Il pedone non ha sempre ragione neanche quando attraversa la strada sulle apposite strisce pedonali. Ad avvalorare la tesi sono gli ermellini di Piazza Cavour della terza sezione civile con la sentenza nr 14064 del 14 giugno 2010. Il caso riguarda una signora del capoluogo lombardo che si è vista negare il risarcimento, dalla suprema corte, dei danni subiti a seguito di un investimento pedonale ad opera di un motociclista. Secondo i togati infatti la responsabilità va ad ella attribuita in via esclusiva a causa della repentinità della manovra di attraversamento che non ha consentito al conducente del motociclo alcuna manovra atta a scongiurare l’evento.
Questa la motivazione: “il pedone il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite ’strisce pedonali’ immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocita’ imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che puo’ costituire causa esclusiva del suo investimento da parte del veicolo … il pedone e’ l’unico colpevole quando l’investitore dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza”.