesso di causalità tra l&#8217;incidente e la morte della Z..La Corte ha fatto corretta applicazione del principio in forza del quale, nel caso di lesioni personali (nella specie, provocate da incidente stradale) cui sia seguito il decesso della vittima, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente &#8211; tale da interrompere il nesso causale ex art. 41 c.p., comma 2, &#8211; rispetto al comportamento dell&#8217;agente, perchè questi, provocando tale evento (le lesioni), ha reso necessario l&#8217;intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un&#8217;ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale (cfr. tra le tante, Sezione 4, 4 ottobre 2006, Lestingi ed altro; cfr. anche Sezione 4, 15 novembre 2007, Magnarelli).Del resto, con accertamento di fatto supportato da idonea motivazione, la Corte ha ritenuto di recepire quella consulenza tecnica che ha concluso per la positiva sussistenza del nesso causale, spiegando come il decesso della donna fosse dipeso proprio dall&#8217;immobilizzazione cui era stata costretta per le lesioni subite che aveva così provocato la patologia (l&#8217;embolia) che l&#8217;aveva portata alla morte; spiegando, quindi, l&#8217;irrilevanza, sotto questo profilo, ai fini del preteso atto interruttivo, della terapia somministrata alla donna in patria.La censura allora diventa di merito, perchè si risolve, a ben vedere, in una opinabile contestazione sull&#8217;apprezzamento valutativo (sulle diverse consulenze mediche) del giudice di merito, che non può essere censurato perchè supportato da adeguata spiegazione razionale.Anche l&#8217;inquadramento delle lesioni come gravi è stato spiegato in modo corretto, attraverso una coerente applicazione del principio del libero convincimento: il giudice ha ritenuto dimostrata l&#8217;entità delle lesioni dalle prove documentali e dichiarative acquisite (documentazione dell&#8217;assicurazione; dichiarazioni della p.o.), spiegando la ragione per cui non potesse ritenersi satisfattiva la più modesta prognosi formulata in ospedale, che, appunto, come &#8220;prognosi&#8221;, meritava di essere verificata apprezzando il momento dell&#8217;effettiva guarigione. Corretta, allora, la scelta di non effettuare la perizia, che, quale mezzo di prova neutro, è sottratto alla disponibilità delle parti: è noto, infatti, il principio in forza del quale la perizia è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze, onde la sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell&#8217;art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell&#8217;art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (tra le tante, Sezione 6, 25 novembre 2008, Bretoni, non massimata).Strettamente connessa alla questione sulla ritualità della querela, è quella pregiudiziale afferente la validità della &#8220;delega&#8221; &#8220;al compimento di tutti gli atti connessi con la querela&#8221; rilasciata all&#8217;estero da B.J. al marito Ba.Ja., sollevata con i motivi aggiunti e ritenuta fondata dal Procuratore generale in udienza.Le deduzioni del ricorrente partono dal presupposto che la delega all&#8217;estero debba essere legalizzata da parte dell&#8217;autorità consolare italiana all&#8217;estero o comunque essere conferita a mezzo di notaio in paese aderente alla Convenzione dell&#8217;Aja del 5 ottobre 1961, formalità non adempiute nel caso in esame. Si sostiene, inoltre, che, pur volendo ritenere che la formalità della legalizzazione dei documenti presso le autorità consolari sia stata superata dalla cosiddetta a postille &#8211; introdotta dalla Convenzione dell&#8217;Aja del 5 ottobre 1961 &#8211; la delega conferita al marito non risultava essere stata verificata nell&#8217;apposizione della apostille dagli unici organi a ciò autorizzati nella Repubblica ceca, ossia il Ministero della Giustizia e/o il Ministero degli Affari esteri.Sul punto osserva il Collegio che la necessità di apporre la c.d. apostille alle firme di atti da e per l&#8217;estero è stata espressamente esclusa dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1997, resa esecutiva in Italia con L. 24 aprile 1990, n. 106. La convenzione di Bruxelles ha sostituito tra gli stati contraenti le disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi, relativi alla semplificazione o alla soppressione della legalizzazioni di atti ed ha fatto riferimento specifico agli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente; ha precisato (art. 1, comma 2, lett. d) che, per atti pubblici, devono intendersi ai sensi della convenzione anche &#8220;le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata&#8221;; ha aggiunto (art. 3) che la legalizzazione, ai sensi della convenzione, non concerne che la formalità con cui viene attestata l&#8217;autenticità della firma, la legale qualità del firmatario dell&#8217;atto e, se necessario, l&#8217;identità del sigillo o del timbro apposto sull&#8217;atto (v. in tema, Sezione 4, 18 febbraio 2009, n.14413, P.C.. in proc. Dafermos, rv. 243880).In conclusione, per effetto di tale disciplina normativa, da ritenersi vigente ad ogni effetto anche in Italia, non è più necessaria, tra gli Stati membri dell&#8217;Unione Europea, la formalità della c.d. &#8220;apostille&#8221;, che la citata Convenzione dell&#8217;Aja del 1961 all&#8217;art. 3, comma 1, prevedeva, come formalità, residua, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono formati. Tale semplificazione si concreta, pertanto, nell&#8217;esonero da qualsiasi forma di legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente o analoga.Tale regime giuridico è applicabile anche al caso in esame giacchè la Repubblica Ceca è uno Stato membro dell&#8217;Unione europea e, pertanto, la &#8220;delega&#8221; in esame deve ritenersi legalmente conferita anche in assenza dell&#8217;apostille.Ciò detto, anche alla luce di quanto in fatto riscontrato dal giudice di merito, che ha proceduto alla traduzione della &#8220;delega&#8221;, non vi è motivo di dubitare della ritualità della stessa, non risultando, del resto, che le modalità di confezionamento dell&#8217;atto (in cui l&#8217;autenticità della firma e la legale qualità del firmatario è stata attestata da un funzionario del locale Comune) in quello Stato risultino in contrasto con i principi fondamentali dell&#8217;ordinamento italiano nella subiecta materia, che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell&#8217;identità del sottoscrittore.Ciò premesso, nessun vizio è apprezzabile a proposito della ritenuta ritualità della querela (il cui contenuto non è in contestazione, ed è comunque rimesso al giudice di merito): la censura proposta infatti attiene solo alla modalità di presentazione e si basa su una inesatta lettura dell&#8217;art. 337 c.p.p..Al riguardo, non può sostenersi che il soggetto all&#8217;estero sia obbligato a presentare la querela presso l&#8217;agente consolare, trattandosi di una mera modalità alternativa (basata su un&#8217;esigenza di comodità che il legislatore ha voluto soddisfare), ma che non esclude il ricorso alle altre modalità codificate nel codice di rito (come nella specie, a quanto consta, con la presentazione ad un ufficiale di p.g.).L&#8217;accertata ritualità della querela esclude la fondatezza del motivo di ricorso con il quale si censura la violazione dell&#8217;art. 122 c.p..Anche l&#8217;ultimo motivo afferente il risarcimento del danno è infondato, pur dovendosi dare atto che la motivazione sul punto è solo parzialmente corretta.Infatti, contrariamente a quanto affermato in sentenza, è da ritenere che, alla luce dell&#8217;interpretazione adeguatrice dell&#8217;art. 63 c.p., n. 6, fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 1998, detta attenuante (da riguardarsi come soggettiva solo relativamente agli effetti mentre, quanto al suo contenuto, è qualificabile come essenzialmente oggettiva), sia riconoscibile anche nel caso in cui il risarcimento sia stato effettuato da un istinto o un&#8217;impresa di assicurazione (cfr. Sez. 4, 4 ottobre 2004, n. 46557, Albrizzi, rv. 230195).Il predetto vizio motivazione non incide però sulla statuizione giacchè per beneficiare dell&#8217;attenuante del risarcimento del danno, la riparazione deve essere integrale (v. Sez. 2, 24 marzo 2010, n. 12366, Sola, rv. 246673), e la Corte di merito, con valutazione qui insindacabile, ha escluso la configurabilità di questo presupposto nel caso in esame.Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite in questo giudizio, liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">P.Q.M.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè alla rifusione in favore delle parti civili costituite delle spese sostenute per questo giudizio di Cassazione e liquidate in favore di B.J. in Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge e per B.Z. e Za.To. in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Il danno morale è stato scagionato.</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:07:31 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Per tutti quelli che “La direzione dice che…. Il danno morale non è dovuto” alleghiamo una recentissima ed epocale sentenza della Corte di Cassazione, che scagiona una volta per tutte il danno morale dal confino cui era stato, per alcuni, relegato a seguito del parto quadrigemellare delle SS.UU. del novembre 2008. La massima: 1. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Per tutti quelli che “La direzione dice che…. Il danno morale non è dovuto” alleghiamo una recentissima ed epocale sentenza della Corte di Cassazione, che scagiona una volta per tutte il danno morale dal confino cui era stato, per alcuni, relegato a seguito del parto quadrigemellare delle SS.UU. del novembre 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">La massima:</p>
<p style="text-align: justify;">1. <em>Il danno non patrimoniale, alla stregua di un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 2059 cod. civ., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cosiddetto danno morale, ovverosia della sofferenza contingente e del turbamento d&#8217;animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante un reato, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un&#8217;ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di salutazione economica.</em></p>
<p style="text-align: justify;">2. <em>Il principio dell&#8217;unitarietà del danno non patrimoniale, quale categoria omnicomprensiva che include anche il danno biologico ed il danno da reato, impone al giudice di procedere ad una valutazione ponderale analitica che tenga conto del diverso peso dei beni della vita compromessi, e segnatamente della libertà e della dignità umana, nonché della salute psichica, gravemente pregiudicata in una fase fondamentale della crescita umana e della formazione del carattere e della disponibilità a relazionarsi nella vita sociale, non potendo attribuirsi a priori un maggior rilievo al danno biologico rispetto al danno morale, il quale non si configura esclusivamente come pretium doloris, ma anche come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In allegato invece il testo integrale: <a href="http://infortunisticastradale.biz/wp-content/uploads/2011/09/SENTENZA-12-settembre-2011-n.18641.pdf">SENTENZA 12 settembre 2011, n.18641</a></p>
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