Il fatto sul quale è stata chiamata a pronunziarsi con sentenza 37455 la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, sul ricorso presentato da due ragazzi partenopei all’epoca dei fatti minorenni, trasportati sul ciclomotore condotto da un terzo giovane, richiama alla memoria una tragedia della strada in cui perse la vita una donna, la cui unica colpa fu quella di attraversare a piedi la carreggiata al passaggio del terzetto. I giovani, dopo essersi ripresi dalla caduta, erano scappati senza prestare soccorso alla donna. Il conducente venne chiamato a rispondere di omicidio colposo, mentre per i due trasportati l’accusa fu quella di omissione di soccorso. Per onor di cronaca corre l’obbligo di indicare che nel 2006, per gli autori dell’incidente la Corte d’Appello di Napoli – sezione minorenni -  concesse il perdono giudiziale, al che la difesa dei due trasportati ne contestò la condanna morale ponendo a presupposto il fatto che “viaggiando come passeggeri a bordo del mezzo non potevano prevedere che si potesse verificare l’evento comunque ricollegabile al comportamento di chi stava alla guida”. Secondo la tesi della difesa dei minorenni trasportati, non poteva scattare l’imputazione prevista dall’art. 189 C.d.S. che punisce l’ omissione di soccorso.  La Cassazione, con le motivazioni di cui appreso, ha bocciato il ricorso ritenendo che i due viaggiavano con un terzo amico “ben sapendo che la loro presenza comprometteva di molto le condizioni di stabilità del motoveicolo, rendendole precarie”, e  – soggiunge la Suprema Corte -  dandosi alla fuga e non fermandosi per prestare assistenza all’investita, si erano resi colpevoli, anche se sono stati perdonati, delle ipotesi di reato previste dall’art. 189 del C.d.S.”. Dalle testimonianze raccolte  a seguito dell’evento infortunistico, inoltre, i due passeggeri “erano caduti sopra il corpo dell’investita ed uno dei due era salito sul ciclomotore ed era scappato. Quindi non potevano non essersi resi conto che la donna urtata aveva riportato danni alla persona”. In ogni caso all’indirizzo dei due trasportati la Cassazione si esprime rimarcando la loro colpa “morale” in quanto“si dovevano fermare per verificare se” la donna travolta “avesse bisogno di soccorso. E invece si sono allontanati”, divenendo così, anch’essi, ed a pieno titolo pirati della strada.

Fonte: ASAPS