calendarioPer rispondere a questo amletico dubbio dobbiamo partire dalla durata del contratto di assicurazione disciplinata dall’art 1899 del Codice Civile che recita:
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante raccomandata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.”
Poi bisogna passare attraverso l’art 127 del nuovo codice delle assicurazioni comma 2 che invece asserisce che: ”L’impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 122, comma 3, primo periodo.”
E quindi per l’art 1901 del Codice Civile: “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita”.

In buona sostanza possiamo riepilogare che la validità del contratto assicurativo per i 15 giorni successivi alla scadenza annuale della rata è operativa solo nei casi in cui le polizze prevedano il tacito rinnovo ed in assenza di regolare disdetta o esercizio del diritto di recesso.
In tutti gli altri casi la polizza assicurativa perde la sua efficacia alle ore 24.00 del periodo di validità indicato nel contratto stesso, e cioè:

• la polizza che non prevede il tacito rinnovo
• inoltro della disdetta del contratto almeno 15 giorni prima della scadenza della stessa
• esercizio del diritto di recesso (secondo quanto disposto dall’art 172 del Nuovo Codice delle Assicurazioni).

Fatto salvo ovviamente quanto diversamente pattuito tra le parti nel contratto di assicurazione.

  • pontrelli

    SALVE DIREZIONE STUDIO BLU, PER QUANTO RIGUARDA LA QUESTIONE DEI 15 GG.. SUCCESSIVI ALLA SCADENZA, DOBBIAMO PRECISARE UNA COSA: QUANDO UNA POLIZZA VIENE STIPULATA CON TACITO RINNOVO, E SCADENDO VIENE DISDETTATA DALLA COMPAGNIA 30 GG PRIMA …LA VALIDITA' DEI 15 GG SUCCESSIVI ALLA SCADENZA HANNO EFFETTO O NO???????? GRADIRE CHIARIMENTI DA TUTTI COLLEGHI…GRAZIE

  • pontrelli

    SALVE DIREZIONE STUDIO BLU, PER QUANTO RIGUARDA LA QUESTIONE DEI 15 GG.. SUCCESSIVI ALLA SCADENZA, DOBBIAMO PRECISARE UNA COSA: QUANDO UNA POLIZZA VIENE STIPULATA CON TACITO RINNOVO, E SCADENDO VIENE DISDETTATA DALLA COMPAGNIA 30 GG PRIMA …LA VALIDITA' DEI 15 GG SUCCESSIVI ALLA SCADENZA HANNO EFFETTO O NO???????? GRADIRE CHIARIMENTI DA TUTTI COLLEGHI…GRAZIE

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