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	<title>Infortunistica Stradale Blog</title>
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	<description>Il blog dell&#039;infortunistica stradale</description>
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		<title>ISVAP: lotta alle compagnie che non rispettano i preventivi online</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;ISVAP ha deciso di intervenire nei confronti delle compagnie che non rispettano i preventivi elaborati online. Sono numerose, infatti, le segnalazioni ricevute nelle ultime settimane dall&#8217;authority da parte di consumatori che hanno riportato difformità sospette tra i prezzi di polizza proposti da varie agenzie e i risultati ottenuti sul sito www.tuopreventivatore.it. Il sito offre un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="tuopreventivatore" src="http://www.newsassicurazioni.it/wp-content/uploads/2011/08/tuo-preventivatore.jpg" alt="" width="416" height="301" />L&#8217;ISVAP ha deciso di intervenire nei confronti delle compagnie che non rispettano i preventivi elaborati online.<br />
Sono numerose, infatti, le segnalazioni ricevute nelle ultime settimane dall&#8217;authority da parte di consumatori che hanno riportato difformità sospette tra i prezzi di polizza proposti da varie agenzie e i risultati ottenuti sul sito www.tuopreventivatore.it.<br />
Il sito offre un servizio che confronta i prezzi più convenienti delle polizze, in base ai dati relativi all&#8217;assicurato (età, residenza, classe di merito, auto, ecc.) che lo stesso inserisce per ottenere il costo &#8220;personalizzato&#8221;. Dell&#8217;attendibilità di questo sito si fa garante implicitamente proprio l&#8217;ISVAP, che pone un link a www.tuopreventivatore.it direttamente nel suo sito istituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, spesso i costi di polizza che i consumatori si vedono proporre dalle compagnie risultano più alti rispetto a quelli indicati come corretti del preventivatore.<br />
L&#8217;ISVAP precisa che, se le informazioni inserite dall&#8217;utente sono corrette e documentabili, i preventivi ottenuti hanno validità per almeno 60 giorni e le imprese sono tenute a stipulare la polizza al prezzo definito dal sito, salva l’applicazione di eventuali sconti.<br />
Il cliente, quindi, potrà contestare il costo difforme rispetto al preventivo online e se l&#8217;assicurazione non lo riconosce, potrà segnalare il caso all&#8217;Isvap (Servizio Tutela del Consumatore &#8211; Via del Quirinale, 21, 00187 &#8211; Roma o tramite fax al n. 06.42.133.745 o 06.42.133.353 o telefonare al Contact Center Consumatori dell’ISVAP al NUMERO VERDE 800-486661).<br />
Le multe previste per le compagnie che non rispettano il preventivo online possono essere molto salate: da 1.000 a 10 mila euro.</p>
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		<title>Niente tariffa unica RCA: l&#8217;ennesima beffa</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infortunistica Stradale]]></category>

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		<description><![CDATA[La disastrosa situazione del settore assicurativo nel meridione è sotto gli occhi di tutti: da qualche anno le compagnie di assicurazioni stanno fuggendo dal sud, dove gli incidenti e le truffe sono statisticamente superiori rispetto al centro e al nord. Questa circostanza determina una fortissima limitazione del mercato per la popolazione del meridione, ed un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="tagliando" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/RcAuto1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />La disastrosa situazione del settore assicurativo nel meridione è sotto gli occhi di tutti: da qualche anno le compagnie di assicurazioni stanno fuggendo dal sud, dove gli incidenti e le truffe sono statisticamente superiori rispetto al centro e al nord.<br />
Questa circostanza determina una fortissima limitazione del mercato per la popolazione del meridione, ed un innalzamento spropositato dei costi di polizza, soprattutto per gli automobilisti più prudenti e onesti costretti, ingiustamente, a pagare molto di più rispetto agli abitanti delle regioni del nord.<br />
Su questo punto il Decreto liberalizzazioni avrebbe dovuto prevedere una importante novità, ovvero l&#8217;introduzione di offerte assicurative assolutamente identiche in tutta Italia, a parità di condizioni soggettive ed oggettive: in sostanza, la tanto agognata tariffa unica Rca per la prima classe di sconto, ovvero per gli assicurati più &#8220;virtuosi&#8221;.<br />
Pochi giorni prima di Pasqua, invece, è arrivata un&#8217;amara sorpresa: la tariffa unica resta un miraggio in quanto le compagnie hanno deciso di interpretare l&#8217;inciso &#8220;a parità di condizioni soggettive e oggettive&#8221; in maniera negativa, ovvero ritengono che sia un presupposto essenziale non esistente al sud. Infatti, secondo l&#8217;ANIA, le diverse percentuali di rischio nelle varie aree geografiche del nostro Paese costituiscono una situazione di disparità in forza della quale non è possibile fissare costi di polizza paritari. Inoltre, sempre l&#8217;ANIA ha definito la nuova previsione normativa come contraria alle disposizioni comunitarie che vietano l&#8217;ingerenza dello Stato sulla libertà tariffaria fissata dal libero mercato.<br />
Il nostro parere è che, anche in questo caso, siamo di fronte ad una clamorosa occasione mancata. Uniformare i costi di polizza non per tutti, si badi bene, ma per gli automobilisti con attestato di rischio &#8220;immacolato&#8221; e nelle prime classi di merito ci sembra necessario per garantire una uniformità di trattamento per tutti i cittadini e per rilanciare il mercato assicutarivo al sud, anche se, in ogni caso, l&#8217;introduzione di una così importante novità avrebbe comportato delle difficoltà non di poco conto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il &#8220;livellamento&#8221; dei costi di polizza, infatti, molto difficilmente sarebbe stato definito al ribasso: riteniamo improbabile, se non impossibile, ritenere che le compagnie avrebbero portato i costi di polizza RCA per le prime classi di merito al sud agli stessi livelli dei costi al nord Italia. Si sarebbe dovuto, per forza di cose, trovare un prezzo di compromesso, probabilmente una media tra i costi previsti nelle varie regioni del nostro Paese, con conseguente inasprimento delle polemiche, questa volta dei guidatori settentrionali.<br />
Insomma, il problema resta grave e una soluzione che accontenti tutti è quasi utopia.<br />
In questo scenario, paradossalmente, è la stessa crisi economica ad aiutarci: infatti i costi spropositati della benzina hanno determinato un calo drastico del numero di veicoli in circolazione, con conseguente diminuzione dei sinistri. Questa circostanza ha generato una flessione dei premi impensabile fino a qualche mese fa.</p>
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		<title>Accertamento strumentale per il risarcimento delle lesioni lievi: è la vera soluzione?</title>
		<link>http://infortunisticastradale.biz/generale/accertamento-strumentale-per-il-risarcimento-delle-lesioni-lievi-e-la-vera-soluzione/</link>
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		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infortunistica Stradale]]></category>

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		<description><![CDATA[Costi dei sinistri gonfiati, truffe alle assicurazioni. Da sempre è questa la cantilena proposta dalle compagnie per motivare i prezzi inarrestabilmente crescenti delle polizze RCAuto, che negli ultimi 10 anni sono cresciute per più del 150%. Non nascondiamoci dietro a un dito: in Italia il 21% dei sinistri stradali hanno come conseguenza una lesione fisica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="tamponamento" src="http://www.agrigentoflash.it/wp-content/uploads/2010/04/tamponamento-009.jpg" alt="" width="300" height="200" />Costi dei sinistri gonfiati, truffe alle assicurazioni.<br />
Da sempre è questa la cantilena proposta dalle compagnie per motivare i prezzi inarrestabilmente crescenti delle polizze RCAuto, che negli ultimi 10 anni sono cresciute per più del 150%.<br />
Non nascondiamoci dietro a un dito: in Italia il 21% dei sinistri stradali hanno come conseguenza una lesione fisica (mentre nel resto dell&#8217;Europa la media è del 10%) con zone del nostro Paese dove questa percentuale schizza al 42%. Difficile pensare che queste percentuali non risentano del conteggio di sinistri non &#8220;genuini&#8221;.<br />
Il problema c&#8217;è e non va nascosto. E&#8217; soprattutto sbagliato considerare le truffe assicurative delle mancanze di poca rilevanza perchè, come per l&#8217;evasione fiscale, le conseguenze sono sopportate dalla collettività.</p>
<p style="text-align: justify;">La soluzione ideata dal Legislatore (e dalla lobby degli assicuratori) che punta ad un taglio netto dei risarcimento non comprovati da esami strumentali ha una logica di fondo che è inoppugnabile: pagare solo le lesioni effettivamente subite. Le ripercussioni, anche molto problematiche, di questa nuova disciplina sono già state oggetto dei nostri approfondimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Se è vero che in un anno vengono smascherate 83.000 truffe alle assicurazioni (secondo l&#8217;ISVAP) e se l&#8217;ANIA parla di un numero di rimborsi gonfiati di 350.000 all’anno, ovvero un 10% del totale dei sinistri (!) il proverbiale &#8220;giro di vite&#8221; non poteva che essere inevitabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che in questi giorni molte compagnie hanno deciso di applicare alla lettera il disposto della nuova norma non pagando i colpi di frusta anche relativi a sinistri in gestione da 6 mesi, c&#8217;è da aspettarsi un netto taglio al risarcimento di queste tipologie di lesioni con un risparmio per le compagnie che, se la matematica non è un&#8217;opinione, dovrebbe ripercuotersi in positivo sui costi delle tariffe.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma siamo sicuri che solo una soluzione così drastica costituisse la via d&#8217;uscita?</p>
<p style="text-align: justify;">Da anni giace impotente in Parlamento un disegno di legge che avrebbe dovuto istituire una Agenzia anti-frodi assicurative con ampi poteri investigativi. Ma già adesso gli ispettorati sinistri e i centri di liquidazione danni potrebbero e dovrebbero fare di più per limitare il problema delle truffe, considerato che le denunce alla Procura della Repubblica sono sicuramente uno strumento deterrente formidabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, a voler pensare male verrebbe da dire che non combattere le frodi con gli strumenti più idonei sia stata, finora, una scelta di convenienza, per giustificare costi di polizze sempre maggiori. Certo, a voler pensare male&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Ma noi ora vogliamo essere fiduciosi, e vogliamo pensare che un meccanismo dove il furbetto non ha più spazio per beffare la compagnia possa servire finalmente a tutelare al meglio i diritti di tutti i cittadini, anche ad avere un costo di polizza ragionevole, nonchè ad elevare la professionalità di chi offre il proprio patrocinio ai soggetti danneggiati con preparazione e passione.<br />
Ma poi ci ricordiamo che anche nel 2007, quando venne introdotto il sistema di risarcimento diretto, ci venne promesso che le tariffe RCA si sarebbero abbassate, che le tempistiche di risarcimento sarebbero diminuite e che il sistema sarebbe stato più efficiente. Tutte situazioni che, invece, si sono aggravate.</p>
<p style="text-align: justify;">E allora, forse, un minimo di scetticismo non è poi così infondato.</p>
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		<title>La Camera approva il decreto sulle liberalizzazioni</title>
		<link>http://infortunisticastradale.biz/blulex/la-camera-approva-il-decreto-sulle-liberalizzazioni/</link>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blulex]]></category>

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		<description><![CDATA[Con 365 &#8220;sì&#8221;, 61 &#8220;no&#8221; e 6 astenuti la Camera ha approvato il decreto sulle liberalizzazioni, che, per quanto concerne la nostra materia, porterà una serie di importanti novità. Confermato, oltre alla non risarcibilità delle lesioni lievi se non comprovate da precisi esami strumentali, anche l&#8217;obbligo di preventivazione multipla per gli agenti, che dovranno presentare ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Camera dei Deputati" src="http://bibliostoria.files.wordpress.com/2011/01/senato.jpg" alt="" width="364" height="243" />Con 365 &#8220;sì&#8221;, 61 &#8220;no&#8221; e 6 astenuti la Camera ha approvato il decreto sulle liberalizzazioni, che, per quanto concerne la nostra materia, porterà una serie di importanti novità.</p>
<p style="text-align: justify;">Confermato, oltre alla non risarcibilità delle lesioni lievi se non comprovate da precisi esami strumentali, anche l&#8217;obbligo di preventivazione multipla per gli agenti, che dovranno presentare ai clienti almeno due preventivi di prodotti diversi dal proprio; inoltre è stata approvata la proposta di una tariffa unica per tutti gli automobilisti virtuosi. Per chi falsifica documenti sono previste pene fino a  5 anni di reclusione. Sul fronte del prezzo, l’installazione di una scatola nera comporterà degli sconti sul premio per tutti coloro che decideranno di installarla.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversi sono i motivi ispiratori della nuova regolamentazione: dalla lotta contro le frodi ai danni delle compagnie, alla necessità di abbassare il costo delle polizze, all&#8217;esigenza di maggiore trasparenza e competitività. Tutti buoni propositi per il cui perseguimento si è scelto di prevedere una serie di compromessi a tratti al limite della costituzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarà il tempo, e soprattutto le prossime pronunce giurisprudenziali, a determinare se e come le modifiche introdotte riusciranno a perseguire questi obiettivi. Noi siamo dubbiosi, del resto quegli stessi obiettivi dovevano essere raggiunti con l&#8217;introduzione del risarcimento diretto nell&#8217;ormai lontano 2006, e i risultati (catastrofici) sono sotto gli occhi di tutti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra i patrocinatori, gli avvocati e in genere gli operatori del settore si coglie un disfattismo che sa di deja-vu di sei anni fa. Noi non facciamo parte della categoria di quelli che si stracciano le vesti e gridano allo scandalo, ad esempio per l&#8217;indubbia maggiore complessità nel provare la lesioni lievi subite dai nostri clienti o nel dover necessariamente familiarizzare con le famigerate banche dati dei danneggiati, dei testimoni ecc. o nel comprendere se e come la scatola nera davvero costituirà una tutela anche per il danneggiato e non soltanto per la compagnia.</p>
<p style="text-align: justify;">Noi facciamo parte di quei professionisti propositivi, che vedono queste novità come uno stimolo a fare sempre meglio il proprio lavoro, con passione e determinazione, consapevoli che la preparazione professionale e il costante aggiornamento è la vera chiave del successo di un&#8217;attività come la nostra.<br />
Noi facciamo parte di quei professionisti che hanno capito che con queste nuove norme il danneggiato avrà sempre più bisogno di un professionista serio e capace per vedere tutelati i propri diritti.<br />
Oggi più che mai la figura del professionista esperto in risarcimento del danno costituisce la vera garanzia di tutela per il danneggiato.</p>
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		<title>Il futuro della risarcibilità del danno psichico: l&#8217;opinione del dott. Guarinon</title>
		<link>http://infortunisticastradale.biz/generale/il-futuro-della-risarcibilita-del-danno-psichico-lopinione-del-dott-guarinon/</link>
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		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blulex]]></category>
		<category><![CDATA[Blumed]]></category>
		<category><![CDATA[Infortunistica Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[danno psichico]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblichiamo un interessante approfondimento del dott. Emiliano Guarinon, psicologo, formatore e consulente tecnico di parte, esperto in particolare in danni biologici di natura psichica derivanti da incidenti stradali e infortuni sul lavoro.  E&#8217; vivace la polemica in atto sugli emendamenti all’art. 32 del decreto liberalizzazioni ed in particolare sul tema della valutazione del danno che deve essere “visivamente e strumentalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><img class="alignleft" title="danno psichico" src="http://ocw.jhsph.edu/courses/PsychiatricEpidemiology/homepageImage.JPG" alt="" width="289" height="207" />Pubblichiamo un interessante approfondimento del dott. Emiliano Guarinon, psicologo, formatore e consulente tecnico di parte, esperto in particolare in danni biologici di natura psichica derivanti da incidenti stradali e infortuni sul lavoro. </em></p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; vivace la polemica in atto sugli emendamenti all’art. 32 del decreto liberalizzazioni ed in particolare sul tema della valutazione del danno che deve essere <strong><em>“visivamente e strumentalmente accertato”</em></strong>. A quanto sembra gli emendamenti vogliono colpire in particolar modo il danno da “colpo di frusta”, o comunque quei danni (di cui non ho trovato specificazione sulla loro <strong>natura</strong>) di <strong>lieve entità</strong>. Tali danni, da quanto ho letto, rappresentano buona parte delle richieste di risarcimento derivanti da incidenti stradali. Questi emendamenti avrebbero lo scopo di restringere ancor di più i margini di manovra dei soliti “furbetti” del risarcimento seriale, come ho letto in più di qualche blog e fonte web che parla dell’argomento.</p>
<p style="text-align: justify;">Vorrei portare comunque, essendo <strong>psicologo</strong> ed occupandomi di consulenza tecnica di parte nell’ambito degli incidenti stradali ma non solo, il mio punto di vista su quanto emerso relativamente al <strong>danno psichico</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ho letto vari comunicati e articoli che riportavano dichiarazioni della <strong>Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio </strong>e del <strong>Presidente del CNOP</strong>, oltre alle richieste del <strong>SIMSLA</strong> e dell’associazione <strong>Vittime della Strada</strong> al Sottosegretario Catricalà di rivedere gli emendamenti in questione. Non ultimo l’articolo a firma della <strong>Vicepresidente dell’Ordine del Veneto</strong> la quale sostiene che il <strong>danno psichico</strong> <strong>non verrà più riconosciuto</strong>. <span style="text-decoration: underline;">Posizione quest’ultima a mio avviso alquanto discutibile</span>. Infatti non ho trovato riferimenti diretti nel testo del decreto al <strong>danno</strong> <strong>psichico</strong>, ma solo riferimenti al <strong>danno</strong> <strong>di lieve entità</strong> e mi sembra che sia una differenza alquanto significativa. Quindi non si tratta di una differenza <strong>qualitativa</strong> ma piuttosto <strong>quantitativa</strong>. Le dichiarazioni delle figure citate poco sopra, ma anche di altri esperti del settore, presumo siano sono state ricavate per analogia, come è lecito fare, ci mancherebbe, ma sempre a mio modesto avviso hanno creato un allarmismo che mi sembra <strong>ingiustificato</strong>, soprattutto tra i miei colleghi che operano in questo settore. <em></em></p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>danno psichico</strong> può essere <strong>strumentalmente accertato</strong>, tramite gli strumenti propri della psicologia, riporto la definizione di psicologo contenuta nella legge 56 del 18 febbraio 1989:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><em><strong>“</strong><strong>Articolo 1. Definizione della professione di psicologo.<br />
</strong>1. La professione di psicologo comprende l&#8217;uso degli <strong>strumenti conoscitivi</strong> e di intervento per la prevenzione, la <strong>diagnosi</strong>, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”</em></span></p>
<p style="text-align: justify;">Gli <strong>strumenti</strong> sono i <strong>test psicodiagnostici</strong> (il cui utilizzo compete esclusivamente allo psicologo iscritto all’albo), quindi se la mettiamo sul <span style="text-decoration: underline;">piano dell’interpretazione di un termine</span>, in questo caso <strong>strumenti</strong>, il <strong>problema non si pone</strong>, in quanto nel decreto, se non erro, non viene specificato il <strong>tipo di strumento</strong> da utilizzare. La psicologia, ma la stessa pratica clinica, che condivido con tanti colleghi che operano in questo settore dimostra che, normalmente, vengono accettate le <strong>diagnosi psicologiche</strong> che si sono avvalse di strumenti conoscitivi quali i <strong>test psicodiagnostici</strong>. Semmai il vero problema su cui discutere è se sia legittimo o meno escludere a priori il risarcimento di un danno la cui quantificazione è inferiore al 9%, la cosiddetta micropermanente, del quale non vi siano esami strumentali a supporto.</p>
<p style="text-align: justify;">Torno a ribadire che da quanto ho potuto appurare <strong>non si parla di esclusione del danno psichico dalle configurazioni di danno risarcibili, ma di danno di lieve entità</strong>. Quindi certe dichiarazioni mi sembrano fuori luogo e credo siano partite da <strong>presupposti</strong> <strong>non corretti</strong>. Il problema, da quanto ho capito e ripeto, non è il danno psichico ma il danno di lieve entità e i conseguenti alti costi per la sua valutazione strumentale.</p>
<p style="text-align: justify;">La preoccupazione dell’associazione <strong>Vittime della Strada</strong> è, a ragione, che chi è meno abbiente non possa sostenere le spese per tali accertamenti e quindi rischia di non vedere risarcito equamente e giustamente il danno. Altra preoccupazione espressa dall’associazione è che “<em>l’esame strumentale deve essere la conferma, e solo in caso di necessità, di una <strong>diagnosi clinica</strong> che riveste l’importanza primaria. Il danno psichico o le sindromi di natura ansioso-depressiva possono sfuggire per loro natura all’accertamento strumentale, e rischiano di non essere più valutabili al fine del dovuto risarcimento</em>.”. Anche in questo caso, dal mio punto di vista professionale di psicologo, ci sono dei <strong>presupposti</strong> di ragionamento che non possono essere condivisi e accettati. <strong>La diagnosi clinica (anche psicologica) è il risultato di un esame che si avvale di strumenti conoscitivi: i test</strong>. E quindi viene meno il problema a cui fa riferimento l’associazione Vittime della Strada.</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 212px"><img class=" " title="guarinon" src="http://www.emilianoguarinon.it/wp-content/uploads/2011/12/Dott.-Guarinon.jpg" alt="" width="202" height="259" /><p class="wp-caption-text">dott. Emiliano Guarinon</p></div>
<p style="text-align: justify;">Lo affermo nel massimo rispetto di tutti quelli che operano nell’associazione, ma in questo caso non è corretto il <strong>presupposto</strong> da cui partono, ovvero che l’accertamento strumentale non preveda i test psicodiagnostici come strumenti idonei alla valutazione. Certo, mi rendo conto che può sembrare una mera speculazione teorica, ma secondo me l’allarmismo parte da presupposti che non sono corretti. Solo nel momento in cui l’attuale Governo specificherà <strong>la tipologia di accertamento strumentale</strong> si potranno trarre delle conclusioni. Fino a quel momento non credo ci sia di che preoccuparsi, perlomeno come categoria professionale e quindi di riflesso anche chi chiede una valutazione ai fini del risarcimento del danno. <strong>Se il Governo dirà che tra gli strumenti non ci sono i test psicodiagnostici allora come professionista intraprenderò</strong>, anche con l’aiuto degli Ordini Professionali, <strong>tutte le azioni necessarie</strong> a tutela della mia professionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Le preoccupazioni del SIMSLA sono relative al Sistema Sanitario Nazionale che corre il rischio di gravarsi di costi per provvedere a questi esami strumentali, che avrà come ricaduta l’aggravio della spesa per la sanità in generale e l’aumento delle polizze assicurative. Non mi sembra sia stata messa in discussione, nemmeno in questo caso, la risarcibilità del <strong>danno</strong> <strong>psichico</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Su questo punto riporto una riflessione in merito di un altro collega:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><em>“</em><em>le assicurazioni gioiscono per questa normativa perché risparmieranno e non è detto che abbasseranno i premi&#8230; il danno psichico in senso stretto ha un evidente riscontro funzionale, è un danno biologico, come fai a non pagarlo?”</em></span></p>
<p style="text-align: justify;">Concludo con questo ragionamento: se il Governo esclude i test psicodiagnostici dagli strumenti di accertamento medicolegale, non dovrebbe anche cambiare l’articolo 1 della legge 56/89? Non sarebbe una norma in aperto contrasto con una legge dello Stato?</p>
<p style="text-align: justify;">Mi chiedo da dove sia emersa questa preoccupazione così allarmata da parte della Vicepresidente dell’OPV e della Presidente del Lazio e del Presidente del CNOP, che non trova a mio avviso riscontri oggettivi.</p>
<p style="text-align: right;"> Dott. Emiliano Guarinon<br />
<a href="http://www.emilianoguarinon.it/">www.emilianoguarinon.it<br />
</a><a href="http://www.modellidicambiamento.it">www.modellidicambiemento.it</a></p>
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		<title>Mediazione civile: da oggi obbligatoria anche in materia RCA</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infortunistica Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Mediazione RCA]]></category>

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		<description><![CDATA[Da oggi diventa obbligatorio anche in materia RCA esperire il tentativo di conciliazione presso un organismo accreditato. La mediazione per le dispute in materia di responsabilità civile automobilistica è una &#8220;condizione di procedibilità&#8221;, il che significa che, se non viene tentata, il giudizio è precluso. Riepiloghiamo come funziona la procedura. Per attivare la mediazione è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="fune" src="http://cdn.andreascarpetta.com/wp-content/uploads/2011/05/tiro-alla-fune.jpg" alt="" width="225" height="224" />Da oggi diventa obbligatorio anche in materia RCA esperire il tentativo di conciliazione presso un organismo accreditato.<br />
La mediazione per le dispute in materia di responsabilità civile automobilistica è una &#8220;condizione di procedibilità&#8221;, il che significa che, se non viene tentata, il giudizio è precluso.</p>
<p style="text-align: justify;">Riepiloghiamo come funziona la procedura. Per attivare la mediazione è necessario presentare domanda depositando un&#8217;istanza presso un organismo di mediazione accreditato, che indichi quali sono le parti, l&#8217;oggetto, le ragioni della pretesa e il valore della lite. Tale deposito &#8220;costa&#8221; 40 euro, stessa somma che dovrà versare la controparte al momento dell&#8217;adesione.<br />
A queste cifre dovranno poi aggiungersi le spese di mediazione (da 65 a 9.200 euro). Dal momento della presentazione della domanda parte il conteggio dei 4 mesi entro i quali svolgere la mediazione, passati i quali si considererà comunque tentata.<br />
Ricevuta la domanda, l&#8217;organismo di mediazione designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti entro il termine di 15 giorni dal deposito della domanda. L&#8217;incontro tra le parti si svolge in maniera informale presso la sede dell&#8217;organismo di mediazione, dove il mediatore farà la proposta che, entro 7 giorni, dovrà ricevere risposta dalle parti.<br />
Se viene raggiunto un accordo, il mediatore redigerà un verbale poi omologato, su istanza di parte, dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l&#8217;organismo, e costituirà titolo esecutivo. Se l&#8217;accordo non viene raggiunto, il verbale del mediatore ne darà atto e sarà possibile procedere in giudizio.<br />
Se la controparte non si presenta per la mediazione, nel successivo giudizio il giudice la condannerà al pagamento del contributo unificato. Inoltre la tariffa per la mediazione che dovrà comunque pagare l&#8217;istante sarà di 40 euro per controversie di valore inferiore a 1.000 euro, di 50 euro se il valore è superiore. Ecco quali sono, nel dettaglio, i costi che vengono fissati in base al valore della lite:</p>
<p style="text-align: justify;">Fino a € 1.000: € 65;<br />
da €1.001 a € 5.000: €130;<br />
da € 5.001 a € 10.000: € 240;<br />
da € 10.001 a € 25.000: € 360;<br />
da € 25.001 a € 50.000: € 600;<br />
da € 50.001 a € 250.000: € 1.000;<br />
da € 250.001 a € 500.000: € 2.000;<br />
da € 500.001 a € 2.500.000: € 3.800;<br />
da € 2.500.001 a € 5.000.000: € 5.200;<br />
oltre € 5.000.000: € 9.200.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta dello schema generale previsto per la mediazione tout court. E&#8217; importante ricordare che nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità (come in materia RCA) questi costi sono diminuiti di un terzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta il sospetto di incostituzionalità dell&#8217;art. 5 del Dlgs 28/2010, che prevede questa nuova procedura, tanto che all&#8217;attenzione della Corte Costituzionale vi sono diverse questioni rimesse da molti tribunali, tra i quali anche il Tar del Lazio. E&#8217; evidente, infatti, che questa sorta di &#8220;doppione&#8221; del tentativo di risoluzione stragiudiziale di dette vertenze già previsto dal Codice delle Assicurazioni manca di coordinamento con l&#8217;attuale procedura.<br />
Al di là di quelli che saranno gli sviluppi futuri del procedimento (sui quali sicuramente peserà in maniera determinante le future pronunce giurisprudenziali) a partire da oggi il ricorso alla mediazione civile si pone comunque in un momento intermedio tra la procedura di composizione stragiudiziale prevista dal Codice delle Assicurazioni (che si presume abbia avuto esito negativo) e la causa. Risulta chiaro che l&#8217;iter per ottenere il proprio risarcimento si allunga, introducendo una terza procedura la cui ratio è identica a quella già prevista agli articoli 148 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>La preoccupazione dei medici legali e dell&#8217;associazione vittime della strada in merito alla risarcibilità del danno psichico</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infortunistica Stradale]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;approvazione al Senato, gli emendamenti all&#8217;art. 32 del decreto sulle liberalizzazioni è attualmente al vaglio della Camera. Non si fermano, però, le proteste. Infatti dopo la lettera inviata dal sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (www.simsla.it) alla decima commissione del Senato, anche l&#8217;associazione familiari vittime della strada (www.vittimestrada.org) ha deciso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="binoche" src="http://3.bp.blogspot.com/_TWDhkGeHs-s/TF_ES_tKObI/AAAAAAAAClk/GjQ_ahSQ_lw/s1600/bleu6rn.png" alt="" width="346" height="182" />Dopo l&#8217;approvazione al Senato, gli emendamenti all&#8217;art. 32 del decreto sulle liberalizzazioni è attualmente al vaglio della Camera.<br />
Non si fermano, però, le proteste. Infatti dopo la lettera inviata dal sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (<a href="http://www.simsla.it/">www.simsla.it</a>) alla decima commissione del Senato, anche l&#8217;associazione familiari vittime della strada (<a href="http://www.vittimestrada.org/">www.vittimestrada.org</a>) ha deciso di dire la sua inviando una lettera ad Antonio Catricalà, sottosegretario alla presidenza del Consiglio esprimendo tutta la propria preoccupazione per la nuova disciplina.<br />
Le osservazioni sono sostanzialmente le stesse fatte dal Sismla: è forte lo scetticismo in merito alla possibilità che prevedere l&#8217;obbligo di accertamenti strumentali per vedere risarcite lesioni di lieve entità possa contrastare le truffe assicurative, anzi la conseguenza molto probabilmente sarebbe un ulteriore aumento dei costi assicurativi.<br />
Infatti, subordinare il risarcimento alla dimostrazione strumentale dei postumi incrementerebbe in maniera enorme il ricorso ad accertamenti costosi e spesso superflui, i cui costi ricadrebbero sul sistema sanitario nazionale e sulle compagnie di assicurazione, che vedrebbero lievitare in modo abnorme le spese mediche.<br />
Costi, ovviamente che dovrebbero in ogni caso risarcire vista l&#8217;obbligatorietà di tali accertamenti.<br />
Il Sismla punta il dito anche contro la dannosità di alcuni di questi esami diagnostici, che dovrebbero quindi essere eseguiti solo in casi di reale necessità, come l’esame radiografico statico nelle tre proiezioni ortogonali ed eventualmente nelle proiezioni dinamiche per le prove di funzionalità del rachide cervicale, da eseguire in flesso-estensione forzata. Oppure come l’ecografia dei muscoli lunghi del collo, l’ecodoppler delle arterie vertebrali, l’esame elettronistagmografico ed elettromiografico; e ancora, Tac e risonanze magnetiche.<br />
Un ulteriore profilo problematico che emerge sia dalla lettera dell&#8217;associazione vittime della strada, sia da quella del Sismla riguarda l&#8217;iniquità di fondo del nuovo sistema: i danneggiati meno abbienti vedrebbero negato loro il diritto a un giusto risarcimento non potendo anticipare le spese necessarie a detti accertamenti, ed inoltre dovrebbero sopportare l&#8217;inevitabile aumenti dei costi di polizza.<br />
Vi è poi una questione di dubbia costituzionalità della nuova disciplina: subordinare il risarcimento alla presenza di accertamenti strumentali, di fatto, costringerebbe i danneggiati ad eseguire tali pratiche, in aperto contrasto con l’articolo 32 della nostra Costituzione che, al secondo comma, statuisce &#8220;Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma è una problematica in particolare sollevata dall&#8217;associazione vittime della strada che è sicuramente destinata a suscitare forti polemiche in futuro, ovvero l&#8217;impossibilità di valutare gli aspetti relativi al danno psichico o al danno esistenziale attraverso &#8220;accertamenti strumentali&#8221; così come indicati nella nuova normativa: quale macchina potrebbe infatti accertare uno stato depressivo? L&#8217;associazione sottolinea che l’esame strumentale deve essere la conferma, e solo in caso di necessità, di una diagnosi clinica che riveste l&#8217;importanza primaria. Il danno psichico o le sindromi di natura ansioso-depressiva possono sfuggire per loro natura all’accertamento strumentale, e rischiano di non essere più valutabili al fine del dovuto risarcimento.<br />
Torneremo presto su questo argomento.</p>
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		<title>Continua la battaglia sulle lesioni lievi: giro di vite sul colpo di frusta</title>
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		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 17:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infortunistica Stradale]]></category>

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		<description><![CDATA[Ancora novità riguardo il settore assicurativo nel decreto sulle liberalizzazioni voluto dal Governo Monti. Gli emendamenti presentati e votati in questi giorni in Commissione Industria al Senato confermano la volontà di contrastare il fenomeno delle frodi e, conseguentemente, ridurre i costi delle polizze. Intento lodevole prima ancora che necessario, ma particolarmente delicato nella sua attuazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="colpo di frusta" src="http://www.benesserevillage.it/public/images/article_image/thumb/colpo-di-frusta.jpg" alt="" width="264" height="192" />Ancora novità riguardo il settore assicurativo nel decreto sulle liberalizzazioni voluto dal Governo Monti. Gli emendamenti presentati e votati in questi giorni in Commissione Industria al Senato confermano la volontà di contrastare il fenomeno delle frodi e, conseguentemente, ridurre i costi delle polizze. Intento lodevole prima ancora che necessario, ma particolarmente delicato nella sua attuazione vista la necessità di tutelare in ogni caso il cittadino.</p>
<p style="text-align: justify;">Di quanto sia problematica la questione è indice l&#8217;emendamento approvato nei giorni scorsi circa la risarcibilità del danno permanente conseguente alle lesioni di lieve entità, tra le quali rientra anche il cosiddetto &#8220;colpo di frusta&#8221;:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>«le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente».</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il modello di riferimento è quello inglese dove, come ha ricordato l&#8217;Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, le richieste di indennizzo per colpo di frusta sono soggette a regolamentazione molto più restrittiva rispetto all&#8217;Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidentemente la portata della previsione normativa indica come necessario, per poter configurare la risarcibilità della lesione lieve, una dimostrazione strumentale dei postumi. Ecco che il maggior rigore (e costo) di tali accertamenti tenderebbe a scoraggiare i truffatori e tutelare coloro i quali hanno effettivamente subito una lesione, seppur lieve, risarcibile.</p>
<p style="text-align: justify;">È facile dunque prevedere il ricorso più frequente ad esami più specifici e complessi, come gli esami radiografici statici nelle tre proiezioni ortogonali ed eventualmente nelle proiezioni dinamiche, per le prove di funzionalità del rachide cervicale. Oppure l’ecografia dei muscoli lunghi del collo, l’ecodoppler delle arterie vertebrali, l’esame elettronistagmografico ed elettromiografico; e ancora, Tac e risonanze magnetiche. Sebbene si tratti di esami costosi, sono costi che, ove sia riconosciuta l&#8217;effettiva lesione, saranno risarciti dalle compagnie, ma nel bilancio complessivo è lecito aspettarsi comunque un risparmio rispetto al risarcire, come accade oggi, in 23 casi su 100 una lesione di lieve entità in conseguenza di un sinistro stradale.<br />
Tutto questo per chiarire che l&#8217;emendamento non abolisce la risarcibilità delle lesioni lievi, ma ne richiede una più precisa e compiuta verifica.<br />
Motivo in più, per i danneggiati, per affidarsi ad un professionista serio e capace nel gestire l&#8217;iter verso il proprio giusto risarcimento danni.</p>
<p style="text-align: justify;">Altra novità riguardala cancellazione da parte della commissione di un comma che stabiliva che le compagnie rimborsassero ai proprietari delle auto danneggiate il 30% in meno se non si recavano da un carrozziere convenzionato con l’assicurazione. Si potrà quindi continuare ad andare dall’artigiano di fiducia.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		<title>Si torna a parlare di tabella unica nazionale per le macrolesioni</title>
		<link>http://infortunisticastradale.biz/generale/si-torna-a-parlare-di-tabella-unica-nazionale-per-le-macrolesioni-4/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infortunistica Stradale]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo il &#8220;no&#8221; del Consiglio di Stato al decreto riguardante la tabella unica nazionale per le menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, proposto dal Consiglio dei Ministri lo scorso agosto, sembrava ormai confermato l&#8217;orientamento giurisprudenziale emerso con la sentenza 12408/2011 della Cassazione, che identificava nelle tabelle del Comune di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 394px"><img class=" " title="palazzo spada" src="http://www.tesoridiroma.net/galleria/regola_parione/foto/plspada02.jpg" alt="" width="384" height="288" /><p class="wp-caption-text">Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato</p></div>
<p style="text-align: justify;">Dopo il &#8220;no&#8221; del Consiglio di Stato al decreto riguardante la tabella unica nazionale per le menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, proposto dal Consiglio dei Ministri lo scorso agosto, sembrava ormai confermato l&#8217;orientamento giurisprudenziale emerso con la sentenza 12408/2011 della Cassazione, che identificava nelle tabelle del Comune di Milano il riferimento nazionale per la quantificazione di tale tipologia di lesioni.<br />
In questi giorni, invece, la tabella unica nazionale per le macrolesioni è tornata d&#8217;attualità in quanto il Governo ha riproposto l&#8217;opportunità di giungere all&#8217;approvazione di detta tabella, recependo i suggerimenti del Consiglio di Stato sulle necessarie modifiche e correzioni.<br />
Il Consiglio di Stato, infatti, aveva sottolineato in fatto che l&#8217;articolo 138 del Codice delle Assicurazioni prevede un aumento più che proporzionale dell&#8217;incidenza sul valore della menomazione degli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, rispetto all&#8217;aumento in percentuale assegnato ai postumi. Tale mancanza avrebbe avuto come conseguenza, secondo il Consiglio di Stato, la disapplicazione delle tabelle da parte dei giudici. Inoltre si precisava la mancanza di una disciplina transitoria tra il precedente sistema e il nuovo, nonchè la necessità di estendere per analogia i parametri previsti dalla tabella a tutte le discipline risarcitorie che coinvolgono diritti alla persona, non soltanto in materia di danni da circolazione stradale.<br />
Il sottosegretario alle Infrastrutture Guido Improta ha quindi proposto di rivedere il testo del decreto alla luce delle osservazioni del Consiglio di Stato, riscrivendolo in un testo che tenga conto di tutti i suggerimenti provenienti da Palazzo Spada.</p>
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		<title>Responsabilità civile dei magistrati: passerà la linea dura?</title>
		<link>http://infortunisticastradale.biz/blulex/responsabilita-civile-dei-magistrati-passera-la-linea-dura/</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Infoblu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blulex]]></category>

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		<description><![CDATA[Sull&#8217;annosa questione della responsabilità civile dei magistrati si dibatte da anni. Attualmente la legge Vassalli (117/1988) prevede la possibilità di fare causa allo Stato nel caso in cui il magistrato, per dolo o colpa grave, abbia determinato un danno ingiusto per l&#8217;imputato per effetto di un suo comportamento, atto o provvedimento. La legge Vassalli venne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="magistrato" src="http://www.almalaurea.it/informa/news/sites/all/files/almanews/images/news_magistrato.jpg?0" alt="" width="302" height="224" />Sull&#8217;annosa questione della responsabilità civile dei magistrati si dibatte da anni. Attualmente la legge Vassalli (117/1988) prevede la possibilità di fare causa allo Stato nel caso in cui il magistrato, per dolo o colpa grave, abbia determinato un danno ingiusto per l&#8217;imputato per effetto di un suo comportamento, atto o provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge Vassalli venne varata in seguito ad un referendum che, con una larghissima maggioranza, aveva evidenziato la volontà popolare di definire inequivocabilmente la responsabilità civile dei magistrati. C&#8217;è da dire che la legge prevede misure e fattispecie più limitate rispetto a quanto emerso nel mandato referendario, che indicava una linea più dura e intransigente definendo la responsabilità in capo al giudice anche nei casi di scorretta applicazione della legge, non soltanto nei casi di dolo e colpa grave, e consentendo di ricorrere direttamente contro il giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche l&#8217;Unione Europea ebbe da ridire, deferendo in più occasioni l&#8217;Italia per la mancata corrispondenza della legge con quanto previsto a livello comunitario.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo scenario ieri la Camera ha detto sì con 264 voti favorevoli e 211 contrari all&#8217;emendamento presentato dalla lega che prevede modifiche sulla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, riprendendo la &#8220;linea dura&#8221; spesso richiamata nel dibattito politico.</p>
<p style="text-align: justify;">L’emendamento stabilisce che “chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento” di un magistrato “in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia”, possa fare causa sia allo Stato che al magistrato per ottenere un risarcimento. Le novità rispetto alla legge Vassalli sono sostanzialmente due: la responsabilità è estesa alla “manifesta violazione del diritto” e il cittadino può citare in giudizio direttamente il magistrato. E&#8217; su questo punto, in particolare, che vale la pena soffermarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione, infatti, appare decisamente intransigente, soprattutto se paragonata alle normative per la stessa fattispecie vigenti negli altri Paesi europei. Infatti la possibilità di citare in giudizio direttamente il magistrato non è normalmente contemplata, poichè è lo Stato, eventualmente, ad agire in rivalsa nei confronti di quest&#8217;ultimo una volta condannato.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare quindi probabile una ridefinizione secondo una linea più &#8220;morbida&#8221; della disciplina, sebbene l&#8217;introduzione della &#8220;manifesta violazione del diritto&#8221; costituisca di per sè una novità non di poco conto.</p>
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