Il 28 maggio 2009, un 45enne di Boara Pisani e residente a Monselice (PD), finì al pronto soccorso per le ferite riportate a seguito di un grave incidente stradale.I sanitari del nosocomio dopo gli accertamenti di rito ed una diagnosi di “lesioni guaribili in meno di venti giorni” in via precauzionale disponevano un ricovero per eseguire anche una radiografica toracica.

Alle 09.30 del mattino successivo se ne registrava purtroppo il decesso. L’accertamento autoptico disposto dal pm mette poi sorprendentemente in evidenza un grave trauma addominale con lesioni interne e vaste emorragie, non rilevate dai sanitari che avevano prestato le prime cure, per i quali ovviamente scatta la richiesta di rinvio a giudizio per cooperazione in omicidio colposo.

Dal punto di vista penale, all’esito di una ulteriore disposta perizia medico legale l’automobilista di controparte potrebbe anche essere prosciolto pendenti le accuse nei confronti dei medici.

Sotto il profilo civile e più propriamente riguardo al risarcimento dei danni spettanti ai congiunti della vittima, la negligenza anche grave del medico non comporta automaticamente l’addebito della resposanbilità quando l’evento si è verificato a seguito di un incidente stradale.

Ad affermarlo sono gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza nr 22165 del 01 giugno 2011 con cui è stato stabilito che la responsabilità del personale medico non è sufficiente a scagionare il soggetto che ha provocato il sinistro. Secondo il giudizio di legittimità, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale ex art. 41 c.p., comma 2, rispetto al comportamento dell’agente. Le lesioni, infatti, hanno reso necessario l’intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un’ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale.

Di seguito il testo integrale della sentenza.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONESEZIONE IV PENALE

Sentenza 16 marzo – 1° giugno 2011, n. 22165

Svolgimento del processo – Motivi della decisioneS.O. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole di omicidio e lesioni personali colpose gravi plurimi aggravati dalla violazione della normativa in tema di circolazione stradale, perchè alla guida della propria autovettura, nell’effettuare un sorpasso in un tratto con linea continua, si scontrava frontalmente con altra autovettura, sulla quale si trovavano Z.Z. (che decedeva), B.J. e B.Z. (che riportavano lesioni).Vengono presentati due distinti ricorsi che meritano di essere trattati congiuntamente, anche perchè articolano motivi in parte sostanzialmente identici.Si censura il giudizio di responsabilità per il decesso della Z., non condividendosi la ritenuta irrilevanza, per interrompere il nesso causale, del comportamento dei sanitari che ebbero a curare, in patria, la donna. Secondo la difesa erroneamente la Corte, recependo altra consulenza tecnica acquisita in atti che aveva concluso per la sussistenza del nesso causale tra la morte e l’incidente stradale, aveva invece disatteso le conclusioni del consulente di ufficio che aveva sostenuto di ricondurre la morte al cambiamento di terapia effettuato dai medici nella Repubblica Ceca:tale cambiamento doveva invece ritenersi un caso di decorso causale atipico tale da interrompere il nesso causale tra l’evento morte e l’incidente stradale.Si censura l’affermazione di responsabilità per le lesioni gravi riportate dalle B. (dimesse dall’ospedale con prognosi di soli gg. 28 e gg. 4) sul rilievo che difettava un accertamento tecnico sull’entità effettiva delle lesioni, che la Corte non aveva inteso effettuare, sul rilievo che si trattasse di accertamento “inutile e gravoso”, limitandosi a recepire la documentazione del risarcimento del danno (ove si faceva riferimento ad una durata degli esiti compatibile con la contestazione) e le sit rese dalla B.J., costituitasi parte civile.Si sostiene l’irritualità della condanna per le lesioni subite dalla B.J., sul rilievo che sarebbe difettata rituale querela, giacchè la delega rilasciata in proposito al marito per la presentazione della querela sarebbe stata, appunto, irrituale.Infatti sarebbe stata direttamente consegnata ad un ufficiale di p.g. e non invece presentata ad un agente consolare all’estero, secondo il disposto dell’art. 337 c.p.p.. Per l’effetto, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela relativamente alla posizione della B.J..Si censura la sentenza per l’erronea applicazione dell’art. 122 c.p. sul presupposto che, in assenza di una valida querela, non era utilmente invocabile l’applicazione della norma citata che si assume inapplicabile nell’ipotesi di concorso formale di reati, come configurabile nel caso in esame.Si censura il diniego dell’attenuante del risarcimento del danno (art. 62 c.p., n. 6), negata sul rilievo che il risarcimento sarebbe stato effettuato dalla compagnia di assicurazione.E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse delle parti civili costituite con la quale sono stati analiticamente contestati i motivi di ricorso, del quale è stato chiesto il rigetto. E’ stata depositata memoria difensiva nell’interesse dell’imputato a sostegno del ricorso con motivi aggiunti. In particolare, con riferimento al terzo motivo di ricorso, afferente la ritualità della querela, si sostiene che la “delega” agli atti, tradotta dall’interprete all’udienza dell’11 marzo 2010, non era un titolo idoneo ex art. 122 c.p.p. ad autorizzare il B. a sporgere querela in nome e per conto della moglie.Il ricorso è infondato.Infondata è la censura che prospetta l’interruzione del nesso di causalità tra l’incidente e la morte della Z..La Corte ha fatto corretta applicazione del principio in forza del quale, nel caso di lesioni personali (nella specie, provocate da incidente stradale) cui sia seguito il decesso della vittima, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente – tale da interrompere il nesso causale ex art. 41 c.p., comma 2, – rispetto al comportamento dell’agente, perchè questi, provocando tale evento (le lesioni), ha reso necessario l’intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un’ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale (cfr. tra le tante, Sezione 4, 4 ottobre 2006, Lestingi ed altro; cfr. anche Sezione 4, 15 novembre 2007, Magnarelli).Del resto, con accertamento di fatto supportato da idonea motivazione, la Corte ha ritenuto di recepire quella consulenza tecnica che ha concluso per la positiva sussistenza del nesso causale, spiegando come il decesso della donna fosse dipeso proprio dall’immobilizzazione cui era stata costretta per le lesioni subite che aveva così provocato la patologia (l’embolia) che l’aveva portata alla morte; spiegando, quindi, l’irrilevanza, sotto questo profilo, ai fini del preteso atto interruttivo, della terapia somministrata alla donna in patria.La censura allora diventa di merito, perchè si risolve, a ben vedere, in una opinabile contestazione sull’apprezzamento valutativo (sulle diverse consulenze mediche) del giudice di merito, che non può essere censurato perchè supportato da adeguata spiegazione razionale.Anche l’inquadramento delle lesioni come gravi è stato spiegato in modo corretto, attraverso una coerente applicazione del principio del libero convincimento: il giudice ha ritenuto dimostrata l’entità delle lesioni dalle prove documentali e dichiarative acquisite (documentazione dell’assicurazione; dichiarazioni della p.o.), spiegando la ragione per cui non potesse ritenersi satisfattiva la più modesta prognosi formulata in ospedale, che, appunto, come “prognosi”, meritava di essere verificata apprezzando il momento dell’effettiva guarigione. Corretta, allora, la scelta di non effettuare la perizia, che, quale mezzo di prova neutro, è sottratto alla disponibilità delle parti: è noto, infatti, il principio in forza del quale la perizia è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze, onde la sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (tra le tante, Sezione 6, 25 novembre 2008, Bretoni, non massimata).Strettamente connessa alla questione sulla ritualità della querela, è quella pregiudiziale afferente la validità della “delega” “al compimento di tutti gli atti connessi con la querela” rilasciata all’estero da B.J. al marito Ba.Ja., sollevata con i motivi aggiunti e ritenuta fondata dal Procuratore generale in udienza.Le deduzioni del ricorrente partono dal presupposto che la delega all’estero debba essere legalizzata da parte dell’autorità consolare italiana all’estero o comunque essere conferita a mezzo di notaio in paese aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, formalità non adempiute nel caso in esame. Si sostiene, inoltre, che, pur volendo ritenere che la formalità della legalizzazione dei documenti presso le autorità consolari sia stata superata dalla cosiddetta a postille – introdotta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 – la delega conferita al marito non risultava essere stata verificata nell’apposizione della apostille dagli unici organi a ciò autorizzati nella Repubblica ceca, ossia il Ministero della Giustizia e/o il Ministero degli Affari esteri.Sul punto osserva il Collegio che la necessità di apporre la c.d. apostille alle firme di atti da e per l’estero è stata espressamente esclusa dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1997, resa esecutiva in Italia con L. 24 aprile 1990, n. 106. La convenzione di Bruxelles ha sostituito tra gli stati contraenti le disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi, relativi alla semplificazione o alla soppressione della legalizzazioni di atti ed ha fatto riferimento specifico agli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente; ha precisato (art. 1, comma 2, lett. d) che, per atti pubblici, devono intendersi ai sensi della convenzione anche “le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata”; ha aggiunto (art. 3) che la legalizzazione, ai sensi della convenzione, non concerne che la formalità con cui viene attestata l’autenticità della firma, la legale qualità del firmatario dell’atto e, se necessario, l’identità del sigillo o del timbro apposto sull’atto (v. in tema, Sezione 4, 18 febbraio 2009, n.14413, P.C.. in proc. Dafermos, rv. 243880).In conclusione, per effetto di tale disciplina normativa, da ritenersi vigente ad ogni effetto anche in Italia, non è più necessaria, tra gli Stati membri dell’Unione Europea, la formalità della c.d. “apostille”, che la citata Convenzione dell’Aja del 1961 all’art. 3, comma 1, prevedeva, come formalità, residua, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono formati. Tale semplificazione si concreta, pertanto, nell’esonero da qualsiasi forma di legalizzazione o da qualsiasi altra formalità equivalente o analoga.Tale regime giuridico è applicabile anche al caso in esame giacchè la Repubblica Ceca è uno Stato membro dell’Unione europea e, pertanto, la “delega” in esame deve ritenersi legalmente conferita anche in assenza dell’apostille.Ciò detto, anche alla luce di quanto in fatto riscontrato dal giudice di merito, che ha proceduto alla traduzione della “delega”, non vi è motivo di dubitare della ritualità della stessa, non risultando, del resto, che le modalità di confezionamento dell’atto (in cui l’autenticità della firma e la legale qualità del firmatario è stata attestata da un funzionario del locale Comune) in quello Stato risultino in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano nella subiecta materia, che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore.Ciò premesso, nessun vizio è apprezzabile a proposito della ritenuta ritualità della querela (il cui contenuto non è in contestazione, ed è comunque rimesso al giudice di merito): la censura proposta infatti attiene solo alla modalità di presentazione e si basa su una inesatta lettura dell’art. 337 c.p.p..Al riguardo, non può sostenersi che il soggetto all’estero sia obbligato a presentare la querela presso l’agente consolare, trattandosi di una mera modalità alternativa (basata su un’esigenza di comodità che il legislatore ha voluto soddisfare), ma che non esclude il ricorso alle altre modalità codificate nel codice di rito (come nella specie, a quanto consta, con la presentazione ad un ufficiale di p.g.).L’accertata ritualità della querela esclude la fondatezza del motivo di ricorso con il quale si censura la violazione dell’art. 122 c.p..Anche l’ultimo motivo afferente il risarcimento del danno è infondato, pur dovendosi dare atto che la motivazione sul punto è solo parzialmente corretta.Infatti, contrariamente a quanto affermato in sentenza, è da ritenere che, alla luce dell’interpretazione adeguatrice dell’art. 63 c.p., n. 6, fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 1998, detta attenuante (da riguardarsi come soggettiva solo relativamente agli effetti mentre, quanto al suo contenuto, è qualificabile come essenzialmente oggettiva), sia riconoscibile anche nel caso in cui il risarcimento sia stato effettuato da un istinto o un’impresa di assicurazione (cfr. Sez. 4, 4 ottobre 2004, n. 46557, Albrizzi, rv. 230195).Il predetto vizio motivazione non incide però sulla statuizione giacchè per beneficiare dell’attenuante del risarcimento del danno, la riparazione deve essere integrale (v. Sez. 2, 24 marzo 2010, n. 12366, Sola, rv. 246673), e la Corte di merito, con valutazione qui insindacabile, ha escluso la configurabilità di questo presupposto nel caso in esame.Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite in questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè alla rifusione in favore delle parti civili costituite delle spese sostenute per questo giudizio di Cassazione e liquidate in favore di B.J. in Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge e per B.Z. e Za.To. in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

 

Diritto vivente o diritto vigente, questo è il problema. Che cos’è più nobile, soffrire nell’animo per i sassi e i dardi scagliati dall’oltraggiosa fortuna, o impugnare le armi contro un mare di affanni e combatterli fino a farli cessare? Transare, citare…niente più. E con il sonno dire che poniamo fine al dolore della carne e alle mille afflizioni naturali a cui la carne è destinata? questa è la fine che bisogna desiderare ardentemente! Transare, citare.., forse recuperare. Ecco il difficile. Perché  quali sogni potranno visitarci in quel sonno di morte, quando saremo usciti dalla stretta di questa vita piena di affanni  mortali, è un pensiero su cui ci si deve fermare a riflettere . E sono proprio pensieri siffatti a prolungare la durata della sventura. Perché, chi sopporterebbe le sferzate e le irrisioni del tempo, i torti dell’oppressore, le offese dei superbi, le pene di un amore respinto, i ritardi della legge, l’arroganza dei potenti, gli scherni che il meritevole pazientemente subisce da parte di gente indegna, potendo trovare pace da se stesso con la semplice lama di un pugnale?

Con queste poche modifiche un attuale William Shakespeare rivisiterebbe la sua più famosa tragedia ispirato dalla attuale situazione in tema di risarcimento danni per responsabilità di terzi. Il Decreto Legislativo 209 del 07 settembre 2005, alias Nuovo Codice delle Assicurazioni, prevede al comma 1 dell’articolo 138 quanto segue:

“Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.”

Tra giugno e luglio la Cassazione aveva statuito: “Tutti per uno. Milano per tutti”. C’era pertanto la necessità di unificare il criterio di valutazione dei danni macro permanenti (da 10 a 100 punti di invalidità) in modo da azzerare le ingiustificate differenze territoriali. E il criterio di personalizzazione della valutazione in base alle reali incidenze del danno negli aspetti morali e dinamico relazionali del soggetto danneggiato, sembrava agli occhi attenti degli ermellini, ampiamente rispettato dal modello elaborato dall’osservatorio meneghino.

Mettiamo in soffitta l’art 138 e prepariamoci al solleone agevolato dall’anticiclone africano, hanno pensato gli operatori del settore. L’orientamento giurisprudenziale della Cassazione in qualche modo si è sostituito a questa necessità normativa. E invece, quando meno te l’aspetti, ecco la bozza del  DPR che dovrà essere approvata dal Consiglio di Stato, dove speriamo avranno più considerazione per le sentenze della Suprema Corte. Un dubbio ce lo abbiamo però. Il termine per la presentazione degli emendamenti al DPR è quello del 12 settembre. Che, guarda caso, coincide con la data del rientro dalle ferie delle Camere. Che qualche onorevole volenteroso, sotto l’ombrellone scriva emendamenti?

Tremonti toglie, Fazio restituisce. Nella nuova manovra era previsto un aumento dell’Irap nei confronti delle compagnie assicurative. E adesso se il DPR sarà approvato, il maltolto rientrerà nelle casse della compagnie assicurative con tanto di interessi e rivalutazione. Sotto forma di ulteriore ticket che, tanto per cambiare, graverà sulla testa dei poveri danneggiati. Peraltro, quelli che hanno subito gravi danni alla persona.  Mentre Cerchiai (presidente dell’ANIA) e Verdone (Responsabile settore RCA dell’ANIA) esultano in vista della auspicata riduzione dei risarcimenti – nelle ultime due assemblee il Presidente aveva ansiosamente richiesto la redazione della tabella unica e criticato il sistema milanese – ci chiediamo dove siano finite le associazioni dei consumatori. Quale parte tutelano? O forse sono ancora ammaliati dal cantico delle sirene? Sembra già  di sentire il motivetto sibillino: “Adesso si ridurranno le tariffe RCA”. Sicuramente i  signori del tagliandino si affretteranno a fare tali promesse al popolo. Mentre siamo convinti che i risparmi, in danno dei gravi danneggiati, verranno utilizzati da alcuni grossi gruppi per ripianare noti e meno noti problemi finanziari, non certo legati al risultato tecnico del settore.

Mentre i giudici milanesi avrebbero riconosciuto, al netto delle giuste personalizzazioni, ad un invalido totale di 30 anni, costretto per responsabilità di terzi a fissare il soffitto da una barella per tutti (i tanti) anni che gli resteranno da vivere, senza nemmeno l’autonomia di poter soddisfare i propri bisogni fisiologici in intimità e costretto ogni volta all’umiliazione ed alla mortificazione (tanto per dirne una), € 969.587,00 (oltre personalizzazione) oggi il nuovo DPR ne accorderebbe € 587.163,00. 

L’Europa ha chiesto un aumento dei massimali minimi per la RCA e nel recepimento di tale normativa ci stiamo gradualmente adeguando. Se il vecchio miliardo e mezzo di lire non basta più, ci sarà una motivazione universalmente riconosciuta? Perché il legislatore non se la ricorda?

Torneremo nelle prossime ore sull’argomento. Perché tra i tanti tranelli adoperati dalle compagnie e dal legislatore nell’ultimo decennio in danno dei danneggiati, beffati e ribeffati nell’ipercomplesso mondo del risarcimento danni, questo DPR prosegue in quella direzione. Oggi la trattativa “ministeriale” dei sinistri non può essere sinonimo di patrocinio di qualità. Bisogna essere preparati per far accogliere all’illustrissimo giudicante una personalizzazione del danno di un 50% per ristabilire gli equilibri proclamati dalla Cassazione. Allora quei 587 mila euro diverranno 880 mila. In conclusione il nostro pensiero è, ancora una volta, non gridare allo scandalo ma affilare la lama al pugnale per difendere i diritti dei macrolesi.

Chiudiamo citando ancora una volta Shakespeare. Abbandoniamo Amleto per approdare al “Sogno di una notte di mezza estate”. Questa citazione racchiude in sé la ultradecennale strategia delle compagnie assicurative:

<<Può ben dire la sua un leone, quando a dir la loro ci sono tanti asini in giro.>>

Per lui l’infortunistica stradale era una scienza: l’infortunologia. Fu il primo consulente di Infortunistica Stradale nel lontano 1952. L’inventore della professione. Grazie alla sua determinazione oggi portiamo avanti con passione la missione di tutela dei danneggiati nei confronti delle compagnie di assicurazione. Si è spento il 10 luglio all’età di 92 anni.

Addio Professore!

 

“Il Professor Michele Tossani, nasce nel 1918 a Castelfiumanese, sull’appennino bolognese ma, pur mantenendo costanti rapporti con la sua terra, si trasferisce ben presto a Bologna dove compie gli studi. Ancora giovane si arruola in Marina e viene assegnato alle forze di presidio del Dodecanesimo italiano.

Rimpatriato allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, si dedica al mondo della scuola e dei giovani, come insegnante di educazione fisica e come presidente della G.I.L.

Dopo l’8 settembre 1943, si trova in Italia settentrionale e presta servizio nell’Esercito Repubblicano.

Dopo la fine della Guerra rientra a Bologna dove, a causa del suo passato politico, trascorre un periodo turbolento per poi essere definitivamente assolto e riabilitato.

In quegli anni, il professore approfondisce il suo interesse per la persona umana e per i danni che essa può subire a causa di incidenti e infortuni.

E’ così che nasce l’infortunologia, la nuova scienza inventata da Michele Tossani, che pone l’individuo al centro di una rete aperta di relazioni con diverse scienze quali, ad esempio, la psicologia, la medicina legale, il diritto e altre.

L’infortunologia è l’occasione per Tossani di rendere professionali i suoi interessi, e perciò fonda un’Organizzazione ora diffusa in tutta Italia che viene posta al servizio di chi, vittima di traumi, deve combattere contro le Assicurazioni per ottenere il giusto risarcimento.

Questa intensa attività professionale non impedisce al Professor Tossani di coltivare altre sue passioni, tra le quali il mecenatismo artistico, che si sviluppa sull’esemplare restauro di un palazzo d’epoca e nella partecipazione ad iniziative artistiche di primaria importanza, anche nel campo della musica.

Questi successi mantengono però Tossani nei limiti della semplicità, con gli affetti e le amicizie di sempre, e con le passioni più genuine.”

Tratto dal sito www.infortunisticatossani.com

Con tre lustri di esperienza nel settore del risarcimento danni,  Massimo Quezel ed Umberto Coccia, hanno dato vita a quattro mani, ad un testo di sicuro interesse per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo dell’infortunistica stradale, per tutti coloro che operano già nel settore, per tutti: l’ABC dell’infortunistica stradale!

Q e U, si propongono con questo testo,  di insegnare le basi dell’attività di consulente di infortunistica stradale, così come si insegna ad un alunno della prima elementare a scrivere nel rigo giusto e a fare le stanghette alla “a” ed i punti sulle “i”.

Una lettura non solo passiva, ma testi densi di domande per spronare il lettore ad analizzare con la propria coscienza, ciò che viene scritto, lasciando a ciascuno la libertà di capire, verificare l’ipercomplessità del mondo in cui si sta andando ad operare che muta alla velocità della luce.

Pochi e semplici concetti con un linguaggio a tutti comprensibile. Da qui la scelta di chiamarlo l’abc dell’Infortunistica Stradale. Pochi e semplici concetti perché questa professione non può essere appresa solo a livello teorico. Anzi. Come dicono gli inglesi: “repitition is mother of the skills”. Cioè la ripetizione è la madre di tutte le abilità. Ed è quindi la pratica, quotidiana che fà da migliore maestra. Ovviamente unita all’aggiornamento tecnico e professionale.

L’ABC dell’infortunistica stradale contiene le informazioni base, le fondamenta solide su cui costruire l’attività professionale di un consulente di infortunistica stradale. Ed un valido supporto durante lo svolgimento della stessa. La competenza e la professionalità sono le uniche armi a disposizione per emergere in un mercato altamente competitivo come quello dell’infortunistica stradale. E la conoscenza profonda della materia è la carta vincente per un confronto di pari livello con le compagnie assicurative che metteranno in atto tutte le tecniche a loro conosciute per risparmiare sulla liquidazione dei danni. Oggi più di ieri grazie all’introduzione dell’indennizzo diretto.

Il nostro obiettivo è invece quello di far ottenere ai nostri assistiti il giusto risarcimento, tenendo ben presente che nella contesa, la compagnia assicurativa riveste il ruolo debole di “debitore” e noi (i nostri clienti) quello forte di “creditore”. E che una volta che la stessa è messa in condizione, dal patrocinatore esperto, di poter quantificare un danno è obbligata a norma di legge a formalizzare congrua offerta (inviare i soldi!), così come previsto al II comma dell’art 148 del Nuovo Codice delle Assicurazioni

Fatto nostro questo concetto, unito alle competenze specifiche, il risultato è garantito.

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Pochi giorni fà dedicavamo l’ultima edizione del Tg Blu al commento da parte dell’Avv.to Massimo Palisi alla mediaconciliazione. Molte le perplessità espresse dall’avvocato. Le stesse che avevano animato l’attivismo delle associazioni forensi per contrastare l’obbligatorietà della procedura. Dimostrazioni, scioperi ma soprattutto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, che con l’Ordinanza Tar Lazio n. 3202-11, ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate, con motivazioni praticamente inconfutabili, le seguenti questioni di legittimità costituzionale sollevate:
- introduzione dell’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione;
- esperimento della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- previsione che a gestire il procedimento di mediazione possano essere gli enti pubblici e privati, con omissione dell’individuazione di criteri volti a delineare i requisiti attinenti alla specifica professionalità giuridico-processuale del mediatore.

L’OUA e le Associazioni di categoria più attive (come Agire e Informare e l’Associazione degli Avvocati Romani) hanno quindi segnato un primo importante punto verso la speranza di un cambiamento.

La parola ora spetta alla Corte Costituzionale.

Vi terremo aggiornati.

Prosegue l’analisi della mediazione obbligatoria attraverso la video informazione del gruppo Studio Blu infortunistica Stradale. Stavolta l’ospite ed esperto del settore è l’avv.to Massimo Palisi, con il quale Umberto Coccia, traccia una panoramica del nuovo istituto in vigore da pochi giorni.

La triste vicenda di “malasanità” riguarda il caso di un cinquantaduenne di Monte San Giusto in provincia di Macerata al quale nel 2003 veniva diagnosticato un cancro al fegato. Dopo essersi sottoposto alle pesanti cure, che una patologia di questo tipo prevede, nel 2008 viene accertato che quelle che si credevano fossero neoplasie epatiche erano in realtà solo angiomi.

Il malcapitato ha denunciato la struttura sanitaria mentre la Commissione di inchiesta della Camera, sugli errori in campo sanitario e disavanzi sanitari regionali ha aperto un indagine sui fatti. Il Presidente della Commissione On. Leoluca Orlando ha chiesto una relazione dettagliata dell’accaduto all’Assessore alla sanità della Regione Marche.

Questo uno stralcio delle dichiarazioni dell’On. Orlando raccolte dall’ANSA:

”Malasanita’, normalmente, e’ curare in modo errato una patologia – ha dichiarato il presidente della Commissione, l’on. Leoluca Orlando – ma malasanita’ e’ anche, e paradossalmente ancor di piu’, curare una patologia insesistente. Sanzionare errori sanitari significa contribuire alla fiducia nel Servizio Sanitario e in tante straordinarie professionalita’ che, quotidianamente, curano patologie e salvano vite umane. Per questo la Commissione che presiedo chiedera’ all’assessore alla Sanita’ della Regione Marche, Almerino Mezzolani, una relazione dettagliata su quanto avvenuto, anche in ordine a eventuali responsabilita’ individuali. Una volta acquisite queste valutazioni – conclude – procederemo poi ad effettuare tutti gli accertamenti di nostra competenza”.

E’ stato approvato il Decreto Legislativo nr 28 del 04 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il decreto è stato pubblicato nella GU 53 del 05 marzo 2010. Un istituto destinato a modificare il percorso del processo civile e finalizzato a decongestionare il sistema giudiziario italiano.
L’art 5 comma 1 del Decreto riassume in maniera sostanziale la novità normativa:
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la  mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Solo il tempo sarà giudice dell’efficacia di questo radicale cambiamento che interessa appunto anche il nostro settore. Tutto sommato non dovrebbero esserci, almeno ad un prima superficiale analisi, cambiamenti o effetti di sorta per la nostra attività. Ce ne saranno invece per la categoria forense e per le compagnie assicurative.
Alleghiamo il testo integrale del decreto legislativo.
imagesE’ stato approvato il Decreto Legislativo nr 28 del 04 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il decreto è stato pubblicato nella GU 53 del 05 marzo 2010. Un istituto destinato a modificare il percorso del processo civile e finalizzato a decongestionare il sistema giudiziario italiano.
L’art 5 comma 1 del Decreto riassume in maniera sostanziale la novità normativa:
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la  mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Solo il tempo sarà giudice dell’efficacia di questo radicale cambiamento che interessa appunto anche il nostro settore. Tutto sommato non dovrebbero esserci, almeno ad un prima superficiale analisi, cambiamenti o effetti di sorta per la nostra attività. Ce ne saranno invece per la categoria forense e per le compagnie assicurative.
La direzione e gli affiliati Studio Blu, augurano a tutti i propri collaboratori, ai clienti ed anche alle controparti un sereno Natale!
Studio blu
Direzione Generale

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