Nel pacchetto di misure cosiddette anticrisi, varate dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, c’è qualcosa di importante che riguarda la giustizia italiana, ed in particolar modo l’attivazione immediata del procedimento di conciliazione anche per le liti condominiali e gli incidenti stradali. In attesa del parere della Corte Cosituzionale chiamata a verificarne la costituzionalità dalla categoria forense, in particolar modo dall’OUA e dall’Associazione Avvocati Romani capitanati dall’Avv.to Fabrizio Bruni, l’entrata in vigore dell’obbligatorietà era prevista per il 20 marzo 2012.

Sempre tra gli emendamenti che riguardano la giustizia figurano anche quelli relativi all’aumento del contributo unificato che sarà aumentato della metà per i giudizi di appello e raddoppiato per i giudizi in Cassazione. Pare che ottenere giustizia, in futuro, sarà sempre più complicato ed oneroso.

Situazione grave e cara all’Avv.to Bruni che si è rifiutato recentemente di pagare il contributo unificato per il ricorso avverso una multa presso il giudice di pace, facendone una questione di costituzionalità e additandola come una legge vessatoria. In effetti il rischio che si corre è di pagare un contributo pari o addirittura maggiore all’importo della sanzione.

Prosegue e si conclude  il nostro commento all’audizione presso il Senato della Repubblica italiana dell’AGCM sull’indagine conoscitiva sulla procedura del risarcimento diretto e sugli assetti concorrenziali del settore RCAuto.

Vedremo quali provvedimenti saranno adottati.

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In presenza di una domanda caratterizzata in larga parte da individui non in grado di effettuare scelte perfettamente razionali (scelta del prodotto con il prezzo minimo) e da una nicchia marginale di consumatori dotati di maggiore capacità di scelta, le imprese non hanno convenienza ad aumentare il grado di informazione a vantaggio della clientela per agevolarne la mobilità. La situazione può essere spiegata, da un lato, dalla possibilità di estrarre margini di profitto elevati dalla clientela meno informata.

Questa asserzione è tanto grave quanto vera. Ahinoi le compagnie sfruttano con piena consapevolezza le loro superiori competenze tecniche, nei confronti degli ignari assicurati. Purtroppo, per la nostra esperienza, dobbiamo confermare detta prassi anche per quanto riguarda la fase di liquidazione dei danni e non solo quella assuntiva. Dove la superiorità economica e quella tecnica, a volte, vincono anche su patrocinatori poco preparati.

 

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Quanto all’andamento del costo dei sinistri CARD liquidati nell’anno di generazione, si osserva come tale costo abbia un andamento crescente su tutto il periodo in ciascuna macroarea. Il corrispondente aumento del costo medio dei sinistri CARD a livello nazionale è stato pari al 27% sul periodo 2008-2010

 

Sarebbe interessante sapere se l’ANIA ha mischiato nel costo del sinistro anche i costi di gestione del sinistro, che dall’introduzione dell’indennizzo sono quantomeno duplicati. Mentre in procedura ordinaria c’è solo una compagnia, quella del civile responsabile, a  gestire la liquidazione del danno in regime di indennizzo diretto, entrambe le imprese (gestionaria e responsabile) sono impegnate. Nella gestione e, nello scambio di una quantità di informazioni enorme ed in tempi ridotti. Tanto da comportare a volte una confusione che sfocia nella liquidazione del 200% dei danni. Con conseguenti ulteriori costi in stanza di compensazione, che si ripercuoteranno ancora una volta in maniera negativa sulle tariffe.

E’ talmente ovvio da sembrare persino incredibile che nessuno prenda in considerazione l’opportunità di abrogare gli artt. 149 e 150 del Nuovo Codice delle Assicurazioni, per tornare alla univoca modalità di gestione del risarcimento, chiedendo i danni a chi li ha provocati. Ferma restando la facoltatività della procedura di indennizzo diretto previsto con la sottoscrizione della CAI dal lontano 1978.

Quel costo medio, potrebbe perdere ex abrupto il 30%, se tiriamo una bella riga sull’indennizzo diretto.

 

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Tra i fattori che influenzano l’andamento della frequenza dei sinistri, le compagnie individuano la diffusione del fenomeno delle frodi. A supporto della tesi, viene normalmente evidenziato che le aree dove si concentrano in misura prevalente gli episodi fraudolenti sono anche quelle dove è più elevata la sinistrosità.

 

Lapalisse concorda. Non poteva essere altrimenti. Speriamo che anche l’Antitrust non ci consideri, come le compagnie, utenti poco informati.

 

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Dal punto di vista quantitativo, secondo quanto emerge dalle analisi condotte sui dati forniti dalle compagnie, risulta che il fenomeno delle frodi accertate ai danni delle compagnie, nel periodo 2007-2009, si sia attestato su valori piuttosto contenuti, nell’ordine del 2-3% del numero totale dei sinistri. Si osservi che nel Regno Unito il numero di frodi accertate è pari al quadruplo di quelle accertate in Italia e in Francia è il doppio.

Ciò segnala un problema tipico del nostro sistema nel quale, è da ritenere, le compagnie non dedicano energie sufficienti all’individuazione delle frodi anche perché non hanno adeguati incentivi a controllare i propri costi, come sarà specificato in seguito.

 

Finalmente qualcuno di autorevole l’ha detto! Ovviamente ci schieriamo come più volte reso noto in tutte le forme ed in diverse occasioni, dalla parte della legalità. Pronti a sostenere fattivamente qualsiasi iniziativa volta a contrastare le frodi per la tutela dei danneggiati. Gli strumenti informatici e tecnici oggi a disposizione sono, senza ombra di dubbio, in grado di migliorare il contrasto alle frodi assicurative se usati costantemente e correttamente.

 

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Occorrerebbe allora integrare e migliorare i meccanismi di determinazione del forfait. Andrebbe introdotta nella sua formula di calcolo un coefficiente che consenta di tenere conto dell’efficienza da recuperare da un anno all’altro, come incentivo per le compagnie a contenere i costi. In sostanza, potrebbe essere utile l’introduzione di un meccanismo di controllo dei costi, eventualmente sorvegliato dall’Autorità di settore, che dovrebbe ispirarsi a criteri di regolazione già utilizzati in altri contesti.

Noi lo ripetiamo un’ultima volta: basterebbe abrogare l’indennizzo diretto.  Un sistema che dalla sua introduzione a oggi non ha prodotto nessuno, nemmeno in minima parte come si vuol far credere, dei benefici declamati all’ epoca della sua introduzione. E i dati lo confermano inesorabilmente. Non solo. Si cancellerebbero anche nuovi problemi come la sottostima dei danni, la gestione dei forfait e delle compensazioni e le compagnie ritroverebbero equilibrio nella tariffazione bonus malus. Nonostante questo, piuttosto che intraprendere la strada più semplice, si propongono soluzioni che ingarbuglierebbero una procedura già ingarbugliata che aggiungerebbe costi ai costi. Anziché eliminarlo, istituiamo ancora un altro organo che studia, controlla e dispone.

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è stata chiamata a svolgere una indagine conoscitiva sulla procedura del risarcimento diretto e sugli assetti concorrenziali del settore RCAuto.

E vogliamo commentare in questo brano alcuni contenuti espressi durante l’audizione al Senato della Repubblica da parte del Presidente dell’AGCM Antonio Catricalà, dove vengono messe in evidenza, soprattutto, le carenze del sistema di risarcimento diretto e vengono analizzati dati e cause della mancata riduzione delle tariffe assicurative in ambito di Responsabilità Civile Automobilistica.

 

Una prima audizione c’è stata nel settembre dello scorso anno e la sentenza era quantomeno sconcertante, nonostante annunciata da chi quotidianamente, per professione e passione, tutela i diritti dei danneggiati nei confronti delle Compagnie Assicurative: concorrenza inesistente; danni sottostimati; mancanza di trasparenza nei confronti degli assicurati; imposizioni agli artigiani riparatori e ai periti.

Le principali determinazioni di quest’ultima audizione rendono invece evidente un sistema risarcitorio, quello dell’indennizzo diretto, che a distanza oramai di 4 anni dalla sua introduzione, non ha minimamente prodotto i risultati auspicati e promessi dalla compagnie assicurative che tanto hanno sponsorizzato l’adozione di questa contorta procedura.

Mentre ci chiediamo dove si siano smarrite durante l’anno trascorso le critiche al risarcimento in forma specifica lesivo della libertà di scelta del danneggiati assieme alla sottostima dei danni, difettoso effetto collaterale della compensazione tra compagnia gestionaria e civile responsabile, iniziamo a commentare alcuni passi dell’audizione del Presidente Catricalà, che ovviamente condividiamo in larga parte.

 

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La procedura ordinaria, per contro, si applica nei casi di sinistro tra più di due veicoli assicurati, ovvero tra un veicolo assicurato e uno o più veicoli non assicurati, per il risarcimento dei danni fisici ai passanti, dei danni fisici al conducente non responsabile con oltre 9 punti di invalidità permanente e dei danni fisici ai trasportati a bordo del veicolo del proprio assicurato responsabile del sinistro.”

Come detto poco fa, pur apprezzando in larga parte le considerazioni, non possiamo non rilevare una inesattezza nel passaggio sopra riportato nell’interpretazione della norma. E’ notorio infatti che l’art 141 del D. Lgs 209 del 7 settembre 2005 statuisce che i danni dei trasportati debbano essere risarciti, indipendentemente dalle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e salvo il caso fortuito, dalla compagnia che assicura il vettore e non già da quella del civile responsabile come riportato.

 

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“In realtà, le prime elaborazioni dei dati raccolti mostrano un quadro non corrispondente alle aspettative, se si eccettua l’aspetto della riduzione dei tempi di liquidazione dei sinistri, effetto sicuramente positivo del nuovo regime. Risulta, infatti, che il numero complessivo dei sinistri definitivamente liquidati nell’anno di accadimento è passato dal 66% del 2007 a circa il 70% del 2010.

Sostanzialmente il brano evidenzia che la velocità di liquidazione dei sinistri nell’anno di accadimento è migliorata dall’introduzione dell’indennizzo diretto di appena l’1% all’anno. Un dato che non dovrebbe essere sinonimo nemmeno in ragione minoritaria di successo della procedura. E così è se lo accostiamo alle sanzioni comminate proprio nel periodo in esame 2007 / 2010 dall’ISVAP alle compagnie, aumentate di circa il 400%, l’85% delle quali per i ritardi nella liquidazione dei danni rispetto alle tempistiche previste dal comma II dell’art 148 del D. Lgs 209/2005.

 

…to be continued

Audizione-20111012

 

Buongiorno a tutti,
con questo breve articolo volevo portare alla Vostra attenzione i risultati di un’interessante serie di studi condotti dall’Università di Padova in collaborazione con ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro). Cliccando QUI potrete scaricare direttamente dal sito tutto il pdf relativo alle ricerche sui “Disturbi Emozionali dopo un infortunio sul lavoro”.

Nella sostanza questa serie di quattro studi conferma che:  “La sintomatologia post-traumatica si manifesta con un certo grado di gravità in una buona percentuale (attorno al 40%) delle persone che hanno subito un incidente sul lavoro, almeno fino a 5 anni dall’evento”. Disturbi che fanno riferimento all’area ansioso-depressiva, i più riscontrati sono: disturbo d’ansia, depressione, disturbo dell’adattamento, disturbo post-traumatico da stress. Questo sta ad indicare, a mio avviso, l’enorme potenzialità psicotraumatica di un infortunio sul lavoro, non solo dal punto di vista fisico, come potrete immaginare e come riportato purtroppo dagli articoli di cronaca e dai servizi al telegiornale, ma anche sul versante psicologico, aspetto dell’infortunio che, come per gli incidenti stradali, talvolta viene tralasciato e non considerato.

Un altro risultato emerso da questi studi, che conferma le ipotesi di altre ricerche scientifiche, è la persistenza anche dopo 5-10 anni della sintomatologia attiva dei disturbi. Ciò avviene in particolar modo quando si tratta del Disturbo Post-traumatico da Stress, i cui sintomi sono: pensieri intrusivi relativi all’incidente, incubi, appiattimento emotivo, evitamento del luogo dell’incidente o di qualsiasi altra cosa che lo ricordi, per elencare i principali. Un altro sintomo indicatore di problemi psicologici che è stato riscontrato è la rabbia, in passaggio si legge: “l’esperienza clinica indica che talvolta sono proprio l’irritabilità e gli scoppi di collera a suggerire la possibile presenza di un precedente evento traumatico, anche indipendentemente dal manifestarsi di quadri clinici ansioso-depressivi”.
Se pensiamo che i sintomi per stabilizzarsi e diventare cronici hanno necessità, a seconda del disturbo, di un periodo che va dai 3 ai 9 mesi circa, possiamo immaginare le condizioni di vita di queste persone dopo anni vissuti con queste problematiche. Inoltre spesso, purtroppo per gli infortunati, tale danno psicologico non viene valutato e quindi non viene risarcito. Si legge nella discussione dei risultati del secondo studio: “…degna di nota la mancanza di relazione tra entità della sintomatologia post-traumatica e grado di invalidità o distanza temporale dall’evento. Il grado di disabilità assegnato ad un individuo che ha subito un incidente sul lavoro non sembra, quindi, cogliere tutte le conseguenze psicologiche ed emozionali (di) tale evento”.

L’unico modo, per alleviare la sintomatologia dopo che si è cronicizzata, è intervenire con incontri di sostegno psicologico o psicoterapeutici.

Per dare un dimensione delle conseguenze di un infortunio sul lavoro a livello psicologico emerge da quest’altro passaggio: “Le ripercussioni psicologiche individuali possono perdurare anche a distanza di tempo dall’incidente (anni) e potrebbero essere la causa diretta di un mancato rientro al lavoro e di un ridotto funzionamento psicosociale. Questo sottolinea, di nuovo, l’utilità di intervenire tempestivamente dopo l’infortunio, con una diagnosi precoce e con l’offerta di un’assistenza psicologica mirata alle vittime di incidenti sul lavoro”.

Concludendo, ritengo sia importante tenere in considerazione anche l’aspetto psicologico relativo agli infortuni sul lavoro, che talvolta viene meno perché le conseguenze fisiche appaiono più evidenti. Poiché  come dimostrato da questa serie di studi è frequente la presenza di disturbi psicologici come conseguenza diretta di un infortunio sul lavoro. Vi invito a riflettere su cosa potrebbe rappresentare per ognuno di noi la perdita di un dito, di una mano, uno sfregio sul volto o la presenza di cicatrici sul proprio corpo, l’immagine che si ha di sé cambierebbe? Se sì, in che modo? Saremmo in grado di accettare senza “scossoni” tale nuova immagine? Per alcuni potrebbe non avere molta importanza, ma per altre persone potrebbe rappresentare un episodio grave, tale da rimettere in discussione la propria immagine con conseguenze che si riflettono sull’equilibrio psicologico messo alla prova da un evento doloroso come può essere un infortunio sul lavoro. Non si tratta solo della propria immagine corporea, ma anche di quei pensieri che ritornano di frequente sull’incidente, l’orrore provato al momento, l’aver sentito a rischio la propria vita o quella dei colleghi, il ripresentarsi continuo di queste immagini durante lo stato di veglia (tipo flash) ma anche in sogno, con incubi che sembrano essere reali. La tendenza poi a isolarsi, a evitare certi luoghi e le persone (colleghi) che in un qualche modo ricordano l’incidente. Nel caso una persona ritorni al lavoro, provate a pensare al fatto di dover ripassare ogni giorno sul luogo del proprio incidente, rivedere ogni volta, ma soprattutto rivivere ogni giorno quelle stesse terrificanti sensazioni.

Credo sia doveroso valutare anche questi aspetti e soprattutto darne un giusto riconoscimento e offrire un adeguato percorso di recupero psicologico da tale trauma, che permetta alla persona di vivere il più possibile serenamente la propria vita.

Dott. Emiliano Guarinon

psicologo – consulente – CTP

Partner Blumed

Tel: 349 6237870
Web: www.modellidicambiamento.it
Email: emiliano@modellidicambiamento.it

 

Venerdì 16 dicembre a Padova si svolgerà il 1° workshop Blurete.

“Il risarcimento del danno nella giurisprudenza:

approfondimenti e confronti”.

Dalle ore 15.00 alle 19.00 (registrazione partecipanti: ore 14.30)

Centro Congressi “A. Luciani” – Via Forcellini 170, Padova.

L’evento, gratuito e su invito,

sarà strutturato come una tavola rotonda.

Per partecipare è necessario registrarsi alla pagina www.blurete.com/seminari.asp entro e non oltre il 9 dicembre.

 

Per ulteriori informazioni potete contattare la Direzione Blurete via email all’indirizzo info@blurete.com

oppure telefonicamente al numero 049 714205.
www.blurete.com

Il 28 maggio 2009, un 45enne di Boara Pisani e residente a Monselice (PD), finì al pronto soccorso per le ferite riportate a seguito di un grave incidente stradale.I sanitari del nosocomio dopo gli accertamenti di rito ed una diagnosi di “lesioni guaribili in meno di venti giorni” in via precauzionale disponevano un ricovero per eseguire anche una radiografica toracica.

Alle 09.30 del mattino successivo se ne registrava purtroppo il decesso. L’accertamento autoptico disposto dal pm mette poi sorprendentemente in evidenza un grave trauma addominale con lesioni interne e vaste emorragie, non rilevate dai sanitari che avevano prestato le prime cure, per i quali ovviamente scatta la richiesta di rinvio a giudizio per cooperazione in omicidio colposo.

Dal punto di vista penale, all’esito di una ulteriore disposta perizia medico legale l’automobilista di controparte potrebbe anche essere prosciolto pendenti le accuse nei confronti dei medici.

Sotto il profilo civile e più propriamente riguardo al risarcimento dei danni spettanti ai congiunti della vittima, la negligenza anche grave del medico non comporta automaticamente l’addebito della resposanbilità quando l’evento si è verificato a seguito di un incidente stradale.

Ad affermarlo sono gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza nr 22165 del 01 giugno 2011 con cui è stato stabilito che la responsabilità del personale medico non è sufficiente a scagionare il soggetto che ha provocato il sinistro. Secondo il giudizio di legittimità, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale ex art. 41 c.p., comma 2, rispetto al comportamento dell’agente. Le lesioni, infatti, hanno reso necessario l’intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un’ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale.

Di seguito il testo integrale della sentenza.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONESEZIONE IV PENALE

Sentenza 16 marzo – 1° giugno 2011, n. 22165

Svolgimento del processo – Motivi della decisioneS.O. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole di omicidio e lesioni personali colpose gravi plurimi aggravati dalla violazione della normativa in tema di circolazione stradale, perchè alla guida della propria autovettura, nell’effettuare un sorpasso in un tratto con linea continua, si scontrava frontalmente con altra autovettura, sulla quale si trovavano Z.Z. (che decedeva), B.J. e B.Z. (che riportavano lesioni).Vengono presentati due distinti ricorsi che meritano di essere trattati congiuntamente, anche perchè articolano motivi in parte sostanzialmente identici.Si censura il giudizio di responsabilità per il decesso della Z., non condividendosi la ritenuta irrilevanza, per interrompere il nesso causale, del comportamento dei sanitari che ebbero a curare, in patria, la donna. Secondo la difesa erroneamente la Corte, recependo altra consulenza tecnica acquisita in atti che aveva concluso per la sussistenza del nesso causale tra la morte e l’incidente stradale, aveva invece disatteso le conclusioni del consulente di ufficio che aveva sostenuto di ricondurre la morte al cambiamento di terapia effettuato dai medici nella Repubblica Ceca:tale cambiamento doveva invece ritenersi un caso di decorso causale atipico tale da interrompere il nesso causale tra l’evento morte e l’incidente stradale.Si censura l’affermazione di responsabilità per le lesioni gravi riportate dalle B. (dimesse dall’ospedale con prognosi di soli gg. 28 e gg. 4) sul rilievo che difettava un accertamento tecnico sull’entità effettiva delle lesioni, che la Corte non aveva inteso effettuare, sul rilievo che si trattasse di accertamento “inutile e gravoso”, limitandosi a recepire la documentazione del risarcimento del danno (ove si faceva riferimento ad una durata degli esiti compatibile con la contestazione) e le sit rese dalla B.J., costituitasi parte civile.Si sostiene l’irritualità della condanna per le lesioni subite dalla B.J., sul rilievo che sarebbe difettata rituale querela, giacchè la delega rilasciata in proposito al marito per la presentazione della querela sarebbe stata, appunto, irrituale.Infatti sarebbe stata direttamente consegnata ad un ufficiale di p.g. e non invece presentata ad un agente consolare all’estero, secondo il disposto dell’art. 337 c.p.p.. Per l’effetto, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela relativamente alla posizione della B.J..Si censura la sentenza per l’erronea applicazione dell’art. 122 c.p. sul presupposto che, in assenza di una valida querela, non era utilmente invocabile l’applicazione della norma citata che si assume inapplicabile nell’ipotesi di concorso formale di reati, come configurabile nel caso in esame.Si censura il diniego dell’attenuante del risarcimento del danno (art. 62 c.p., n. 6), negata sul rilievo che il risarcimento sarebbe stato effettuato dalla compagnia di assicurazione.E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse delle parti civili costituite con la quale sono stati analiticamente contestati i motivi di ricorso, del quale è stato chiesto il rigetto. E’ stata depositata memoria difensiva nell’interesse dell’imputato a sostegno del ricorso con motivi aggiunti. In particolare, con riferimento al terzo motivo di ricorso, afferente la ritualità della querela, si sostiene che la “delega” agli atti, tradotta dall’interprete all’udienza dell’11 marzo 2010, non era un titolo idoneo ex art. 122 c.p.p. ad autorizzare il B. a sporgere querela in nome e per conto della moglie.Il ricorso è infondato.Infondata è la censura che prospetta l’interruzione del nesso di causalità tra l’incidente e la morte della Z..La Corte ha fatto corretta applicazione del principio in forza del quale, nel caso di lesioni personali (nella specie, provocate da incidente stradale) cui sia seguito il decesso della vittima, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente – tale da interrompere il nesso causale ex art. 41 c.p., comma 2, – rispetto al comportamento dell’agente, perchè questi, provocando tale evento (le lesioni), ha reso necessario l’intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un’ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale (cfr. tra le tante, Sezione 4, 4 ottobre 2006, Lestingi ed altro; cfr. anche Sezione 4, 15 novembre 2007, Magnarelli).Del resto, con accertamento di fatto supportato da idonea motivazione, la Corte ha ritenuto di recepire quella consulenza tecnica che ha concluso per la positiva sussistenza del nesso causale, spiegando come il decesso della donna fosse dipeso proprio dall’immobilizzazione cui era stata costretta per le lesioni subite che aveva così provocato la patologia (l’embolia) che l’aveva portata alla morte; spiegando, quindi, l’irrilevanza, sotto questo profilo, ai fini del preteso atto interruttivo, della terapia somministrata alla donna in patria.La censura allora diventa di merito, perchè si risolve, a ben vedere, in una opinabile contestazione sull’apprezzamento valutativo (sulle diverse consulenze mediche) del giudice di merito, che non può essere censurato perchè supportato da adeguata spiegazione razionale.Anche l’inquadramento delle lesioni come gravi è stato spiegato in modo corretto, attraverso una coerente applicazione del principio del libero convincimento: il giudice ha ritenuto dimostrata l’entità delle lesioni dalle prove documentali e dichiarative acquisite (documentazione dell’assicurazione; dichiarazioni della p.o.), spiegando la ragione per cui non potesse ritenersi satisfattiva la più modesta prognosi formulata in ospedale, che, appunto, come “prognosi”, meritava di essere verificata apprezzando il momento dell’effettiva guarigione. Corretta, allora, la scelta di non effettuare la perizia, che, quale mezzo di prova neutro, è sottratto alla disponibilità delle parti: è noto, infatti, il principio in forza del quale la perizia è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze, onde la sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (tra le tante, Sezione 6, 25 novembre 2008, Bretoni, non massimata).Strettamente connessa alla questione sulla ritualità della querela, è quella pregiudiziale afferente la validità della “delega” “al compimento di tutti gli atti connessi con la querela” rilasciata all’estero da B.J. al marito Ba.Ja., sollevata con i motivi aggiunti e ritenuta fondata dal Procuratore generale in udienza.Le deduzioni del ricorrente partono dal presupposto che la delega all’estero debba essere legalizzata da parte dell’autorità consolare italiana all’estero o comunque essere conferita a mezzo di notaio in paese aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, formalità non adempiute nel caso in esame. Si sostiene, inoltre, che, pur volendo ritenere che la formalità della legalizzazione dei documenti presso le autorità consolari sia stata superata dalla cosiddetta a postille – introdotta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 – la delega conferita al marito non risultava essere stata verificata nell’apposizione della apostille dagli unici organi a ciò autorizzati nella Repubblica ceca, ossia il Ministero della Giustizia e/o il Ministero degli Affari esteri.Sul punto osserva il Collegio che la necessità di apporre la c.d. apostille alle firme di atti da e per l’estero è stata espressamente esclusa dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1997, resa esecutiva in Italia con L. 24 aprile 1990, n. 106. La convenzione di Bruxelles ha sostituito tra gli stati contraenti le disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi, relativi alla semplificazione o alla soppressione della legalizzazioni di atti ed ha fatto riferimento specifico agli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente; ha precisato (art. 1, comma 2, lett. d) che, per atti pubblici, devono intendersi ai sensi della convenzione anche “le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata”; ha aggiunto (art. 3) che la legalizzazione, ai sensi della convenzione, non concerne che la formalità con cui viene attestata l’autenticità della firma, la legale qualità del firmatario dell’atto e, se necessario, l’identità del sigillo o del timbro apposto sull’atto (v. in tema, Sezione 4, 18 febbraio 2009, n.14413, P.C.. in proc. Dafermos, rv. 243880).In conclusione, per effetto di tale disciplina normativa, da ritenersi vigente ad ogni effetto anche in Italia, non è più necessaria, tra gli Stati membri dell’Unione Europea, la formalità della c.d. “apostille”, che la citata Convenzione dell’Aja del 1961 all’art. 3, comma 1, prevedeva, come formalità, residua, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono formati. Tale semplificazione si concreta, pertanto, nell’esonero da qualsiasi forma di legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente o analoga.Tale regime giuridico è applicabile anche al caso in esame giacchè la Repubblica Ceca è uno Stato membro dell’Unione europea e, pertanto, la “delega” in esame deve ritenersi legalmente conferita anche in assenza dell’apostille.Ciò detto, anche alla luce di quanto in fatto riscontrato dal giudice di merito, che ha proceduto alla traduzione della “delega”, non vi è motivo di dubitare della ritualità della stessa, non risultando, del resto, che le modalità di confezionamento dell’atto (in cui l’autenticità della firma e la legale qualità del firmatario è stata attestata da un funzionario del locale Comune) in quello Stato risultino in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano nella subiecta materia, che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore.Ciò premesso, nessun vizio è apprezzabile a proposito della ritenuta ritualità della querela (il cui contenuto non è in contestazione, ed è comunque rimesso al giudice di merito): la censura proposta infatti attiene solo alla modalità di presentazione e si basa su una inesatta lettura dell’art. 337 c.p.p..Al riguardo, non può sostenersi che il soggetto all’estero sia obbligato a presentare la querela presso l’agente consolare, trattandosi di una mera modalità alternativa (basata su un’esigenza di comodità che il legislatore ha voluto soddisfare), ma che non esclude il ricorso alle altre modalità codificate nel codice di rito (come nella specie, a quanto consta, con la presentazione ad un ufficiale di p.g.).L’accertata ritualità della querela esclude la fondatezza del motivo di ricorso con il quale si censura la violazione dell’art. 122 c.p..Anche l’ultimo motivo afferente il risarcimento del danno è infondato, pur dovendosi dare atto che la motivazione sul punto è solo parzialmente corretta.Infatti, contrariamente a quanto affermato in sentenza, è da ritenere che, alla luce dell’interpretazione adeguatrice dell’art. 63 c.p., n. 6, fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 1998, detta attenuante (da riguardarsi come soggettiva solo relativamente agli effetti mentre, quanto al suo contenuto, è qualificabile come essenzialmente oggettiva), sia riconoscibile anche nel caso in cui il risarcimento sia stato effettuato da un istinto o un’impresa di assicurazione (cfr. Sez. 4, 4 ottobre 2004, n. 46557, Albrizzi, rv. 230195).Il predetto vizio motivazione non incide però sulla statuizione giacchè per beneficiare dell’attenuante del risarcimento del danno, la riparazione deve essere integrale (v. Sez. 2, 24 marzo 2010, n. 12366, Sola, rv. 246673), e la Corte di merito, con valutazione qui insindacabile, ha escluso la configurabilità di questo presupposto nel caso in esame.Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite in questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè alla rifusione in favore delle parti civili costituite delle spese sostenute per questo giudizio di Cassazione e liquidate in favore di B.J. in Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge e per B.Z. e Za.To. in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

 

Per tutti quelli che “La direzione dice che…. Il danno morale non è dovuto” alleghiamo una recentissima ed epocale sentenza della Corte di Cassazione, che scagiona una volta per tutte il danno morale dal confino cui era stato, per alcuni, relegato a seguito del parto quadrigemellare delle SS.UU. del novembre 2008.

La massima:

1. Il danno non patrimoniale, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cosiddetto danno morale, ovverosia della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante un reato, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di salutazione economica.

2. Il principio dell’unitarietà del danno non patrimoniale, quale categoria omnicomprensiva che include anche il danno biologico ed il danno da reato, impone al giudice di procedere ad una valutazione ponderale analitica che tenga conto del diverso peso dei beni della vita compromessi, e segnatamente della libertà e della dignità umana, nonché della salute psichica, gravemente pregiudicata in una fase fondamentale della crescita umana e della formazione del carattere e della disponibilità a relazionarsi nella vita sociale, non potendo attribuirsi a priori un maggior rilievo al danno biologico rispetto al danno morale, il quale non si configura esclusivamente come pretium doloris, ma anche come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana.

In allegato invece il testo integrale: SENTENZA 12 settembre 2011, n.18641

In questa edizione del TG Blu l’avv.to Massimo Palisi esprime il proprio parere sulla bozza del DPR per la tabella unica nazionale delle gravi lesioni di cui all’art 138 del D.Lgs 209 del 07 settembre 2005.

Una bozza che ha suscitato indignazione tra gli operatori del settore e tra i rappresentanti dell’Associazione dei famigliari delle vittime della strada che hanno chiesto al Presidente della Repubblica di non firmare il provvedimento.

 

Diritto vivente o diritto vigente, questo è il problema. Che cos’è più nobile, soffrire nell’animo per i sassi e i dardi scagliati dall’oltraggiosa fortuna, o impugnare le armi contro un mare di affanni e combatterli fino a farli cessare? Transare, citare…niente più. E con il sonno dire che poniamo fine al dolore della carne e alle mille afflizioni naturali a cui la carne è destinata? questa è la fine che bisogna desiderare ardentemente! Transare, citare.., forse recuperare. Ecco il difficile. Perché  quali sogni potranno visitarci in quel sonno di morte, quando saremo usciti dalla stretta di questa vita piena di affanni  mortali, è un pensiero su cui ci si deve fermare a riflettere . E sono proprio pensieri siffatti a prolungare la durata della sventura. Perché, chi sopporterebbe le sferzate e le irrisioni del tempo, i torti dell’oppressore, le offese dei superbi, le pene di un amore respinto, i ritardi della legge, l’arroganza dei potenti, gli scherni che il meritevole pazientemente subisce da parte di gente indegna, potendo trovare pace da se stesso con la semplice lama di un pugnale?

Con queste poche modifiche un attuale William Shakespeare rivisiterebbe la sua più famosa tragedia ispirato dalla attuale situazione in tema di risarcimento danni per responsabilità di terzi. Il Decreto Legislativo 209 del 07 settembre 2005, alias Nuovo Codice delle Assicurazioni, prevede al comma 1 dell’articolo 138 quanto segue:

“Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.”

Tra giugno e luglio la Cassazione aveva statuito: “Tutti per uno. Milano per tutti”. C’era pertanto la necessità di unificare il criterio di valutazione dei danni macro permanenti (da 10 a 100 punti di invalidità) in modo da azzerare le ingiustificate differenze territoriali. E il criterio di personalizzazione della valutazione in base alle reali incidenze del danno negli aspetti morali e dinamico relazionali del soggetto danneggiato, sembrava agli occhi attenti degli ermellini, ampiamente rispettato dal modello elaborato dall’osservatorio meneghino.

Mettiamo in soffitta l’art 138 e prepariamoci al solleone agevolato dall’anticiclone africano, hanno pensato gli operatori del settore. L’orientamento giurisprudenziale della Cassazione in qualche modo si è sostituito a questa necessità normativa. E invece, quando meno te l’aspetti, ecco la bozza del  DPR che dovrà essere approvata dal Consiglio di Stato, dove speriamo avranno più considerazione per le sentenze della Suprema Corte. Un dubbio ce lo abbiamo però. Il termine per la presentazione degli emendamenti al DPR è quello del 12 settembre. Che, guarda caso, coincide con la data del rientro dalle ferie delle Camere. Che qualche onorevole volenteroso, sotto l’ombrellone scriva emendamenti?

Tremonti toglie, Fazio restituisce. Nella nuova manovra era previsto un aumento dell’Irap nei confronti delle compagnie assicurative. E adesso se il DPR sarà approvato, il maltolto rientrerà nelle casse della compagnie assicurative con tanto di interessi e rivalutazione. Sotto forma di ulteriore ticket che, tanto per cambiare, graverà sulla testa dei poveri danneggiati. Peraltro, quelli che hanno subito gravi danni alla persona.  Mentre Cerchiai (presidente dell’ANIA) e Verdone (Responsabile settore RCA dell’ANIA) esultano in vista della auspicata riduzione dei risarcimenti – nelle ultime due assemblee il Presidente aveva ansiosamente richiesto la redazione della tabella unica e criticato il sistema milanese – ci chiediamo dove siano finite le associazioni dei consumatori. Quale parte tutelano? O forse sono ancora ammaliati dal cantico delle sirene? Sembra già  di sentire il motivetto sibillino: “Adesso si ridurranno le tariffe RCA”. Sicuramente i  signori del tagliandino si affretteranno a fare tali promesse al popolo. Mentre siamo convinti che i risparmi, in danno dei gravi danneggiati, verranno utilizzati da alcuni grossi gruppi per ripianare noti e meno noti problemi finanziari, non certo legati al risultato tecnico del settore.

Mentre i giudici milanesi avrebbero riconosciuto, al netto delle giuste personalizzazioni, ad un invalido totale di 30 anni, costretto per responsabilità di terzi a fissare il soffitto da una barella per tutti (i tanti) anni che gli resteranno da vivere, senza nemmeno l’autonomia di poter soddisfare i propri bisogni fisiologici in intimità e costretto ogni volta all’umiliazione ed alla mortificazione (tanto per dirne una), € 969.587,00 (oltre personalizzazione) oggi il nuovo DPR ne accorderebbe € 587.163,00. 

L’Europa ha chiesto un aumento dei massimali minimi per la RCA e nel recepimento di tale normativa ci stiamo gradualmente adeguando. Se il vecchio miliardo e mezzo di lire non basta più, ci sarà una motivazione universalmente riconosciuta? Perché il legislatore non se la ricorda?

Torneremo nelle prossime ore sull’argomento. Perché tra i tanti tranelli adoperati dalle compagnie e dal legislatore nell’ultimo decennio in danno dei danneggiati, beffati e ribeffati nell’ipercomplesso mondo del risarcimento danni, questo DPR prosegue in quella direzione. Oggi la trattativa “ministeriale” dei sinistri non può essere sinonimo di patrocinio di qualità. Bisogna essere preparati per far accogliere all’illustrissimo giudicante una personalizzazione del danno di un 50% per ristabilire gli equilibri proclamati dalla Cassazione. Allora quei 587 mila euro diverranno 880 mila. In conclusione il nostro pensiero è, ancora una volta, non gridare allo scandalo ma affilare la lama al pugnale per difendere i diritti dei macrolesi.

Chiudiamo citando ancora una volta Shakespeare. Abbandoniamo Amleto per approdare al “Sogno di una notte di mezza estate”. Questa citazione racchiude in sé la ultradecennale strategia delle compagnie assicurative:

<<Può ben dire la sua un leone, quando a dir la loro ci sono tanti asini in giro.>>

Per lui l’infortunistica stradale era una scienza: l’infortunologia. Fu il primo consulente di Infortunistica Stradale nel lontano 1952. L’inventore della professione. Grazie alla sua determinazione oggi portiamo avanti con passione la missione di tutela dei danneggiati nei confronti delle compagnie di assicurazione. Si è spento il 10 luglio all’età di 92 anni.

Addio Professore!

 

“Il Professor Michele Tossani, nasce nel 1918 a Castelfiumanese, sull’appennino bolognese ma, pur mantenendo costanti rapporti con la sua terra, si trasferisce ben presto a Bologna dove compie gli studi. Ancora giovane si arruola in Marina e viene assegnato alle forze di presidio del Dodecanesimo italiano.

Rimpatriato allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, si dedica al mondo della scuola e dei giovani, come insegnante di educazione fisica e come presidente della G.I.L.

Dopo l’8 settembre 1943, si trova in Italia settentrionale e presta servizio nell’Esercito Repubblicano.

Dopo la fine della Guerra rientra a Bologna dove, a causa del suo passato politico, trascorre un periodo turbolento per poi essere definitivamente assolto e riabilitato.

In quegli anni, il professore approfondisce il suo interesse per la persona umana e per i danni che essa può subire a causa di incidenti e infortuni.

E’ così che nasce l’infortunologia, la nuova scienza inventata da Michele Tossani, che pone l’individuo al centro di una rete aperta di relazioni con diverse scienze quali, ad esempio, la psicologia, la medicina legale, il diritto e altre.

L’infortunologia è l’occasione per Tossani di rendere professionali i suoi interessi, e perciò fonda un’Organizzazione ora diffusa in tutta Italia che viene posta al servizio di chi, vittima di traumi, deve combattere contro le Assicurazioni per ottenere il giusto risarcimento.

Questa intensa attività professionale non impedisce al Professor Tossani di coltivare altre sue passioni, tra le quali il mecenatismo artistico, che si sviluppa sull’esemplare restauro di un palazzo d’epoca e nella partecipazione ad iniziative artistiche di primaria importanza, anche nel campo della musica.

Questi successi mantengono però Tossani nei limiti della semplicità, con gli affetti e le amicizie di sempre, e con le passioni più genuine.”

Tratto dal sito www.infortunisticatossani.com