Non c’è pace tra gli ulivi, ma almeno stavolta le notizie sono buone! Negli ultimi tempi abbiamo più e più volte discusso e cercato di interpretare il diktat delle Sentenze di San Martino, che secondo le compagnie assicurative avevano accantonato il risarcimento del danno morale, secondo una logica costituzionalmente orientata ed in tutela dei diritti dei danneggiati nostri clienti. Ad un anno dal parto quadrigemellare delle Sezioni Unite, tante voci e tanti commenti si sono rincorsi, ma la dottrina di merito aveva in diverse occasioni confermato e ribadito come il danno morale godesse di propria autonomia ontologica affermandone la meritevolezza di tutela.

Grazie al legislatore però ora il danno morale risorge dalle sue ceneri come l’araba fenice. E’ appena entrato in vigore, infatti, il Decreto del Presidente della Repubblica nr 181 del  30 ottobre 2009, ove si introduce un Regolamento recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ma che fa comunque riferimento anche al D.Lgs 209 del 7 settembre 2005 alias Nuovo Codice delle Assicurazioni.

In questo nuovo intervento normativo, il Legislatore non solo continua a tenere distinte le due voci di danno ma addirittura offre una nozione legale di danno morale.

Dobbiamo vedere ora come le compagnie assicurative digeriranno la novità normativa assieme al panettone e, come questo orientamento, verrà condiviso ed integrato nelle nuove tabelle meneghine ormai in uso nella maggior parte dei tribunali di Italia. Il legislatore, di fatto, intende il danno morale come una valutazione che deve scaturire in maniera singolare caso per caso. Mentre nelle tabelle di Milano questa voce di danno viene “standardizzata” ed indicizzata, fermo restando comunque l’opportunità di personalizzare ulteriormente il totale del danno biologico secondo le specificità del caso e del soggetto danneggiato.

 
Di seguito il testo integrale del D.P.R.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 ottobre 2009, n. 181
Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione
dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle
stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206. (09G0186)
(GU n. 292 del 16-12-2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante: «Norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, recante: «Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, recante: «Regolamento
recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e
delle stragi di tale matrice», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle assicurazioni private»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante: «Regolamento
concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai
soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle
vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007, recante: «Disposizioni in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo
sviluppo e l'equita' sociale», ed in particolare l'articolo 34;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare l'articolo 2, commi 105
e 106;
Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 e le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, in materia di
riconoscimento delle invalidita', necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004;
Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale
cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 510 del 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 giugno 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione normativa per gli atti consultivi
nell'adunanza del 27 agosto 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia, del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all'integrita' psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attivita'
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito;
b) per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva
cagionata dal fatto lesivo in se' considerato;
c) per aggravamento fisico, si intende lo stato della menomazione dell'integrita' psico-fisica
complessiva derivante dall'evoluzione peggiorativa della patologia da cui e' conseguita l'invalidita'
gia' riconosciuta ed indennizzata, nonche' da ogni altra patologia per la quale risulti accertata una
correlazione eziopatogenetica per interdipendenza o la cui insorgenza risulti determinata da cure
praticate per la patologia gia' riconosciuta.
Art. 2
Disposizioni generali
1. La valutazione della percentuale d'invalidita' di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto
2004, n. 206, e' espressa in una percentuale unica d'invalidita', comprensiva del riconoscimento del
danno biologico e morale.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, gli accertamenti sanitari, sono effettuati dalla
competente commissione medica ospedaliera della sanita' militare o dalle apposite commissioni
sanitarie di nomina consolare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 510.
3. Ai fini dell'espletamento degli accertamenti sanitari, nonche' delle modalita' di svolgimento dei
lavori delle commissioni di cui al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi
del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 febbraio 2004, n. 44, adottato in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni.
Art. 3
Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente
1. Per l'accertamento dell'invalidita' si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidita'
permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra
quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate,
in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del
Ministro della sanita' in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in
base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle
categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita'
permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in
allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate
anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al 100%.
Art. 4
Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidita' permanente, e per la determinazione
del danno biologico e del danno morale
1. Per la rivalutazione delle invalidita' gia' riconosciute e indennizzate, si procede secondo i
seguenti criteri e modalita':
a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita secondo
quanto indicato all'articolo
3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se piu'
favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e
relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso,
tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della
lesione alla dignita' della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo
dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidita' indicante l'invalidita' complessiva (IC), di cui all'articolo 6
della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento,
e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se
positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e
la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
Art. 5
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1,
e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la percentuale del danno biologico
e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni;
la percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata da parte dei competenti
organismi sanitari ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n.
209 del 2005.
2. Dopo l'adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto
legislativo n. 209 del 2005, si procede, previa domanda degli interessati, ovvero
dell'amministrazione competente, ad una nuova determinazione della invalidita', qualora la
percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari, sia piu' favorevole.
Art. 6
Disposizioni finali
1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono
all'accertamento delle invalidita' secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4. 2. Nei casi di
applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle
invalidita' operate in difformita' alle disposizioni del presente regolamento, possono formare
oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati
agli uffici delle amministrazioni competenti. In ogni caso, la percentuale d'invalidita' non puo'
essere rideterminata in misura inferiore a quella per la quale si e' gia' provveduto all'attribuzione dei
benefici richiesti, ovvero a quella stabilita in sede giudiziale. Le domande, presentate a partire dalla
data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, cui non sia seguito l'accertamento medicolegale
da parte delle commissioni di cui all'articolo 2, comma 2, per sopravvenuto decesso del
danneggiato, sono da considerare utilmente prodotte per la determinazione della nuova percentuale
di invalidita', comprensiva del danno biologico e morale.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 ottobre 2009.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 10, Difesa, foglio n. 245