Oct
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Concorrenza inesistente. Danni sottostimati. Mancanza di trasparenza nei confronti degli assicurati. Imposizioni agli artigiani riparatori ed ai periti. Questi sono gli elementi di fatto emersi dall’audizione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato al Senato della Repubblica Italiana in merito all’indagine conoscitiva sul settore dell’assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato e alla dinamica dei premi dell’assicurazione per responsabilità civile auto (RCA).
Riportiamo alcuni stralci dell’audizione pubblicata sul sito del Garante che meglio di ogni altro commento fotografa lo stato attuale del sistema assicurativo ma soprattutto risarcitorio nel bel paese.
“Le imprese assicurative, come in genere gli operatori finanziari, risultano legate tra loro da cointeressenze che si esprimono in un numero rilevante di partecipazioni incrociate e nella moltiplicazione degli incarichi di direzione per le stesse persone fisiche che si trovano negli organi di direzione di imprese che dovrebbero essere tra loro concorrenti. Per citare solo un dato, il 71% delle compagnie assicurative, considerate nell’Indagine4 svolta dall’Autorità sul tema della corporate governance di banche e assicurazioni, presentava legami costituiti da amministratori comuni con i propri concorrenti; tali imprese rappresentavano l’87% dell’attivo totale del settore”
“Tuttavia, nel nostro Paese, all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo sistema si sono registrati fenomeni di sensibile incremento dei premi specie per determinate categorie di utenti e di veicoli. Nel corso del 2009, poi, si è verificata una generalizzata tendenza all’aumento associata al peggioramento del rapporto tra costo dei sinistri e premi (Loss Ratio) che si sarebbe registrato nell’ultimo anno. Dunque, neanche i costi dei risarcimenti dei sinistri appaiono sotto controllo. Questa realtà ha trovato riscontro in numerose denunce presentate all’Autorità dai consumatori e dalle loro associazioni. Si lamenta che gli aumenti avrebbero superato il 20-30%.”
“Problematiche appaiono le modalità con le quali si stanno determinando gli importi delle compensazioni tra le compagnie. La nuova procedura risarcitoria prevede che per ciascun danno liquidato venga riconosciuto alla compagnia gestionaria (quella del danneggiato) il diritto a ricevere dalla compagnia debitrice (l’assicurazione del responsabile) una somma determinata forfetariamente sulla base del costo medio dei sinistri rilevato nell’annualità assicurativa precedente. La compensazione tra le due compagnie non ha quindi a oggetto le somme effettivamente erogate dalla compagnia gestionaria, ma un ammontare definito su una media di costi e uguale per i vari danni (salva la possibilità di introdurre talune differenziazioni). La compagnia del danneggiato risarcisce, invece, il proprio cliente per l’effettivo ammontare del danno subito. La concreta attuazione del modello, tuttavia, presenta criticità”
“Ancora è opportuno approfondire il significato di prassi contrattuali poste in essere da alcune compagnie volte a promuovere, come unica modalità, il risarcimento in forma specifica e senza, nella sostanza, consentire i risparmi di spesa che la legge avrebbe richiesto (ai sensi dell’art. 14, co. 1, DPR n. 254/06 è stabilito che il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, a tal fine prevedendo, tra l’altro, la possibilità che le compagnie introducano nei contratti nuove clausole “che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l’assicurato”). Queste prassi, se poste in essere da operatori dominanti o da insiemi di imprese con un’elevata quota di mercato complessiva, possono presentare problemi sotto il profilo concorrenziale soprattutto nei rapporti con le officine di riparazione: sistemi di convenzionamento irragionevolmente selettivi potrebbero causare pregiudizi ai riparatori esclusi. Nei confronti dei consumatori, invece, il pregiudizio potrebbe sostanziarsi nella perdita di possibilità di scelta.”
“Numerose associazioni di settore lamentano che nel concreto queste politiche avrebbero un impatto pregiudizievole sull’autonomia dei singoli artigiani sia riguardo alle modalità di scelta di altri operatori il cui intervento possa essere necessario per la riparazione del danno (ad es.: officine meccaniche), sia – soprattutto – in relazione all’approvvigionamento dei pezzi di ricambio che sarebbero acquistati e forniti dalla compagnia attraverso distributori convenzionati.”
“Altro problema è costituito dal c.d. “abbandono” di intere aree del Paese da parte di compagnie di primo piano, le quali sembrano, a volte, proporre premi eccessivamente elevati tali da concretizzare una sorta di dissimulato rifiuto a contrarre. Esemplare un caso recente nel quale un’azienda dei trasporti locali della provincia di Salerno ha lamentato che le procedure di gara per individuare le compagnie di assicurazione sarebbero andate tutte deserte e l’unica impresa che avrebbe formulato un’offerta avrebbe richiesto un premio pari al 300% in più di quello precedentemente pagato.”
“..si sarebbe amplificata la tendenza alla sottostima dei danni riconosciuti ai propri assicurati da parte delle compagnie. La circostanza dovrebbe essere sottoposta a verifiche puntuali, anche con riferimento all’eventualità che il sistema di compensazione a forfait possa essersi tradotto in un incentivo alla riduzione degli importi liquidati.“
“Ancora, sono pervenute alcune segnalazioni relative all’esistenza di criticità nei rapporti tra compagnie e periti. Le compagnie terrebbero condotte molto limitative dell’autonomia organizzativa e professionale dei periti assicurativi. Sarebbe in atto una politica delle imprese di assicurazione volta ad attribuire incarichi peritali soltanto a professionisti organizzati in forma societaria. Vi sarebbero, inoltre, istruzioni dettagliate e vincolanti sulle modalità di redazione degli elaborati peritali, nonché formulari e applicativi informatici standard, la cui utilizzazione sarebbe indicata dalle mandanti come imprescindibile per lo svolgimento dell’incarico.”
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