La mediazione è obbligatoria!

E’ stato approvato il Decreto Legislativo nr 28 del 04 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il decreto è stato pubblicato nella GU 53 del 05 marzo 2010. Un istituto destinato a modificare il percorso del processo civile e finalizzato a decongestionare il sistema giudiziario italiano.
L’art 5 comma 1 del Decreto riassume in maniera sostanziale la novità normativa:
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la  mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Solo il tempo sarà giudice dell’efficacia di questo radicale cambiamento che interessa appunto anche il nostro settore. Tutto sommato non dovrebbero esserci, almeno ad un prima superficiale analisi, cambiamenti o effetti di sorta per la nostra attività. Ce ne saranno invece per la categoria forense e per le compagnie assicurative.
Alleghiamo il testo integrale del decreto legislativo.
imagesE’ stato approvato il Decreto Legislativo nr 28 del 04 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il decreto è stato pubblicato nella GU 53 del 05 marzo 2010. Un istituto destinato a modificare il percorso del processo civile e finalizzato a decongestionare il sistema giudiziario italiano.
L’art 5 comma 1 del Decreto riassume in maniera sostanziale la novità normativa:
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la  mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Solo il tempo sarà giudice dell’efficacia di questo radicale cambiamento che interessa appunto anche il nostro settore. Tutto sommato non dovrebbero esserci, almeno ad un prima superficiale analisi, cambiamenti o effetti di sorta per la nostra attività. Ce ne saranno invece per la categoria forense e per le compagnie assicurative.
  • Avv. Ruggero Aulisi
    Con l'introduzione della mediazione lo Stato Italiano ha deciso di non occuparsi più della Giustizia (è come se domani la Sanità fosse in mano ai privati). Naturalmente, invece di potenziare la macchina della Giustizia, ha furbamente creato il mediatore ed il meccanismo della mediazione.
    In questo modo ha abrogato qualsiasi diritto dei cittadini ed ha definitivamente abolito la professione di Avvocato; infatti, essendo la mediazione a pagamento, il cittadino, insieme all'avvocato, non potrà più far valere i propri diritti. Inoltre, è vero che il procedimento non porta ad una sentenza, ma a mio parere il progetto stipulato dal mediatore sarà ancora più vincolante di una sentenza.
    Avv. Ruggero Aulisi - foro di Roma - 349.8165041
  • drmassimodimauro
    Ho visto l'intervento dell'Avvocato Carraro sul dlgs 29 /2010 che rende obbligatoria ( dal 20 Aprile 2010) esperire il tentativo di conciliazione anche nelle controversie che riguardano danni da RCA. Essendo un professionista del settore, patrocinatore, perito assicurativo e Ctu del Tribunale, ed essendomi dovutamente informato sulla nuova disciplina , ritengo utile evidenziare alcune precisazioni ed inesattezze riguardo quanto esposto dall'avvocato.
    Intanto la procedura prevede ( anche perchè non lo esclude esplicitamente) che per parte si possa intendere anche un suo rappresentante con procura e delega, non necessariamente un legale, pertanto si apre un nuovo scenario per porre all'attenzione dovuta la figura professionale del patrocinatore pregiudiziale, inoltre nella domanda si possono richiedere il pagamento delle competenze ed onorari. Si precisa che il legislatore ha previsto per le spese la deducibilità come credito d'imposta fino ad € 500,00 in caso di accettazione della proposta di conciliazione, o di € 250,00 in caso di mancata accettazione. Inoltre si tratta di una semplice proposta che se accettata dalle parti precede l'accordo vero e proprio che è un negozio giuridico e come tale ,può essere comprensivo degli onorari e delle spese per differenza, ed estendere, purchè accettato e condiviso dalle parti, anche quanto richiesto nella domanda di mediazione. Alla luce di ciò ed in attesa dei DM attuativi, ritengo la mediazione utile al danneggiato ed alle stesse Compagnie di assicurazione, sia per i tempi più rapidi, sia per il "nuovo" ruolo professionale del patrocinatore e del mediatore.
  • Ringraziamo il Dott. Di Mauro per il suo intervento ed il suo prezioso contributo atto a chiarire sempre di più gli aspetti della mediazione obbligatoria.
  • grazietta
    Vorrei chiarimenti a proposito del registro di cui si parla in questo DL. C'è qualcuno che sa dire se e come gli attuali patrocinatori stragiudiziale che non sono avvocati possono iscriversi?
  • Ciao Grazia,
    la mia prima impressione è che il patrocinatore stragiudiziale sprovvisto di laurea in giurisprudenza non possa frequentare la formazione obbligatoria per l'iscrizione al registro dei mediatori e quindi esercitare questa professione. Oltremodo il testo del decreto prevede che il mediatore non deve trovarsi in posizione di conflitto.
    Ad ogni buon conto, nel prossimo numero del nostro TG BLU avremmo ospite l'Avv.to Francesco Carraro che ci chiarirà ogni aspetto in merito a questa novità della mediazione obbligatoria.
    Non perdertelo.
    A presto.
    Umberto
  • grazietta
    Grazie del chiarimento.
    Mi tenga al corrente perchè vorrei, quando possibile, frequentare la
    formazione obbligatoria.
    saluti

    Grazia

    ----Messaggio originale----
    Da:
    Data: 19/03/2010 9.26
    A: <graziabartolo@tiscali.it>
    Ogg: [studioblu] Re: La mediazione è obbligatoria!

    Umberto Coccia wrote, in response to grazietta:

    Ciao Grazia,
    la mia prima impressione è che il patrocinatore stragiudiziale
    sprovvisto di laurea in giurisprudenza possa in qualche modo
    frequentare la formazione obbligatoria per l'iscrizione al registro dei
    mediatori e quindi esercitare questa professione. Oltremodo il testo
    del decreto prevede che il mediatore non deve trovarsi in posizione di
    conflitto.
    Ad ogni buon conto, nel prossimo numero del nostro TG BLU avremmo
    ospite l'Avv.to Francesco Carraro che ci chiarirà ogni aspetto in
    merito a questa novità della mediazione obbligatoria.
    Non perdertelo.
    A presto.
    Umberto

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    mediazione-e-obbligatoria/#comment-40484569

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